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Milleproroghe
e Consigli dell'Ordine degli avvocati . Riflessioni
di
avv. Matteo Santini*
Il cosiddetto decreto Mille Proroghe è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri. Dall’articolo 60 della Carta Costituzionale
si desume il principio della temporaneità di tutte le cariche
elettive. Necessario corollario di tale assunto, è la pre
definizione della durata di ogni incarico, elettivo finalizzata
in primis a consentire all’elettore di conoscere in anticipo
la data di scadenza del mandato del proprio rappresentante.
Durante il mandato e alla scadenza naturale dello stesso sorge
un ulteriore diritto in capo all’elettore: si tratta del diritto
/ dovere di verificare in concreto se i programmi (rectius:
le promesse) dell’eletto siano stati o meno rispettati.
Ebbene nell’esercizio del diritto di voto l’elettore tiene
conto di alcuni importanti elementi, tra cui: Le caratteristiche
della persona candidata (profili legati al carisma e alla
personalità, la simpatia, l’eventuale legame di amicizia,
ecc): il cosiddetto “intuitus personae” il programma concreto
e le modalità di realizzazione (il cosiddetto “manifesto elettorale”)
i tempi necessari per realizzare il programma (la cosiddetta
fattibilità programmatica) Questo ultimo elemento è particolarmente
significativo per comprendere quanto sia importante che un
mandato elettivo termini alla sua scadenza naturale. L’elettore
elegge il candidato nella convinzione che egli, entro il termine
di durata naturale dell’incarico riesca a realizzare il programma
e a mantenere gli impegni presi.
L’elettore
ritiene il candidato in condizione di poter realizzare il
programma elettorale entro un periodo di tempo predeterminato
e anche questo, è uno degli elementi che influenza un elettore
nella scelta del candidato. Si sceglie un candidato piuttosto
che un altro anche perché ci si augura che sia in grado di
realizzare in tempi più celeri l’identico o simile programma
presentato da altro candidato. Alla scadenza naturale del
mandato, ove il candidato eletto non abbia realizzato il programma
elettorale, sarà facoltà dell’elettore nel corso di una nuova
elezione, decidere se concedere al soggetto un’ulteriore possibilità
(termine) per ultimare e realizzare il programma rimasto incompiuto,
votandolo nuovamente e concorrendo ad una sua nuova elezione,
o diversamente ritenere che il candidato eletto non abbia
opportunamente portato avanti il proprio compito e che, il
non essere riuscito ad ultimare il proprio programma elettorale
sia elemento determinante per non rinnovargli la fiducia.
Proprio per questi motivi, in tutti gli ordinamenti democratici
(a partire dall’organizzazione Statale, sino a quello della
più piccola associazione locale) è previsto che i rappresentanti
del gruppo vengano scelti su base elettiva dai membri dello
stesso i quali, chiamati a pronunciarsi sulla scelta dei candidati
dovranno conoscerne i profili, i programmi ma anche i tempi
entro i quali i programmi dovranno / potranno essere realizzati.
L’idea di un mandato rappresentativo a tempo indeterminato
cozza decisamente con il principio di democraticità il quale,
suggerisce per un tempo determinato e prestabilito del mandato,
al fine di offrire agli elettori un metro di giudizio per
la valutazione dell’operato dell’eletto. Ed è anche per questo
che la prorogatio rappresenta istituto eccezionale al quale
Costituzionalmente si ricorre addirittura “solo in caso di
guerra”.
Onestamente appare curioso come in una Nazione con un esercito
di 230.000 avvocati nessuno abbia rilevato come una proroga
del mandato dei consiglieri dell’ordine degli avvocati (disposta
dal decreto mille proroghe), rappresenti una grave violazione
di elementari ma fondamentali diritti garantiti, non solo
dalla Costituzione ma rappresentanti addirittura principi
basilari e fondamentali di qualsiasi ordinamento su base democratica.
Le motivazioni che sottendono alla proroga dei mandati, possono
essere molteplici ed alcuni non affatto esecrabili; l’idea
di far coincidere la fine del mandato con l’entrata in vigore
della riforma forense, la quale prevede, tre le altre cose,
una diversa modalità di elezione dei consigli dell’Ordine
ed una diversa durata, non sembra a prima vista condannabile
in toto se non fosse che, tale legge non solo non è entrata
in vigore, ma non è nemmeno stata votata dal Parlamento.
Mi risulta che il disegno di legge n. 601 sia stato discusso
ed approvato solo dalla Commissione Giustizia del Senato nel
mese di Novembre. Nella prospettiva incerta che venga in un
futuro più o meno prossimo approvata una legge di riforma,
si decide, ad elezioni indette e a campagna elettorale quasi
ultimata, di prorogare la durata del mandato dei Consiglieri.
Risulta assai arduo comprendere la “ratio” della norma. Cosa
succederebbe se la riforma professionale (per qualunque motivo)
non venisse approvata ? Si assisterebbe in tal caso ad una
proroga non solo ingiustificata ma assolutamente priva di
senso che finirebbe per ferire oltremodo il senso di giustizia
degli elettori i quali, per l’ennesima volta si sentirebbero
frustrati nel più elementare dei diritti, ossia il diritto
di voto ed il diritto di eleggere alla scadenza naturale i
propri rappresentanti; ovvero se vogliamo ribaltare i termini
della questione, il diritto a che alla scadenza naturale,
gli eletti debbano rimettersi al giudizio degli elettori,
rendendo conto del proprio operato.
Sentiamo
parlare della riforma professionale ormai da anni; diversi
disegni di legge si sono susseguiti nel tempo, provenienti
da ogni parte politica; personalmente mi sono anche prodigato
nell’organizzazione di un convengo, che ha affrontato in modo
organico tutte le proposte e disegni di legge sulla riforma
forense (luglio 2009). Se fino a pochi mesi fa regnava una
grande confusione su quale dovesse essere il testo definitivo
della legge, non credo che a distanza di così poco tempo le
diatribe giuridiche sul testo possano essere state integralmente
risolte.
Probabilmente i tempi per giungere all’approvazione della
legge saranno più lunghi del previsto e soprattutto il termine
iniziale di vigenza della riforma non sembra essere così prossimo.
Qualora il nuovo sistema elettorale (previsto dalla legge
di riforma) venisse sperimentato per la prima volta nel 2012
(circostanza che non appare affatto improbabile), la proroga
degli attuali Consigli sarebbe apparsa come completamente
inutile, posto che in tal caso, ben sarebbe stato possibile
rieleggere normalmente i Consigli con il “vecchio e vigente”
sistema, attendendo la prossima scadenza naturale. E’ la prima
volta che si modifica una norma nell’attesa che in un futuro
ne possa essere approvata un'altra (cosiddetta “modifica o
abrogazione preventiva”); e la cosa appare ancor più ingiusta
ed assurda se questa “attesa” o “aspettativa” assurge addirittura
a “ratio” della norma.
Resto nella speranza che le sublimi voci di migliaia di menti
a volte sornione ma di eccezionale valenza si mobilitino per
far valere i propri diritti con lo stesso ardore, sollecitudine
ed efficienza che le ispira quando si prodigano per tutelare
gli interessi dei propri assistiti. Con ordinanza n. 260/2002
la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità e l’importanza
della norma che dispone la necessità di indire elezioni suppletive
se nel corso del mandato biennale vengono a mancare uno o
più consiglieri per morte, dimissioni o decadenza. Se addirittura
non è previsto dalla legge il subentro del primo dei non eletti
alla precedente consultazione, ritenendosi come prevalente
l’esigenza che venga rispettato il principio rappresentativo
e che “l’intuitus personae sia il solo elemento rilevante
ai fini della votazione”, allora ancor di più dobbiamo ritenere
come assolutamente ingiusta ed immotivata una norma che preveda
la proroga del mandato dei consiglieri, dettata da una ipotetica,
futura ed incerta entrata in vigore di una legge.
Stante
il carattere fortemente personalistico delle votazioni, una
proroga di tale portata non farebbe altro che determinare
un allontanamento dalla politica forense, nella convinzione,
peraltro non peregrina, della pochezza degli strumenti a disposizione
dei colleghi avvocati, per tutelare e valorizzare gli interessi
della categoria di appartenenza.
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