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25 ottobre 2010
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TAR Lazio : sentenza n. 32987/10 sul sostegno ad alunno autistico
di staff

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7612 del 2010, proposto da: A. Q. e M. B., nella qualità di genitori del minore A. Q., rappresentati e difesi dall'avv. Romano Vaccarella, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore (...);
contro Ministero della Pubblica Istruzione, 75° Circolo Didattico "EUR-RMEE07500B" XX Distretto di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, (...) - domicilia per legge;
per l'annullamento del provvedimento in data 21 luglio 2010, emesso dal Responsabile del 75° Circolo Didattico "EUR-RMEE07500B" - XX Distretto di Roma, di mancato accoglimento dell'istanza proposta dai ricorrenti il 14 luglio 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'a Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visto il decreto presidenziale n. 3869 in data 3 settembre 2010 con il quale sono state accordate le misure cautelari richieste dai ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 ottobre 2010 il cons. Massimo L. Calveri, e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Visto il comma 1 dell'art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l'art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata; Considerato che nel caso all'esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso;

Premesso che con il ricorso, notificato in data 11 agosto 2010, è stato impugnato il provvedimento in data 21 luglio 2010, emesso dal Responsabile del 75° Circolo Didattico "EUR-RMEE07500B" - XX Distretto di Roma, con il quale non era stata accolta la richiesta avanzata dai ricorrenti di assegnare al proprio figlio - affetto da "disturbo generalizzato di sviluppo di tipo autistico", menomazione qualificata "handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992" - un numero di ore di insegnamento di sostegno pari ad una cattedra (24 ore settimanali);

Considerato che del provvedimento impugnato è stata dedotta l'illegittimità per violazione di legge, sotto plurimi profili, alla stregua delle argomentazioni che di seguito si riportano:

- l'art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell'uomo", esprime l'art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l'art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all'istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione dalla scuola materna all'università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l'altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

- che l'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti-alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

- che nell'ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta ... di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all'istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità ....( e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua";

- che, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all'esame, non potrebbe dubitarsi dell'illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l'handicap del minore A. sia qualificato grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l'Amministrazione dichiara l'impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un'intera cattedra atteso "l'organico di sostegno assegnato a questo Istituto Scolastico per l'a.s. 2010/2011 che risulta di n. 5 docenti di sostegno";

- che l'esiguità dell'organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave, essendo tenuta l'Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle - in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da parte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell'amministrazione scolastica;

- che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell' organico di fatto dell' a.s. 2009/2010") fa "salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover confermare il decreto presidenziale n. 3869 in data 3 settembre 2010 con il quale sono state accordate le misure cautelari richieste dai ricorrenti ai sensi dell'art.21, comma 8 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, aggiunto dall'art.3, primo comma, della legge 21 luglio 2000 n.205, disposizione ora trasfusa nell'art. 56, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto di dover fare applicazione dell'art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda … condanna [l'amministrazione] … all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l'adeguata integrazione dell'organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica, avuto riguardo alla domanda degli interessati presentata in data 14 luglio 2010;

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l'accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati: Evasio Speranza, Presidente Paolo Restaino, Consigliere Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/10/2010
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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