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16 marzo 2010
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Consulta in linea con l'Europa : anche per i mafiosi processi pubblici
di Gabriella Mira Marq

E' incostituzionale impedire che un procedimento per mafia si svolga con udienza pubblica anche quando gli imputati lo chiedono. Lo ha stabilito la Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.

La decisione, depositata il 12 marzo, deriva da una richiesta del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che evave sottoposto il caso del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, tanto personali che patrimoniali, relative a persona sospettata di implicazioni nella criminalita' organizzata e che per legge dovrebbe aver luogo «in camera di consiglio»: formula che – alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – implicherebbe attualmente un rinvio alla disciplina generale dettata dall’art. 127 cod. proc. pen., il quale prevede espressamente, al comma 6, che l’udienza in camera di consiglio e, dunque «senza la presenza del pubblico».

Tuttavia, rilevava il Tribunale campano, con due recenti pronunce – la sentenza 13 novembre 2007, emessa nella causa Bocellari e Rizza contro Italia, e la sentenza 8 luglio 2008, emessa nella causa Pierre ed altri contro Italia – la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la procedura di applicazione delle misure di prevenzione prevista dall’ordinamento italiano si pone in contrasto, sotto il profilo considerato, con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha nell’occasione ribadito che la pubblicità delle procedure giudiziarie, garantita dalla citata norma della Convenzione, tutela le persone soggette ad una giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce uno dei mezzi idonei per preservare la fiducia nei giudici. Con particolare riguardo ai procedimenti in discussione, la Corte non ha negato validità ai rilievi svolti, nelle sue difese, dal Governo italiano, per giustificare la deroga alla pubblicità delle udienze: e, cioè, che le procedure per l’applicazione delle misure di prevenzione – in specie patrimoniali – possono assumere un carattere altamente tecnico, in quanto basate essenzialmente su documenti e indagini finanziarie, e possono implicare, al tempo stesso, esigenze di protezione della vita privata di terze persone, anche minori, coinvolte quali intestatari formali dei beni.

La Corte europea ha rilevato, tuttavia, che è necessario tener conto della «posta in gioco» nelle procedure in esame, le quali mirano alla confisca di «beni e capitali», nonché degli effetti che esse possono produrre sulle persone coinvolte: in questa prospettiva non è possibile affermare che il controllo del pubblico non rappresenti una condizione necessaria alla garanzia dei diritti dell’interessato. Di conseguenza, ha giudicato «essenziale», ai fini del rispetto del citato art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, che i soggetti coinvolti nelle procedure stesse «si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d’appello».

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha quindi presunto l'incostituzionalita' della norma italiana rispetto agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi i commi della legge italiana che impedivano il processo pubblico per i mafiosi anche su richiesta.

Ricordiamo invece che in passato, respingendo il ricorso di un italiano implicato in associazione mafiosa contro la legislazione italiana, la Corte dei diritti dell'uomo aveva stabilito che - per tutelare la societa' democratica - un imputato socialmente pericoloso puo' essere presente alle udienze in videoconferenza e questo non viola i suoi diritti fondamentali ad un processo equo. Pertanto per la Corte europea (e per la Consulta) e' un diritto chiedere e ottenere una udienza pubblica a fini di trasparenza della giustizia, anche se cio' non impone che l'imputato sia fisicamente presente in aula.

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