 |
Penalisti
romani : ddl processo breve tradisce il fine dichiarato
di
Mauro W. Giannini
Incostituzionalita',
irragionevolezza, inefficienza e tradimento del fine dichiarato.
Questi i principali rilievi del Centro Studi "Alberto Pisani"
della Camera Penale di Roma, Coordinato dall'Avv. Francesco
Petrelli, rispetto al ddl sul processo breve.
Per i penalisti romani, lo
strumento della "estinzione del processo per violazione dei
termini di durata ragionevole" risulta del tutto inadeguato
al raggiungimento dello scopo dichiarato di garantire al cittadino
processi di ragionevole durata, "dimenticandosi che il
processo non deve essere necessariamente 'breve' ma per l'appunto
di 'ragionevole durata'" e cioe' "commisurato alle
esigenze dell'accertamento penale". Inoltre, non si puo'
immaginare che un processo sia breve' "a scapito della
qualità dell'accertamento giurisdizionale, né appare auspicabile
che si insegua questo obbiettivo del 'processo breve' realizzando
'processi sommari'".
Per
il centro studi, il meccanismo previsto dal DDL "risulta
al tempo stesso irragionevole ed inefficace, in quanto, in
particolare, agisce esclusivamente sulla determinazione della
durata massima delle singole fasi processuali (primo grado,
appello e giudizio di legittimità) senza sanzionare con analogo
meccanismo la durata eccessiva della fase procedimentale delle
indagini preliminari. E' difatti, spesso, proprio questa fase
procedimentale... a consentire inammissibili ritardi nell'esercizio
dell'azione penale, con il conseguente determinarsi di lunghissimi
tempi morti fra effettiva conclusione delle indagini ed esercizio
dell'azione. Tali gravissime inefficienze - da tempo denunciate
- del sistema processuale, proprie di tale fase, restano del
tutto irragionevolmente irrisolte".
Inoltre
"determinare una eguale durata di due anni, sia per la
fase dibattimentale, che spesso implica una istruttoria complessa
ed articolata, che per la fase dell'appello, che - salvo ipotesi
di parziale rinnovazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p. - si
risolve nella maggior parte dei casi in una sola udienza di
discussione, risulta francamente incomprensibile. Analoghe
considerazioni valgono ovviamente per la successiva fase relativa
al giudizio di legittimità". Rilevando altre incongruenze
analoghe, i penalisti romani notano che una "così irragionevole
scansione del termine di fase induce a ritenere che a fronte
di una inevitabile scelta fra 'compressione' del diritto alla
prova ed estinzione del processo, si sarà indotti ad operare
salvataggi processuali a scapito della completezza dell'accertamento
dibattimentale (magari immaginando correzioni ortopediche
in un senso o nell'altro da parte del giudice dell'appello)".
Fra
gli altri rilievi, i penalisti criticano la previsione di
applicare la legge soltanto ad una data serie di reati e commentano
che essa "appare assolutamente irrazionale e configgente
con un elementare principio di uguaglianza". In particolare,
"Restano esclusi da ogni sanzione reati per i quali l'accertamento
delle responsabilità in sede processuale appare assai semplice
e che solitamente non implica attività dibattimentali complesse:
come ad esempio il reato di "clandestinità", ovvero quello
di pornografia minorile (per la quale, casomai, possono essere
necessarie investigazioni più complesse) o l'incendio (...),
e le stesse ipotesi di furto (...). Ovvero reati di difficile
collocazione sia quanto ad allarme sociale, sia quanto a gravità,
sia quanto a complessità di accertamento".
"Se,
inoltre, il criterio di esclusione fosse ad un tempo quello
del coinvolgimento di interessi diffusi nella collettività
e della complessità dell'accertamento dibattimentale delle
singole responsabilità - rileva il centro Studi - stupirebbe
la esclusione dal termine dei reati 'commessi in violazione
delle norme sulla prevenzione degli infortuni e dell'igiene
sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale'
e non invece delle ipotesi di 'colpa professionale medica'
che appaiono caratterizzate da identiche complesse modalità
di accertamento e che appaiono avere identico impatto sociale".
Fra
vari rilievi tecnici riguardanti soprattutto le esclusioni,
i penalisti romani commentano che "riesce francamente
incomprensibile come possa operarsi una distinzione tra imputati
incensurati o imputati comunque raggiunti da precedenti. In
questo la legge mostra il suo più evidente profilo di incostituzionalità
(in relazione all'art. 3 ed all'art. 111 comma 2 cost.) venendo
ad introdurre una irragionevole disparità di trattamento tra
imputati, non giustificata da alcun razionale criterio di
distinzione all'interno di quella medesima categoria dei cittadini
che dichiaratamente si intende "tutelare", con evidente lesione
del principio di eguaglianza".
La critica dei penalisti inerisce quindi non solo al metodo
prescelto (che ancora una volta è quello - più volte censurato
- degli interventi inorganici e settoriali, che finiscono
con l'accentuare gli squilibri e con l'arrecare al sistema
più disfunzioni e deformazioni che utili ed efficaci correttivi)
ma anche al merito del meccanismo processuale introdotto dal
nuovo art. 346 bis c.p.p., che "da un lato mostra profili
incolmabili di incostituzionalità, e dall'altro denuncia i
limiti inaccettabili di una complessiva filosofia che da tempo
sostiene le riforme in campo processuale".
Per il Centro Studi, "Appare, infine, del tutto irragionevole
immaginare di poter intervenire con simili strumenti 'draconiani'
senza al tempo stesso intervenire sulla razionalizzazione
e semplificazione dell'intera macchina processuale, sull'alleggerimento
del carico processuale, attraverso una seria depenalizzazione,
un 'diritto penale minimo', ed una equilibrata attuazione
di un principio di 'obbligatorietà attenuata' dell'azione
penale. Irragionevole immaginare di poter abbreviare i tempi
del processo al di fuori di una seria razionalizzazione delle
risorse e dei finanziamenti, ed una riorganizzazione delle
strutture giudiziarie e dell'intero ordinamento giudiziario".
 
Dossier
giustizia
|
|