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Scuota
carceri entra in vigore : commento dell'UCPI
di
Mauro W. Giannini
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.d.l. Alfano,
cosiddetto “svuota carceri”, che disciplina l’esecuzione della
pena detentiva non superiore ad un anno presso il domicilio
del condannato. Secondo stime del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, aggiornate all’estate 2010, 11.444 detenuti
si trovavano reclusi per sentenze di condanna passate in giudicato
a pene inferiori ad un anno di reclusione.
La
Giunta dell'Unione Camere Penali e l'Osservatorio Carcere
dell’U.C.P.I. hanno commentato la nuova legge affermando che
i dati inducono fortemente a dubitare "che la stima dei
futuri beneficiari della novella, indicata in 7.000 unità
dal relatore, Senatore Balboni, a fronte delle attuali presenze,
superiori a 69.0000, possa rivelarsi effettiva. Analisi non
ufficiali parlano di dati assolutamente inferiori, poco più
di 2000 unità, previsione che quindi inciderà in maniera irrisoria
e marginale sul cronico e crescente sovraffollamento carcerario".
Pur
salutando con favore un provvedimento "che, comunque
indica un segnale di inversione di tendenza nella politica
legislativa del governo in materia penitenziaria e che, anche
se solo momentaneamente e in minima parte, consentirà di ridurre
la popolazione carceraria, evidenzia, ad una prima analisi
del testo, alcune criticità", per i penalisti "Sono
senza dubbio da sottolineare negativamente le preclusioni
di cui all’art.1, comma II°.".
Nel
dettaglio, "Alla
lett. a), sono esclusi i soggetti condannati per i delitti
di cui all’art. 4 bis ord. pen. L’UCPI ha da sempre sostenuto
che il vero scardinamento del sistema della funzione rieducativa
della pena costituzionalmente previsto va individuato nell’introduzione
nel nostro ordinamento dell’art. 4 bis della legge di ordinamento
penitenziario. A riprova di ciò basti riflettere sulla circostanza
che la citata norma è quella che in assoluto ha subito il
maggior numero di censure dalla Corte Costituzionale che però,
nonostante i molteplici interventi modificativi, non è riuscita
a neutralizzarne la portata “eversiva”. Analoghe considerazioni
vanno fatte per l’ipotesi di cui alla lett.b) che esclude
i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La lettera
c) esclude l’applicabilità ai soggetti sottoposti a regime
di sorveglianza speciale. Tale esclusione implica alcune considerazioni
sia in merito alla ambiguità della formulazione che non individua
in modo certo l’arco temporale entro il quale la sottoposizione
a tale regime dovrebbe essere presa in considerazione per
dichiarare l’inammissibilità del beneficio in esame, sia in
relazione alla concreta possibilità che il regime della sorveglianza
particolare venga applicato anche in presenza di singole condotte
turbative dell’ordine e della sicurezza e non, come il legislatore
indica attraverso l’uso del plurale, di comportamenti reiterati,
non occasionali né episodici".
Infine, per ciò che riguarda le circostanze di cui alla lettera
d), per i penalisti "si assiste ad un confuso richiamo
ad ipotesi previste dall’art.274, lett.b) e c) c.p.p., anche
prevedendosi una valutazione sulla idoneità ed effettività
del domicilio in funzione delle esigenze di tutela delle pp.oo.
Il primo requisito richiesto, per come formulato dalla norma,
lascia enormi margini di discrezionalità in capo a chi è deputato
a redigere il verbale di accertamento. Difatti, non essendo
presenti dei parametri legati ad elementi oggettivi, vi è
il serio rischio che il giudizio sull'idoneità del domicilio
possa essere influenzato da convincimenti, peggio ancora,
pregiudizi, del tutto soggettivi che potrebbero portare a
metri di giudizio diversi dinanzi a situazioni analoghe. Per
ciò che concerne il secondo requisito, l'effettività del domicilio,
questo sembra precludere, di fatto, la possibilità di accesso
a tutti coloro che potrebbero godere di disponibilità non
anagraficamente riscontrabili. Si pensi, ad esempio, ai detenuti
extracomunitari, i quali, in considerazione dei reati per
i quali vengono più frequentemente condannati e dell'esiguità
delle pene previste, potrebbero beneficiare, in astratto,
in gran numero degli effetti del decreto, ma, in concreto,
per le loro oggettive condizioni di vita, si troveranno nella
situazione di non poter usufruire del beneficio. Pertanto
a meno di non prevedere forti interventi volti a garantire
chi non ha risorse per accedere alla stessa, l'esito della
norma sarà quello di far fruire di questa detenzione domiciliare
coloro che avrebbero potuto beneficiare comunque di altre
misure e non quello di ammettere coloro che a quelle misure
non avrebbero mai potuto avere accesso".
Fra
gli altri rilievi dell'UCPI, non è chiaro "chi ed in
quali tempi dovrà redigere il verbale di accertamento dell’idoneità
del domicilio che deve corredare la richiesta di cui all’art.1,
comma III° trasmessa dal PM al Magistrato di Sorveglianza.
Non si comprendono i motivi per i quali la Direzione dell’Istituto
ove si trova il detenuto debba trasmettere una relazione sulla
condotta tenuta durante la detenzione al Magistrato di Sorveglianza.
Non pare secondario evidenziare come detta previsione rischi
di allungare di molto i tempi per l’esame della richiesta,
soprattutto ove dovesse ritenersi che debbano essere trasmesse
le relazioni da tutti gli istituti nei quali il condannato
sia stato eventualmente in precedenza recluso. Si può positivamente
apprezzare come il ddl consenta anche a coloro i quali siano
stati dichiarati recidivi ex art.99 comma IV c.p.p. di accedere
alla detenzione presso il domicilio, ed altrettanto l’esplicita
esclusione del comma 7 bis dell’art.58 quater O.P. da parte
dell’art.1, comma VIII del ddl, il che consente che il beneficio
possa essere concesso più di una volta per i condannati ai
quali sia stata applicata la recidiva di cui all’art.99 comma
IV c.p. E’ apprezzabile la riduzione del termine previsto
dall’art.69 bis O.P., termine che, peraltro, non essendo perentorio,
risulta costantemente disatteso".
"Sono
assolutamente non condivisibili - secondo la Giunta UCPI -
gli inasprimenti di pena previsti con le modifiche all’art.
385 del codice penale, introdotte con l’art.2, che aggraveranno,
nel tempo, posizioni giuridiche di soggetti per lo più tossicodipendenti
per i quali l’effetto deterrente ipotizzato non sempre opera.
Altresì deprecabile l’introduzione con l’art.3 di un’ulteriore
circostanza aggravante, quella dell’art. 61 n. 11 quater anch’essa
destinata ad incidere sulla quantificazione di pene che andranno,
inevitabilmente espiate in carcere con conseguente ulteriore
aggravio futuro sul sovraffollamento degli istituti penitenziari.
Il ddl non prevede un rafforzamento del personale UEPE, malgrado
l’aggravio dei compiti per gli interventi di sostegno e controllo,
previsti dall’art.1 comma VI., nel mentre, invece, prevede
un aumento di organico del Corpo di Polizia Penitenziaria;
pur potendosi apprezzare la previsione, anche a vantaggio
del personale, oggi soggetto a turni e condizioni lavorative
mortificanti, si evidenzia come detto adeguamento non si leghi
in alcun modo a specifiche previsioni trattamentali. Infine,
preso atto dell’esclusione nell’attuale testo, di tutte le
ipotesi di sospensione e messa alla prova inserite nella versione
primigenia, non può che valutarsi negativamente la circostanza,
pur con i limiti in cui tale misura era prevista".
Alla
luce di tutto ciò la Giunta dell’Unione delle Camere Penali
e l’Osservatorio Carcere auspicano che "vengano poste
in essere le condizioni, anche con il coinvolgimento degli
Enti locali, per dare attuazione alla misura in questione,
ricordando che, secondo dati ufficiali, la concessione di
misure alternative abbassa drasticamente il tasso di recidiva
e che l’unica via possibile per la soluzione del problema
del sovraffollamento carcerario è e rimane la reale applicazione
della legge Gozzini, e ciò anche in un’ottica di tutela della
sicurezza della collettività. Si auspica, altresì, che la
già limitata portata deflattiva del ddl non venga vanificata
ulteriormente da rigide interpretazioni della Magistratura
di Sorveglianza".
 
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