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TAR
Lazio e ricorsi contro la Pubblica Amministrazione
di
Tamara Gallera*
Alcune
associazioni per i consumatori hanno espresso preoccupazione
per la sentenza n.33190 del TAR Lazio del 4 novembre scorso
che bocciava il ricorso di una signora interessata a conoscere
atti interi all'Aministrazione.
A
giudizio dell'Aduc, ad esempio, in tal modo il Tribunale amministrativo
ha sentenziato "che per avere giustizia dalla Pubblica
Amministrazione non si deve piu' far uso della giustizia amministrativa
ma si deve ricorre all'azione collettiva, anche se quest'ultima
non e' possibile al momento utilizzarla; infatti l'azione
collettiva contro la PA per far valere gli standard di efficienza
(spesso impropriamente chiamata class action) e' al momento
bloccata in attesa di norme attuative. Si potrebbe dire: dalla
beffa al ridicolo!!".
"La
beffa - spiega la nota dell'associazione - e' perche' l'azione
collettiva voluta dal ministro Brunetta, quando e se sara'
operativa, in caso di vittoria del ricorrente prevede che
vengano ristabiliti i livelli di efficienza contestati. Nessun
risarcimento economico come per l'altra azione collettiva
(la class action) tra privati: cioe' la PA sbaglia, il cittadino
che ricorre ottiene solo di vedersi riconosciuto il diritto,
ma per chi glielo aveva negato facendogli perdere tempo e
denaro, c'e' solo una tirata d'orecchi... dire che questo
e' paternalismo statale, e' il minimo. Il ridicolo, invece,
e' che il Tar -pur di non inimicarsi la PA?- si spinge in
questa interpretazione delle norme per cui a chi chiede giustizia
risponde: oggi non se ne parla, forse domani, comunque non
da noi... Cosa e' questo se non negazione del diritto ad avere
giustizia, quella che dovrebbe essere uguale per tutti non
solo nel rispetto ma anche nel diritto al giudizio?"
A giudizio del dott. Massimiliano Trematerra, componente del
Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio sulla legalita'
e sui diritli Onlus - tale protesta è fuori luogo perchè si
basa su una premessa errata. "La riforma non ha tolto nulla
alla giurisdizione amministrativa - spiega l'esperto di diritto
amministrativo - ma anzi l'ha potenziata, seppure allo stato
tale accrescimento non è ancora attuale per la mancanza delle
disposizioni attuative: gli atti di pianificazione, secondo
la legge 241/90, sono sottratti al diritto di accesso, spettante
ad ogni soggetto giuridico".
Nel
caso che ha dato origine al provvedimento del TAR, la ricorrente
aspirava a conoscere atti endoprocedimentali di un atto di
pianificazione ed attivava allo scopo il rito speciale del
silenzio, ma, spiega Trematerra, "La giurisdizione amministrativa
non ammetteva e non ammette un simile ricorso, poichè si ritiene
a) che difetti l'interesse concreto, b) che, essendo atti
propedeutici ad atti generali, ben potrebbe l'amministrazione
non concludere mai il procedimento - che ha natura discrezionale
- senza che il cittadino possa dolersene. Questa struttura
viene ad essere arricchita dalla class action, che è un'azione
dirompente che prescinde da ogni valutazione in termini di
interesse concreto e di ausilio al buon andamento dell'amministrazione.
La class action, infatti, si configura come azione di accertamento,
ai fini di una successiva richiesta di risarcimento danni
e non mira ad orientare l'azione della Pubblica Amministrazione".
"Che
la giustizia amministrativa possa continuare ad operare -
conclude il dott. Trematerra - è provato dal fatto che proprio
l'Associazione CODICI ha visto decisi numerosi ricorsi proposti,
nel merito, anche con pronunce di accoglimento, senza che
venisse eccepito alcun vizio preliminare".
 
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