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Mediazione
civile : linee guida dal Consiglio Nazionale Forense
di
Mauro W. Giannini
Un modello di regolamento per gli organismi di mediazione
costituiti dai Consigli dell’ordine forensi e' stato stilato
di recente dal Consiglio nazionale forense in una seduta prenatalizia,
con
le previsioni della necessaria difesa tecnica almeno nei casi
in cui è richiesta in giudizio, della formulazione della proposta
solo dal mediatore del procedimento (e non da uno terzo) e
solo in caso di richiesta congiunta della parti (tranne che
nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e da
circolazione di veicoli), e con la disciplina delle cause
di incompatibilità e dei doveri di imparzialità mutuata dal
Codice deontologico forense.
Lo
schema di regolamento - inviato a tutti gli Ordini con circolare
- si propone di fornire un supporto normativo per la organizzazione
degli organismi di conciliazione, nella convinzione che “l’uniformita'
di regole e principi nella conduzione del procedimento costituisca
una garanzia per il cittadino” e anche per rispondere all’esigenza
degli stessi Consigli dell’Ordine di “ricevere assistenza
nella fase di costituzione degli organismi”. La predisposizione
di questo regolamento, sollecitato anche dalle numerose richieste
dei Coa, si inserisce in un'attivita' di collaborazione istituzionale
al funzionamento delle nuove norme, garantita dal Cnf pur
nelle perplessità avanzate al ministero della giustizia circa
alcune scelte di fondo della normativa principale e secondaria;
scelte criticate dall’avvocatura quali l’obbligatorieta' della
mediazione come condizione di procedibilita' del successivo
processo; i criteri di qualificazione dei mediatori, ritenuti
troppo blandi.
La relazione al regolamento spiega che:
1)
Si è limitata la prestazione del servizio di mediazione alle
sole parti che intendono giovarsi dell’assistenza di un difensore
nelle ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in
giudizio.
2)
Si è scelto di subordinare la formulazione della proposta
conciliativa alla richiesta congiunta delle parti e comunque
a un valutazione discrezionale del mediatore, che può procedervi
quando ritiene di avere elementi sufficienti. Unica eccezione,
i casi di liti in materia di responsabilità da circolazione
di veicoli e di responsabilità medica, attesa la maggior difficoltà
di individuare soluzioni fondate sulla soddisfazione degli
interesse delle parti: in questi casi il mediatore potrà formulare
la proposta anche in presenza della domanda di una sola parte.
3)
Non è stata inserita la possibilità, prevista dal decreto
ministeriale dm 180/2010, di affidare a un mediatore terzo
la formulazione della proposta perché verrebbe a mancare il
profilo di “amichevole compositore”.
L’articolato disciplina alcuni aspetti salienti del procedimento
di mediazione. La domanda, per esempio, ed il suo contenuto.
L’organizzazione dell’ufficio di Segreteria dell’Organismo
di conciliazione che diventa un ganglo strategico con la competenza
di tenere il registro, anche informatico, dei procedimenti
di mediazione e di informare le parti sia dei benefici fiscali
sia delle conseguenze processuali negative conseguenti alla
mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Quanto
al mediatore, il regolamento esclude che egli svolga attività
di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti
dell’eventuale accordo, salvo verificarne la conformità a
norme imperative e ordine pubblico. Il mediatore deve comunicare
alla segreteria l’accettazione dell’incarico e deve sottoscrivere
una dichiarazione di imparzialità. Il regolamento, per non
aggravare inutilmente, esclude la nomina di un esperto iscritto
all’albo dei consulenti/periti presso il tribunale, a meno
ché non sia possibile nominare mediatori ausiliari o la controversia
lo renda assolutamente necessario.
Dopo
aver disciplinato le cause di incompatibilità e dettato le
regole di imparzialita', il regolamento disciplina l’aspetto
della riservatezza del procedimento: tutto quanto dichiarato
nel corso della procedura non può essere verbalizzato e le
dichiarazioni/informazioni rese non possono esser usate nell’eventuale
giudizio successivo, salvo il consenso del titolare. Quanto
al procedimento di mediazione, esso è improntato alla massima
informalità. La proposta del mediatore è formulata solo se
le parti ne fanno richiesta congiunta e, in questo caso, il
mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze possibili
nel successivo giudizio. Le parti possono entro 7 giorni dalla
ricezione accettare o rifiutare la proposta, comunicandolo
in qualunque forma idonea a comprovarne l’avvenuta ricezione.
Solo nelle controversie in materia di responsabilità medica
o da circolazione di veicoli il mediatore può fare la proposta
anche in assenza di volontà congiunta per “l’esigenza di stimolare
la partecipazione del presunto danneggiante”.
Il
meccanismo di designazione del mediatore e' basato su una
“rotazione qualificata”. Il meccanismo di rotazione viene
contemperato con la considerazione del valore della controversia
e del suo oggetto.
 
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