 |
Consulta
in linea con l'Europa : anche per i mafiosi processi pubblici
di
Gabriella Mira Marq
E' incostituzionale impedire che un procedimento per mafia
si svolga con udienza pubblica anche quando gli imputati lo
chiedono. Lo ha stabilito la Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2-ter
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza
degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla
corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.
La decisione, depositata il 12 marzo, deriva da una richiesta
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che evave sottoposto
il caso del procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione, tanto personali che patrimoniali, relative a
persona sospettata di implicazioni nella criminalita' organizzata
e che per legge dovrebbe aver luogo «in camera di consiglio»:
formula che – alla luce di un consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità – implicherebbe attualmente
un rinvio alla disciplina generale dettata dall’art. 127 cod.
proc. pen., il quale prevede espressamente, al comma 6, che
l’udienza in camera di consiglio e, dunque «senza la presenza
del pubblico».
Tuttavia,
rilevava il Tribunale campano, con due recenti pronunce –
la sentenza 13 novembre 2007, emessa nella causa Bocellari
e Rizza contro Italia, e la sentenza 8 luglio 2008, emessa
nella causa Pierre ed altri contro Italia – la Corte europea
dei diritti dell’uomo ha affermato che la procedura di applicazione
delle misure di prevenzione prevista dall’ordinamento italiano
si pone in contrasto, sotto il profilo considerato, con l’art.
6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata
a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge
4 agosto 1955, n. 848.
Richiamando
la propria giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha nell’occasione
ribadito che la pubblicità delle procedure giudiziarie, garantita
dalla citata norma della Convenzione, tutela le persone soggette
ad una giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge
al controllo del pubblico, e costituisce uno dei mezzi idonei
per preservare la fiducia nei giudici. Con
particolare riguardo ai procedimenti in discussione, la Corte
non ha negato validità ai rilievi svolti, nelle sue difese,
dal Governo italiano, per giustificare la deroga alla pubblicità
delle udienze: e, cioè, che le procedure per l’applicazione
delle misure di prevenzione – in specie patrimoniali – possono
assumere un carattere altamente tecnico, in quanto basate
essenzialmente su documenti e indagini finanziarie, e possono
implicare, al tempo stesso, esigenze di protezione della vita
privata di terze persone, anche minori, coinvolte quali intestatari
formali dei beni.
La Corte europea ha rilevato, tuttavia, che è necessario tener
conto della «posta in gioco» nelle procedure in esame, le
quali mirano alla confisca di «beni e capitali», nonché degli
effetti che esse possono produrre sulle persone coinvolte:
in questa prospettiva non è possibile affermare che il controllo
del pubblico non rappresenti una condizione necessaria alla
garanzia dei diritti dell’interessato. Di conseguenza, ha
giudicato «essenziale», ai fini del rispetto del citato art.
6, paragrafo 1, della Convenzione, che i soggetti coinvolti
nelle procedure stesse «si vedano almeno offrire la possibilità
di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate
dei tribunali e delle corti d’appello».
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha quindi presunto
l'incostituzionalita' della norma italiana rispetto agli artt.
111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.
Interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale, che ha
dichiarato illegittimi i commi della legge italiana che impedivano
il processo pubblico per i mafiosi anche su richiesta.
Ricordiamo
invece che in passato, respingendo il ricorso di un italiano
implicato in associazione mafiosa contro la legislazione italiana,
la Corte dei diritti dell'uomo aveva stabilito che - per tutelare
la societa' democratica - un imputato socialmente pericoloso
puo' essere presente alle udienze in videoconferenza e questo
non viola i suoi diritti fondamentali ad un processo equo.
Pertanto per la Corte europea (e per la Consulta) e' un diritto
chiedere e ottenere una udienza pubblica a fini di trasparenza
della giustizia, anche se cio' non impone che l'imputato sia
fisicamente presente in aula.
 
Dossier
diritti
|
|