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Contratti
al telefono : Garante , anche la voce dato personale
di
staff
La
registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione
di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile
all'interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente
che l'azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della
conversazione.
Lo
ha stabilito il Garante privacy (con un provvedimento di cui
è stato relatore Giuseppe Fortunato) accogliendo il ricorso
di un consumatore che contestava l'attivazione di un contratto
da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del
"verbal ordering", ovvero la chiamata con la quale avrebbe
aderito ad una proposta commerciale. Il
ricorrente aveva chiesto alla società telefonica una copia
della registrazione del colloquio. Il gestore aveva fornito
all'interessato solo una sintesi scritta dei contenuti di
quella telefonata.
Insoddisfatto del riscontro ottenuto l'utente si era rivolto
all'Autorità. Nel dare ragione al ricorrente il Garante ha
precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali
rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti
loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Il
diritto di accesso ai dati personali contenuti nel "verbal
ordering" non può, dunque, ritenersi pienamente soddisfatto
dalla trasposizione fornita dall'azienda, in quanto solo la
registrazione consente di accedere al dato vocale. L'Autorità
ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del
ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.
"Tutelare i propri diritti – ha dichiarato il relatore Giuseppe
Fortunato – significa anche essere garantito rispetto alle
proprie parole dette che restano proprie anche se in possesso
altrui".
 
Dossier
diritti
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