Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
Osservatorio sulla legalita' onlusscopi, attivita', referenti, i comitati, il presidenteinvia domande, interventi, suggerimentihome osservatorio onlusnews settimanale gratuitaprima pagina
03 dicembre 2009
tutti gli speciali

Propaganda elettorale mafiosa : presentato nuovo testo e emendamenti
di Mauro W. Giannini

LProsegue alla Camera l'esame del pdl "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione", nel testo unificato del relatore (Angela Napoli, PdL) e dei deputati Rossa e Oliverio (PD), Misiti (IdV), Occhiuto (UdC).

In Commisione Giustizia sono infatti stati presentati diversi emendamenti. Il Relatore ha proposto un nuovo testo. Con il primo articolo (Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione) si aggiungono all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il settimo comma, i seguenti emendamenti: «Le persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli. Il contravventore al divieto di cui al comma che precede è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede o accetta detta attività. Con la sentenza di condanna il Tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale».

L'Articolo 2 e' invece sostituito dal seguente: «(Effetti penali della condanna). 1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o ente di appartenenza». L'articolo 3 verrebbe invece soppresso.

Gli emendamenti proposti dai diversi componenti della Commissione giustizia si possono raggruppare invece in due tipi: quelli miranti a limitare la misura alle persone imputate e non ai semplici indiziati e quelle che prevedono una condanna alla reclusione per il sorvegliato speciale e per il candidato coinvolti nell'affaire, fermo restando la decadenza di quest'ultimo dall'incarico qualora eletto. Alcuni emendamenti propongono da 1 a 6 anni, altri da 2 a 5 per la reclusione, mentre in alcuni casi si propone la misura della incandidabilita' per cinque anni dei candidati destinatari della propaganda elettorale mafiosa.

Infine, alcuni emendamenti si preoccupano di introdurre nella legge alcune circostanze che prevedono: la piena conoscenza - da parte del candidato - della situazione penale di chi attua la propaganda, la sua conoscenza del fatto che il mafioso sta effettuando propaganda in suo favore, la precisazione che le attivita' svolte dalla persona sottoposta a restrizioni debbano essere molteplici e complesse, quindi chiaramente individuabili come propaganda elettorale ed infine la previsione della condanna definitiva del candidato prima che l'organo di appartenenza possa disporre la sua decadenza dalla carica istituzionale.

per approfondire...

Dossier mafia a antimafia

_____
NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI
CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org

°
avviso legale