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13 novembre 2009
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Propaganda elettorale mafiosa : si' a nuovo testo base del pdl
di Isabella Russo

E stato adottato ieri il nuovo testo base del pdl riguardante il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione al vaglio della Commissione Giustizia della Camera. Il testo unificato del progetto di legge (Angela Napoli-PDL, Sabina Rossa-PD, Oliverio-PD, Misiti-IDVmisto, Occhiuto-UDC) era infatti stato proposto in una nuova formulazione nella scorsa seduta.

Ad inizio seduta il relatore, Angela Napoli, ha auspicato che la Commissione potesse procedere all'adozione di tale testo base, affinche' potesse aprirsi l'ulteriore fase di esame degli emendamenti, auspicando altresi che il percorso del provvedimento potesse concludersi in tempi rapidi, poiche' la normativa che esso e' volto ad introdurre potra' certamente contribuire a contrastare il fenomeno della collusione tra politica e malavita organizzata. Ha quindi rivolto un invito ai colleghi e, in generale, a tutti i parlamentari, affinchè questi dimostrino la seria volonta' di combattere, in questa fase preelettorale, il fenomeno della collusione.

Dopo breve discussione, la Commissione ha adottato quale testo base quello riportato di seguito. Il termine per la presentazione degli emendamenti e' stato fissato al 19 novembre 2009.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. TESTO BASE

ART. 1. 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-quater. Ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».

ART. 2. 1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 3. 1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.
2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.

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