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Informazioni
su minori vittime di abusi : nuovo no del Garante Privacy
di
staff
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito
(per l'ennesima volta) agli operatori del'informazione la
necessita' di garantire maggiore tutela ai minori vittime
di abusi, con riferimento, questa volta, al caso di una giovane
che nel corso di una trasmissione televisiva ha testimoniato
gli abusi subiti dallo zio quando era minorenne, coinvolgendo
nel discorso anche la sorella minore (2 anni all'epoca dei
fatti, 14 oggi), con dettagli che consentono l'identificazione
della ragazzina.
Un trattamento di dati giudicato illecito dal Garante per
la privacy, il cui intervento č stato sollecitato dai genitori
adottivi della adolescente. L'Autorita', con un provvedimento
di cui e' stato relatore Mauro Paissan, ha disposto il divieto
di ogni ulteriore diffusione dell'intervista nelle parti in
cui si fa riferimento alla sorella minore, obbligando anche
a rimuovere gli spezzoni del filmato dal sito internet della
trasmissione.
Come
piu' volte ribadito dall'Authority e come stabilito dal Codice
della privacy e dai richiami alla Carta di Treviso contenuti
nel Codice deontologico dei giornalisti, il diritto del minore
alla tutela della propria riservatezza e' sempre prevalente
rispetto al diritto di cronaca, tanto piu' quando, come in
questo caso, i minori sono vittime di un abuso. I media sono
dunque tenuti ad evitare la diffusione di dettagli personali
che, anche in maniera indiretta, possano renderli identificabili.
Rivelare
dunque il cognome della bambina e l'area geografica di residenza,
come avvenuto nel corso della trasmissione televisiva, non
solo non riveste alcun interesse pubblico, ma rende riconoscibile
la piccola, in particolare nella cerchia di familiari e amici
della famiglia, e lede gravemente la sua dignitą.
Nel
caso esaminato dal Garante e' emerso, inoltre, che la diffusione
delle informazioni relative alla bambina e' avvenuta su sollecitazione
della conduttrice del programma. A tale proposito, l'Autorita'
nel suo provvedimento ha ritenuto opportuno sottolineare come,
a prescindere dalla facolta' dell'intervistato di raccontare
liberamente la propria storia, sussista comunque per il giornalista
e il conduttore televisivo l'obbligo di impedire che vengano
diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri
soggetti, informazioni che rendano identificabili i minori.
 
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