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06 novembre 2010
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Informazioni su minori vittime di abusi : nuovo no del Garante Privacy
di staff

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito (per l'ennesima volta) agli operatori del'informazione la necessita' di garantire maggiore tutela ai minori vittime di abusi, con riferimento, questa volta, al caso di una giovane che nel corso di una trasmissione televisiva ha testimoniato gli abusi subiti dallo zio quando era minorenne, coinvolgendo nel discorso anche la sorella minore (2 anni all'epoca dei fatti, 14 oggi), con dettagli che consentono l'identificazione della ragazzina.

Un trattamento di dati giudicato illecito dal Garante per la privacy, il cui intervento č stato sollecitato dai genitori adottivi della adolescente. L'Autorita', con un provvedimento di cui e' stato relatore Mauro Paissan, ha disposto il divieto di ogni ulteriore diffusione dell'intervista nelle parti in cui si fa riferimento alla sorella minore, obbligando anche a rimuovere gli spezzoni del filmato dal sito internet della trasmissione.

Come piu' volte ribadito dall'Authority e come stabilito dal Codice della privacy e dai richiami alla Carta di Treviso contenuti nel Codice deontologico dei giornalisti, il diritto del minore alla tutela della propria riservatezza e' sempre prevalente rispetto al diritto di cronaca, tanto piu' quando, come in questo caso, i minori sono vittime di un abuso. I media sono dunque tenuti ad evitare la diffusione di dettagli personali che, anche in maniera indiretta, possano renderli identificabili.

Rivelare dunque il cognome della bambina e l'area geografica di residenza, come avvenuto nel corso della trasmissione televisiva, non solo non riveste alcun interesse pubblico, ma rende riconoscibile la piccola, in particolare nella cerchia di familiari e amici della famiglia, e lede gravemente la sua dignitą.

Nel caso esaminato dal Garante e' emerso, inoltre, che la diffusione delle informazioni relative alla bambina e' avvenuta su sollecitazione della conduttrice del programma. A tale proposito, l'Autorita' nel suo provvedimento ha ritenuto opportuno sottolineare come, a prescindere dalla facolta' dell'intervistato di raccontare liberamente la propria storia, sussista comunque per il giornalista e il conduttore televisivo l'obbligo di impedire che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni che rendano identificabili i minori.


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