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11 dicembre 2010
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Scuota carceri entra in vigore : commento dell'UCPI
di Mauro W. Giannini

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.d.l. Alfano, cosiddetto “svuota carceri”, che disciplina l’esecuzione della pena detentiva non superiore ad un anno presso il domicilio del condannato. Secondo stime del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornate all’estate 2010, 11.444 detenuti si trovavano reclusi per sentenze di condanna passate in giudicato a pene inferiori ad un anno di reclusione.

La Giunta dell'Unione Camere Penali e l'Osservatorio Carcere dell’U.C.P.I. hanno commentato la nuova legge affermando che i dati inducono fortemente a dubitare "che la stima dei futuri beneficiari della novella, indicata in 7.000 unità dal relatore, Senatore Balboni, a fronte delle attuali presenze, superiori a 69.0000, possa rivelarsi effettiva. Analisi non ufficiali parlano di dati assolutamente inferiori, poco più di 2000 unità, previsione che quindi inciderà in maniera irrisoria e marginale sul cronico e crescente sovraffollamento carcerario".

Pur salutando con favore un provvedimento "che, comunque indica un segnale di inversione di tendenza nella politica legislativa del governo in materia penitenziaria e che, anche se solo momentaneamente e in minima parte, consentirà di ridurre la popolazione carceraria, evidenzia, ad una prima analisi del testo, alcune criticità", per i penalisti "Sono senza dubbio da sottolineare negativamente le preclusioni di cui all’art.1, comma II°.".

Nel dettaglio, "Alla lett. a), sono esclusi i soggetti condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen. L’UCPI ha da sempre sostenuto che il vero scardinamento del sistema della funzione rieducativa della pena costituzionalmente previsto va individuato nell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 4 bis della legge di ordinamento penitenziario. A riprova di ciò basti riflettere sulla circostanza che la citata norma è quella che in assoluto ha subito il maggior numero di censure dalla Corte Costituzionale che però, nonostante i molteplici interventi modificativi, non è riuscita a neutralizzarne la portata “eversiva”. Analoghe considerazioni vanno fatte per l’ipotesi di cui alla lett.b) che esclude i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. La lettera c) esclude l’applicabilità ai soggetti sottoposti a regime di sorveglianza speciale. Tale esclusione implica alcune considerazioni sia in merito alla ambiguità della formulazione che non individua in modo certo l’arco temporale entro il quale la sottoposizione a tale regime dovrebbe essere presa in considerazione per dichiarare l’inammissibilità del beneficio in esame, sia in relazione alla concreta possibilità che il regime della sorveglianza particolare venga applicato anche in presenza di singole condotte turbative dell’ordine e della sicurezza e non, come il legislatore indica attraverso l’uso del plurale, di comportamenti reiterati, non occasionali né episodici".

Infine, per ciò che riguarda le circostanze di cui alla lettera d), per i penalisti "si assiste ad un confuso richiamo ad ipotesi previste dall’art.274, lett.b) e c) c.p.p., anche prevedendosi una valutazione sulla idoneità ed effettività del domicilio in funzione delle esigenze di tutela delle pp.oo. Il primo requisito richiesto, per come formulato dalla norma, lascia enormi margini di discrezionalità in capo a chi è deputato a redigere il verbale di accertamento. Difatti, non essendo presenti dei parametri legati ad elementi oggettivi, vi è il serio rischio che il giudizio sull'idoneità del domicilio possa essere influenzato da convincimenti, peggio ancora, pregiudizi, del tutto soggettivi che potrebbero portare a metri di giudizio diversi dinanzi a situazioni analoghe. Per ciò che concerne il secondo requisito, l'effettività del domicilio, questo sembra precludere, di fatto, la possibilità di accesso a tutti coloro che potrebbero godere di disponibilità non anagraficamente riscontrabili. Si pensi, ad esempio, ai detenuti extracomunitari, i quali, in considerazione dei reati per i quali vengono più frequentemente condannati e dell'esiguità delle pene previste, potrebbero beneficiare, in astratto, in gran numero degli effetti del decreto, ma, in concreto, per le loro oggettive condizioni di vita, si troveranno nella situazione di non poter usufruire del beneficio. Pertanto a meno di non prevedere forti interventi volti a garantire chi non ha risorse per accedere alla stessa, l'esito della norma sarà quello di far fruire di questa detenzione domiciliare coloro che avrebbero potuto beneficiare comunque di altre misure e non quello di ammettere coloro che a quelle misure non avrebbero mai potuto avere accesso".

Fra gli altri rilievi dell'UCPI, non è chiaro "chi ed in quali tempi dovrà redigere il verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio che deve corredare la richiesta di cui all’art.1, comma III° trasmessa dal PM al Magistrato di Sorveglianza. Non si comprendono i motivi per i quali la Direzione dell’Istituto ove si trova il detenuto debba trasmettere una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione al Magistrato di Sorveglianza. Non pare secondario evidenziare come detta previsione rischi di allungare di molto i tempi per l’esame della richiesta, soprattutto ove dovesse ritenersi che debbano essere trasmesse le relazioni da tutti gli istituti nei quali il condannato sia stato eventualmente in precedenza recluso. Si può positivamente apprezzare come il ddl consenta anche a coloro i quali siano stati dichiarati recidivi ex art.99 comma IV c.p.p. di accedere alla detenzione presso il domicilio, ed altrettanto l’esplicita esclusione del comma 7 bis dell’art.58 quater O.P. da parte dell’art.1, comma VIII del ddl, il che consente che il beneficio possa essere concesso più di una volta per i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all’art.99 comma IV c.p. E’ apprezzabile la riduzione del termine previsto dall’art.69 bis O.P., termine che, peraltro, non essendo perentorio, risulta costantemente disatteso".

"Sono assolutamente non condivisibili - secondo la Giunta UCPI - gli inasprimenti di pena previsti con le modifiche all’art. 385 del codice penale, introdotte con l’art.2, che aggraveranno, nel tempo, posizioni giuridiche di soggetti per lo più tossicodipendenti per i quali l’effetto deterrente ipotizzato non sempre opera. Altresì deprecabile l’introduzione con l’art.3 di un’ulteriore circostanza aggravante, quella dell’art. 61 n. 11 quater anch’essa destinata ad incidere sulla quantificazione di pene che andranno, inevitabilmente espiate in carcere con conseguente ulteriore aggravio futuro sul sovraffollamento degli istituti penitenziari. Il ddl non prevede un rafforzamento del personale UEPE, malgrado l’aggravio dei compiti per gli interventi di sostegno e controllo, previsti dall’art.1 comma VI., nel mentre, invece, prevede un aumento di organico del Corpo di Polizia Penitenziaria; pur potendosi apprezzare la previsione, anche a vantaggio del personale, oggi soggetto a turni e condizioni lavorative mortificanti, si evidenzia come detto adeguamento non si leghi in alcun modo a specifiche previsioni trattamentali. Infine, preso atto dell’esclusione nell’attuale testo, di tutte le ipotesi di sospensione e messa alla prova inserite nella versione primigenia, non può che valutarsi negativamente la circostanza, pur con i limiti in cui tale misura era prevista".

Alla luce di tutto ciò la Giunta dell’Unione delle Camere Penali e l’Osservatorio Carcere auspicano che "vengano poste in essere le condizioni, anche con il coinvolgimento degli Enti locali, per dare attuazione alla misura in questione, ricordando che, secondo dati ufficiali, la concessione di misure alternative abbassa drasticamente il tasso di recidiva e che l’unica via possibile per la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario è e rimane la reale applicazione della legge Gozzini, e ciò anche in un’ottica di tutela della sicurezza della collettività. Si auspica, altresì, che la già limitata portata deflattiva del ddl non venga vanificata ulteriormente da rigide interpretazioni della Magistratura di Sorveglianza".


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