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Consulta
: incostituzionale limitazione sostegno ad allievi disabili
di
Margherita Corriere*
La
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010 depositata
il 26 febbraio scorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui
fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti
di sostegno ed ha, altresì, dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella
parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla
legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di
sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con
disabilità.
La Corte Costituzionale ha precisato preliminarmente che “i
disabili non costituiscono un gruppo omogeneo”, evidenziando
come sia importante “individuare meccanismi di rimozione degli
ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da
cui risulti essere affetta in concreto una persona”. Ed
infatti ciascun disabile necessita di un processo di riabilitazione
individualizzato finalizzato ad un suo completo inserimento
nella società; all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione
scolastica rivestono un ruolo di primaria importanza.
La Consulta, nell’ampia motivazione, pone l’accento sul diritto
all’istruzione dei disabili riconosciuto sia dall’ordinamento
internazionale che da quello interno, mettendo in rilievo
la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità - adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore
sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa
esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 - il cui
art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto
delle persone con disabilità all’istruzione».
La Corte inoltre evidenzia come la finalità della legge 104/1992
sia quella di attuare, in conformità dell’art. 38, terzo comma,
della Costituzione, il diritto all’istruzione dei disabili
e l’integrazione scolastica degli stessi, volta “a garantire
in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione
di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori
di handicaps”. Precisa la Corte che, in particolare, l’art.
12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile
il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire
dalla scuola materna fino all’università e che il “diritto
del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale”.
Il
godimento di tale diritto è pertanto garantito attraverso
“misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori
di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione”. Nell’ambito
di tali misure, occupa un posto rilevante quella del personale
docente specializzato che è “chiamato ad adempiere alle ineliminabili,
anche sul piano costituzionale, forme di integrazione e di
sostegno» a favore degli alunni diversamente abili”.
Sottolinea
la Corte Costituzionale che, nella prospettiva di predisporre
una ottimale tutela dei disabili, soprattutto per quelli che
versano in una condizione di gravità, la legge 27 dicembre
1997, n. 449 all’art. 40, comma 1, aveva disposto la possibilità
di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti
di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito
dal successivo comma 3. Tale criterio numerico – specifica
la Corte - era stato successivamente sostituito con il principio
delle «effettive esigenze rilevate», introdotto dall’art.
1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007).
Pertanto
la Corte evidenzia che le disposizioni dichiarate costituzionalmente
illegittime, nel prevedere un limite massimo nella determinazione
del numero degli insegnanti di sostegno e nell’aver eliminato
la possibilità di assumerli in deroga, “si pongono in contrasto
con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario,
nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a
protezione dei disabili”. Risulta, pertanto, evidente per
la Consulta che le norme impugnate hanno inciso proprio sull’indicato
«nucleo indefettibile di garanzie» per la concreta attuazione
di diritti fondamentali dei disabili che la Corte Costituzionale
ha già individuato quale “limite invalicabile all’intervento
normativo discrezionale del legislatore”.
Ed
infatti - motiva la Consulta - la scelta del legislatore finalizzata
a sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti
di sostegno a tempo determinato, “non trova alcuna giustificazione
nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce
uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il
diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. La
ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire
ore aggiuntive di sostegno, è, infatti, quella di apprestare
una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in
condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un
intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite
tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che,
giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere
dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione
la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona
de qua”.
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avvocato, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
sulla legalita' e sui diritti
Dossier
diritti
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