Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
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28 febbraio 2010
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Consulta : incostituzionale limitazione sostegno ad allievi disabili
di Margherita Corriere*

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010 depositata il 26 febbraio scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed ha, altresì, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità.

La Corte Costituzionale ha precisato preliminarmente che “i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo”, evidenziando come sia importante “individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona”. Ed infatti ciascun disabile necessita di un processo di riabilitazione individualizzato finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primaria importanza.

La Consulta, nell’ampia motivazione, pone l’accento sul diritto all’istruzione dei disabili riconosciuto sia dall’ordinamento internazionale che da quello interno, mettendo in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 - il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione».

La Corte inoltre evidenzia come la finalità della legge 104/1992 sia quella di attuare, in conformità dell’art. 38, terzo comma, della Costituzione, il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi, volta “a garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps”. Precisa la Corte che, in particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università e che il “diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale”. Il godimento di tale diritto è pertanto garantito attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione”. Nell’ambito di tali misure, occupa un posto rilevante quella del personale docente specializzato che è “chiamato ad adempiere alle ineliminabili, anche sul piano costituzionale, forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili”.

Sottolinea la Corte Costituzionale che, nella prospettiva di predisporre una ottimale tutela dei disabili, soprattutto per quelli che versano in una condizione di gravità, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 all’art. 40, comma 1, aveva disposto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3. Tale criterio numerico – specifica la Corte - era stato successivamente sostituito con il principio delle «effettive esigenze rilevate», introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Pertanto la Corte evidenzia che le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, nel prevedere un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e nell’aver eliminato la possibilità di assumerli in deroga, “si pongono in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili”. Risulta, pertanto, evidente per la Consulta che le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato «nucleo indefettibile di garanzie» per la concreta attuazione di diritti fondamentali dei disabili che la Corte Costituzionale ha già individuato quale “limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore”.

Ed infatti - motiva la Consulta - la scelta del legislatore finalizzata a sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, “non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”.

* avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti

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