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Legalita'
e famiglia : evoluzione della tematica familiare
di
Mauro W. Giannini*
L'auspicio
che il legislatore regolamenti o riconosca le famiglie di
fatto e' uno dei punti emersi il 10 e 11 settembre a Catanzaro
Lido, nel corso di un importante convegno su "Legalita' e
famiglia" promosso dal Dipartimento di Scienza e Storia del
Diritto della Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita'
Magna Graecia di Catanzaro, evento che ha avuto carattere
nazionale, dal momento che ha visto la partecipazione di qualificati
relatori da molte regioni d'Italia.
L'incontro, accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di
Catanzaro con ben 10 crediti, ha approfondito l'evoluzione
della tematica familiare disegnando un ritratto a tutto tondo
della famiglia nell'attuale societa', con aspetti sociologici,
etici, civili, penali e anche giuridicoeconomici. La
presenza al convegno - - di docenti di diritto civile e penale,
magistrati, avvocati, sociologi ed esponenti della societa'
civile ha infatti consentito di affrontare temi quali Legalitą
e Politica, Etica e famiglia, La famiglia nella societą attuale,
Autonomia ed eteronomia nella disciplina dei rapporti familiari,
Il reato di maltrattamenti in famiglia, Lattuale sistema
anagrafico del cognome e I patti di famiglia e la nuova mediazione
civile.
La
prima sessione del convegno e' stata presieduta dal prof.
Valerio Donato, Direttore del Dipartimento di Scienza e Storia
del Diritto dell'Universitą Magna Gręcia di Catanzaro, che
ha ricordato come - nell'attuale evoluzione della societa'
e delle forme di famiglia - il diritto proponga spesso una
propria etica con norme che non sono scritte nelle leggi.
A giudizio del prof. Donato, "Leggere la famiglia solo come
una struttura associativa non e' sufficiente", dato che non
e' una comunita' qualunque, bensi' un luogo dove si sviluppano
i sentimenti, un nucleo che rappresenta esso stesso un sentimento.
E si tratta, ha ricordato Donato, di sentimenti di amore ma
anche di odio e tanto piu' intime sono le relazioni, tanto
piu' sono feroci i sentimenti di odio che si sviluppano quando
esse si rompono. Si
tratta di un potenziale esplosivo e quindi "il diritto e'
chiamato ad intervenire con grande cautela".
Nel
corso della sua introduzione, il prof. Donato ha ricordato
che il diritto di famiglia e' stato uno dei piu' grandi strumenti
del riscatto della donna. Oggi si richiede tuttavia a suo
giudizio "un nuovo sforzo del legislatore, un nuovo sforzo
degli interpreti" con riferimento all'etica del diritto che
il Costituente ha tracciato nella Carta costituzionale. Il
legislatore ha si' introdotto nuovi istituti come quello della
mediazione familiare, ma occorrono ulteriori passi, come lasciar
accedere alla categoria di famiglia strutture come i patti
fra omosessuali.
Il
Prof. Roberto Amagliano, Cattedra di Diritto di Famiglia dell'Universitą
Magna Gręcia di Catanzaro, ha relazionato su "Autonomia ed
eteronomia nella disciplina dei rapporti familiari" invitando
a considerare il rapporto fra legalita' e famiglia richiamato
nel titolo del convegno. Il docente ha spiegato che spesso
vi e' contrapposizione fra famiglia e legalita', come nei
casi di due soggetti che vivono insieme senza sposarsi e consapevolmente
si oppongono al vincolo giuridico (e qui, ha chiosato, la
legalita' non si puo' imporre) o in quei casi di criticita'
dei rapporti, che sconfinano nel capo penale e in cui il diritto
impone la legalita' con strumenti come gli ordini di protezione,
la revoca della patria potesta', etc..
Venendo
piu' specificamente al tema del suo intervento, il prof. Amagliano
ha ricordato che autorevoli giuristi ritengono che nell'ambito
familiare vi siano dinamiche che il diritto non puo' controllare,
mentre per altri il diritto di famiglia si riduce al diritto
della crisi della famiglia. Certo, il diritto propone modelli
alla societa', ma vi sono modelli che non si impongono immediatamente,
ma generano un effetto di trascinamento nel tempo. Fanno eccezione
gli interventi coercitivi.
In osseguio al sottotitolo del convegno (evoluzione della
tematica familiare), il prof. Amagliano ha sviluppato un interessante
excursus storico, a partire dal Codice Civile del 1942 (che
tuttavia si puo' far risalire al 1939) che alcuni sostengono
non sia di matrice fascista. In esso campeggia l'idea ottocentesca
di famiglia fondata sul matrimonio, con la struttura gerarchica
al vertice della quale sta il capofamiglia. Tuttavia, alcuni
articoli risentono pesantemente del regime fascista, come
l'art. 91 che imponeva che i matrimoni fra cittadini di razze
diverse fossero sottoposti alle leggi speciali. Ma tali leggi
(legge sulla razza) vietava i matrimoni degli Italiani 'di
razza ariana' con appartenenti a razze diverse. Lo stesso
avveniva con l'affidamento e l'adozione. Tale codice era quindi
improntato ad un'"etica di barbarie" che in quale modo ci
riconduce ai tempi di oggi - ha chiosato il prof. Amagliano
- tempi che ci preoccupano. Tornando al codice el 1942, quindi,
si vede che con esso "il diritto interviene prepotentemente".
Un
cambiamento di segno positivo viene portato dalla Costituzione
(1948), che introduce l'uguaglianza morale e giuridica fra
i coniugi e il dovere verso i figli, anche quelli nati fuori
del matrimonio. Tuttavia, alcuni, come il grande Calamandrei,
in altri aspetti del diritto antesignano del progresso, ritenevano
nel 1947 che alla famiglia fosse necessaria la disuguaglianza
giuridica, perche' alla famiglia occorreva una guida e quindi
l'uguaglianza era incompatibile con la struttura di famiglia.
Anche
i pareri della Consulta fanno registrare una evoluzione in
base alla realta' sociale: mentre nel 1961 veniva accolta
la disparita' fra uomo e donna in materia di adulterio, nel
1968 la stessa Corte statuiva la condanna di tale disparita'.
Nel 1975 veniva varata la riforma del diritto di famiglia,
che esaltava l'autonomia della famiglia: con l'art. 144 si
stabiliva che i coniugi concordano l'indirizzo della vita
familiare e fissano la dimora (consenso e parita'), con l'art.
160 si introduceva il principio che i coniugi non possono
derogare ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio e
quindi la tutela dei minori.
Le
leggi europee e internazionali, cambiavano quindi il quadro
normativo - ha notato il prof. Amagliano - introducendo la
sostituzione della responsabilita' genitoriale alla potesta'
genitoriale (diritto UE). Il figlio da soggetto passivo diviene
soggetto attivo (Art. 12 Convenzione di New York sul diritto
all'ascolto del minore) mentre la Convenzione di Strasburgo
del 1996, ratificata nel 2003, introduce la rappresentanza
del minore nell'ambito del processo (quindi avvocato che assiste
il minore).
Con
il tempo, quindi, i rapporti fra coniugi si vanno sempre piu'
privatizzando, ma i diritti dei minori restano un punto fermo
(mentre la tutela del coniuge debole - a giudizio del prof.
Amagliano - risulta talora forse eccessiva). La
legge sull'affido condiviso del 2006 modifica infatti l'art.
155 del Codice Civile stabilendo che "il giudice che pronuncia
la separazione personale dei coniugiPrende atto, se non contrari
allinteresse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori".
Aumenta nel complesso l'autonomia dei coniugi e dei genitori
che tuttavia non e' detto che sia coerente con gli interessi
da tutelare.
In
riferimento alle famiglie di fatto, il prof. Amagliano ha
rilevato che nella giurisprudenza la figura del convivente
more uxorio e' equiparata a quella del coniuge nel caso dell'aggravante
per sfruttamento della prostituzione e per i maltrattamenti
in famiglia, ma non per l'astensione dalla testimonianza e
per l'aggravante per omicidio. Anche la normativa sul gratuito
patrocinio fa riferimento al reddito dei vari conviventi senza
riguardo ai legami giuridici fra questi.
In
conclusione del suo ntervento, il prof. Amagliano ha espresso
quindi l'auspicio che il legislatore regoli le famiglie di
fatto.
continua
martedi' >
*
si ringraziano Rita Guma e Angela Parrinello
Dossier
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