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Propaganda
elettorale mafiosa : si' a nuovo testo base del pdl
di
Isabella Russo
E
stato adottato ieri il nuovo testo base del pdl riguardante
il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le
persone sottoposte a misure di prevenzione al vaglio della
Commissione Giustizia della Camera. Il
testo unificato del progetto di legge (Angela Napoli-PDL,
Sabina Rossa-PD, Oliverio-PD, Misiti-IDVmisto, Occhiuto-UDC)
era infatti stato proposto in una nuova formulazione nella
scorsa seduta.
Ad
inizio seduta il relatore, Angela Napoli, ha auspicato che
la Commissione potesse procedere all'adozione di tale testo
base, affinche' potesse aprirsi l'ulteriore fase di esame
degli emendamenti, auspicando altresi che il percorso del
provvedimento potesse concludersi in tempi rapidi, poiche'
la normativa che esso e' volto ad introdurre potra' certamente
contribuire a contrastare il fenomeno della collusione tra
politica e malavita organizzata. Ha quindi rivolto un invito
ai colleghi e, in generale, a tutti i parlamentari, affinchè
questi dimostrino la seria volonta' di combattere, in questa
fase preelettorale, il fenomeno della collusione.
Dopo breve discussione, la
Commissione ha adottato quale testo base quello riportato
di seguito. Il
termine per la presentazione degli emendamenti e' stato fissato
al 19 novembre 2009.
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda
elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
TESTO BASE
ART. 1. 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «5-quater. Ai soggetti indiziati di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni,
comunque localmente denominate, che perseguono finalità o
agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni
di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se sottoposti
a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto
di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla
legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante
qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in
pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente
o indirettamente».
ART.
2. 1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1,
propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale,
e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti
con la reclusione da due a cinque anni.
ART.
3. 1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato
incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e
non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza
ne delibera la decadenza.
2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della
sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3
e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza,
passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo
di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento
dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.
 
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