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Propaganda
elettorale mafiosa : presentato nuovo testo e emendamenti
di
Mauro
W. Giannini
LProsegue alla Camera l'esame del pdl "Disposizioni concernenti
il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le
persone sottoposte a misure di prevenzione", nel testo
unificato del relatore (Angela Napoli, PdL) e dei deputati
Rossa e Oliverio (PD), Misiti (IdV), Occhiuto (UdC).
In
Commisione Giustizia sono infatti stati presentati diversi
emendamenti. Il Relatore ha proposto un nuovo testo. Con il
primo articolo (Divieto di svolgimento di propaganda elettorale
per le persone sottoposte a misure di prevenzione) si aggiungono
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il settimo comma, i seguenti emendamenti:
«Le persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge
non possono, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente,
svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla
legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante
qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in
pregiudizio di candidati e simboli. Il contravventore al divieto
di cui al comma che precede è punito con la reclusione da
due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato
che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto
a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto
di cui al primo periodo, richiede o accetta detta attività.
Con la sentenza di condanna il Tribunale ordina la pubblicazione
della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi
2, 3 e 4 del codice penale».
L'Articolo
2 e' invece sostituito dal seguente: «(Effetti penali della
condanna). 1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per il delitto previsto dall'articolo 10, nono comma, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, consegue il divieto di candidarsi
in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque
anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva
decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato
della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria
del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia
dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo
o ente di appartenenza». L'articolo 3 verrebbe invece soppresso.
Gli
emendamenti proposti dai diversi componenti della Commissione
giustizia si possono raggruppare invece in due tipi: quelli
miranti a limitare la misura alle persone imputate e non ai
semplici indiziati e quelle che prevedono una condanna alla
reclusione per il sorvegliato speciale e per il candidato
coinvolti nell'affaire, fermo restando la decadenza di quest'ultimo
dall'incarico qualora eletto. Alcuni emendamenti propongono
da 1 a 6 anni, altri da 2 a 5 per la reclusione, mentre in
alcuni casi si propone la misura della incandidabilita' per
cinque anni dei candidati destinatari della propaganda elettorale
mafiosa.
Infine,
alcuni emendamenti si preoccupano di introdurre nella legge
alcune circostanze che prevedono: la piena conoscenza - da
parte del candidato - della situazione penale di chi attua
la propaganda, la sua conoscenza del fatto che il mafioso
sta effettuando propaganda in suo favore, la precisazione
che le attivita' svolte dalla persona sottoposta a restrizioni
debbano essere molteplici e complesse, quindi chiaramente
individuabili come propaganda elettorale ed infine la previsione
della condanna definitiva del candidato prima che l'organo
di appartenenza possa disporre la sua decadenza dalla carica
istituzionale.
 
Dossier
mafia a antimafia
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