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Handicap
e diritto allo studio
di
avv. Margherita Corriere*
Il
diritto allo studio delle persone portatrici di handicap nel
nostro paese è garantito in primis dalla nostra Costituzione:
basti pensare all’art. 2, all’art. 3, che sancisce che “ è
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini , impediscono il pieno sviluppo della persona
umana”, all’art. 34 che afferma che “la scuola è aperta a
tutti” e all’art. 38 che dispone che gli inabili hanno “diritto
all’educazione”.
Nel 1977 viene varata una normativa sulla scuola elementare
e media: la legge 4 agosto 1977, n. 517, che contiene indicazioni
abbastanza importanti sul diritto all’integrazione scolastica
degli alunni disabili. Si prevede la figura dell’insegnante
di sostegno, che viene assegnata, in piena contitolarità con
gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto
portatore di handicap per attuare “forme di integrazione a
favore degli alunni portatori di handicap” e “realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”.
Indi nella legge 104/92, definita la legge quadro sui diritti
delle persone disabili, la normativa inerente il diritto all'istruzione
dei portatori di handicap è presente fin dal suo articolo
1 che afferma che la Repubblica "garantisce il pieno rispetto
della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della
persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società".
Le modalità ed i tempi con i quali tale diritto viene garantito
e attuato sono precisati dagli articoli 12 (diritto all'educazione),
13 (integrazione scolastica), 14 (modalità di attuazione dell'integrazione),
15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica), 16 (valutazione
del rendimento e prove d'esame). La legge 1997 n. 449 ha previsto
poi che ogni provincia sia dotata di un organico di docenti
di sostegno, calcolato in misura di uno ogni 138 alunni iscritti.
Ma, poiché a causa della gravità delle patologie, tale rapporto
prettamente numerico può risultare inidoneo, atteso che spesso
occorre, in base alla gravità dell’handicap, un rapporto individualizzato
1:1 tra docente di sostegno e studente, in base al combinato
disposto di tale normativa e della legge 333/2001 e del CM
2001 n.146, i dirigenti scolastici possono richiedere con
adeguata motivazione la nomina di docenti di sostegno in deroga
al rapporto 1/138.
Nel
1999 il legislatore torna sull'argomento avendo particolare
attenzione per le persone handicappate iscritte ai corsi universitari
con la legge 28 gennaio 1999, n. 17. Il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, n. 185 regola
modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto
in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma
7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Ma
poi succede qualcosa di veramente deprecabile ed incostituzionale:
nell’autunno del 2008 non passa giorno senza che non giungano
telefonate disperate di genitori, che chiedono giustizia per
i loro figli diversamente abili che, sebbene affetti da patologie
gravissime e con certificazione di handicap in situazione
di gravità ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della legge 104/1992,
sono rimasti privi di insegnante di sostegno con rapporto
1:1 per l’anno scolastico 2008/2009. Questi genitori disperati
giustamente non riuscivano a comprendere come fosse potuto
succedere che al loro ragazzino o bambino cui, sino all’ anno
scolastico precedente, era stato garantito il supporto dell’insegnante
di sostegno con rapporto 1:1, quell’anno era stato diminuito
drasticamente il sostegno a poche ore settimanali. Giustamente
non sapevano spiegarselo e la prima annotazione che facevano
era del tipo: ”ma mio figlio non è stato miracolato in questo
nuovo anno scolastico!! purtroppo non può guarire e la grave
patologia diagnosticata (spesso identificata con gravissimo
ritardo mentale; grave deficit cognitivo; sindrome autistica
etc.) necessita di un docente di sostegno con rapporto 1:1,
altrimenti che lo portiamo a fare a scuola!!! Rimarrà isolato,
ignorato ..handicappato e basta”.
Spesso le parole di questi padri, di queste mamme erano crude,
drammatiche, ma purtroppo molto realistiche. Ed infatti già
nei primi giorni di scuola numerose erano state le segnalazioni
provenienti da genitori veramente scoraggiati ed in crisi,
perché si rendevano conto dell’esorbitante disagio patito
dai loro figli, poiché i docenti curriculari, senza il supporto
dell’insegnante di sostegno con rapporto 1:1 non riuscivano
a gestire, al contempo, l’intera classe e l’alunno portatore
di handicap grave, con le intuibili conseguenze negative per
tutti, ma soprattutto per il soggetto più debole. Allora sorgeva
in me spontanea una riflessione: si parla tanto di diritto
all’integrazione, di diritti della personalità inviolabili
e sacri, ma è veramente deprecabile che in tutte le scuole
italiane, ma soprattutto in quelle calabresi, si segnali la
violazione di un concreto diritto allo studio, all’integrazione,
alla riabilitazione, all’ottimizzazione di quelle capacità
residue, che se non trattate adeguatamente, corrono il rischio
di causare serie ed irreversibili involuzioni”.
A base di tutta questa vergognosa situazione vi era la legge
finanziaria per il 2008 (legge dicembre 2007 n. 244), che
all’articolo 2 comma 413 così recitava testualmente “…il numero
dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno
scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il
25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico
di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il ministro della
Pubblica istruzione, di concerto con quello dell’Economia
e delle Finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento
dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri
e modalità devono essere definiti…in modo da non superare
un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni
diversamente abili.” Il successivo comma 414 aveva soppresso
la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga in
base alla concreta necessità scaturente dalla gravità dell’handicap
dell’alunno da inserire nella scuola, abrogava tutte le disposizioni
vigenti “non compatibili con le disposizioni previste dal
comma 413 e 414" e poi, però, in maniera alquanto sibillina
e oserei dire contraddittoria, dichiarava che rimaneva fermo
il “rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente
abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104".
Ma
a tal punto con una petizione nazionale a cui ha aderito in
massa la società civile, i professionisti della scuola, gli
operatori del diritto e numerosissime associazioni, l’Osservatorio
sulla legalità ed i Diritti ha evidenziato che:
1
– i diritti fondamentali della personalità, di uguaglianza
e solidarietà sociale , sanciti dalla nostra Costituzione,
non li può sopprimere nessuna legge ordinaria;
2 – la legge 104, ai cui principi non si può derogare nemmeno
ai sensi del sopracitato comma 414, è la normativa statale
diretta ad assicurare l’integrazione degli alunni disabili
ed a rendere effettivo il loro diritto all’istruzione. È importante
rammentare che l’art. 12 ai commi 3 e 4 dispone che ” l’integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell’apprendimento nella comunicazione,
nella relazione e nella socializzazione. L’esercizio del diritto
all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse all’handicap”.
3
– con la nuova aberrante normativa molti alunni e studenti
disabili gravi e gravissimi rimanevano privi di insegnante
di sostegno con rapporto 1: 1, con tutte le difficoltà e le
problematiche connesse. Infatti la sopracitata finanziaria,
nell’applicare un criterio numerico generale di uguaglianza
(1 insegnante di sostegno per ogni 2 disabili a prescindere
dalla loro gravità), di fatto, uniformava tale rapporto ½
su tutto il territorio nazionale dimenticando la specificità
ed il bisogno formativo legato alla certificazione di ciascun
alunno diversamente abile;
tutto ciò comportava che in varie regioni, ove il rapporto
è diverso da quello previsto nella finanziaria 2008, si era
avuta una notevole contrazione di organico di sostegno.
L'Osservatorio si batte da anni per la tutela dei diritti
dei disabili ed, in primis, per quello allo studio e alla
realizzazione di una vera integrazione sociale delle persone
diversamente abili. Per questo ha promosso tale importante
petizione sul diritto allo studio dei ragazzi portatori di
handicap e sulla necessità di usufruire del supporto del docente
di sostegno con rapporto individualizzato per i casi più gravi.
Tale petizione - nella quale fra l'altro si evidenziava il
sospetto di illegittimità oggi riconosciuta dalla Consulta
- ha raccolto un numero molto considerevole di firme nella
società civile ed è giunta alle più alte Istituzioni dello
Stato, fra cui il Presidente della Repubblica, che ci ha scritto
di averla presa in grande considerazione, e il Parlamento,
che l'ha inserita agli atti delle competenti Commissioni.
Intanto,
anche su nostra sollecitazione, la Consulta si è espressa
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 /2010 che
ha dichiara illegittimo l’art. 2, comma 413, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nella parte
in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli
insegnanti di sostegno ed ha, altresì, dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 414, della stessa legge
nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti
di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti
con disabilità. Tale sentenza è di grande importanza per la
concreta attuazione del diritto allo studio dei disabili,
soprattutto di quelli che versano in condizioni di gravità.
Ma purtroppo ancora oggi tanto deve essere fatto perché un
diritto all’integrazione sociale e scolastica dei disabili,
perfetto sulla carta, diventi diritto autentico e concreto!!
Andiamo per ordine:
Secondo
una recentissima indagine nazionale condotta su un campione
di 71 classi di ogni ordine grado, il 37% delle classi frequentate
da alunni disabili supera il limite dei 22 alunni, nonostante
le disposizioni contenute nel Dpr 81/09, che prevede un massimo
di 20 alunni per le classi in cui siano iscritti ragazzi con
disabilità.
Un
altro dato molto preoccupante riguarda la concentrazione di
alunni disabili all'interno della stessa classe: in media
il 26% degli alunni disabili ha in classe un altro compagno
con disabilità. Secondo i dati del ministero, oltre 5.500
classi sono frequentate da più di due alunni disabili. Per
quanto riguarda le ore di sostegno, a tutt’oggi, il 59% degli
alunni disabili gode di meno di 12 ore settimanali!!
Per
l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di
docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico
2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno
in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente
nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". E' quanto
statuisce l'articolo 9 comma 15 della manovra pubblicata il
31 maggio in Gazzetta ufficiale.
Nel testo si conferma il blocco dell'organico degli insegnanti
di sostegno ma si dispone dunque una deroga per le situazioni
più gravi. Nello stesso testo, all'articolo 10 comma 5, si
specifica con quali modalità è necessario verificare la sussistenza
della situazione di handicap degli alunni: la condizione è
accertata dalle Aziende sanitarie, mediante appositi controlli
collegiali. Inoltre si dispone addirittura che i componenti
del collegio che accerta la sussistenza della condizione di
handicap siano responsabili di ogni eventuale danno erariale
per il mancato rispetto di quanto previsto dalla stessa legge
104, la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate.
Orbene,
la normativa recente, formalmente ha rispettato la sentenza
della Corte costituzionale, ma la sua l'applicazione pratica
porterà non pochi problemi …e per chi? Sicuramente per gli
studenti disabili gravi e per le loro famiglie!! Ma l’appello
di chi come me da tantissimi anni, a titolo di volontariato,
tutela i diritti dei disabili e dà voce a chi non ne ha, è
quello di non desistere: io sarò sempre vicino a loro, al
fine di far valere quel principio di uguaglianza e di rispetto
essenziale e fondamentale per la crescita e la valorizzazione
della personalità di ogni soggetto, a maggior ragione dei
minori diversamente abili.
Non
dimentichiamo il disposto della sentenza costituzionale n.
80 del 2010, che ha sancito l'illegittimità del limite massimo
al numero dei posti di sostegno e la possibilità di assumere
insegnanti in deroga in presenza di studenti disabili gravi.
Ed infine rammentiamo ed uniamoci alle parole del Presidente
della Repubblica Giorgio Napoletano, che ha dichiarato: “La
scuola non deve separarsi dalla società e deve far crescere
le nuove generazioni nel senso civico, nella coscienza dei
diritti e dei doveri scolpiti dalla nostra Costituzione. Per
avere un’Italia migliore abbiamo bisogno di una scuola migliore”.
E sicuramente per avere una scuola migliore è necessario che
nell’ambito della sua organizzazione non siano negati i fondamentali
diritti degli studenti diversamente abili e che sempre di
più prenda il sopravvento la cultura del rispetto e dell’attenzione
per l’altro.
*
Referente provincia di Cosenza dell’Osservatorio sulla Legalità
ed i Diritti e membro del Comitato tecnico giuridico dell'Osservatorio
 
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