![]() ![]() |
|||
|
07 maggio 2009
|
|||
|
|
|||
|
Mafia
, storsione , usura : penalisti critici su ddl Centaro In Senato si discute il ddl 1440 di iniziativa governativa, con l'ambizioso fine di adeguare il codice di rito al dettato dell'art. 111 e nel frattempo il Parlamento approva e discute norme che, obbedendo alle consuete logiche demagogiche, inaspriscono inutilmente le pene e introducono intollerabili autonomi "binari" processuali. Lo pensa l'Unione Camere Penali, la cui Giunta ha elaborato un documento di analisi sul ddl 307 in materia di usura a prima firma Centaro. A giudizio dei penalisti, "La richiesta di "repressione" proveniente dai cittadini, agitata dalla stampa e cavalcata dalla politica si riverbera sul sistema penale e processuale penale, individuando nell'inasprimento delle pene e nella deroga alle regole del giusto processo la più efficace risposta. Un simile incedere, caratterizzante il disegno di legge "Centaro" - ed analogamente l'intervento normativo appena approvato in materia di "stalking", così come i disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento in materia di pedofilia, pedopornografia, prostituzione e violenza sessuale - oltre a porsi in palese contraddizione con le intenzioni del governo di tradurre definitivamente nel vigente sistema processuale i principi del giusto processo, merita sotto più aspetti una profonda riflessione ed una decisa opposizione." In primo luogo, i legali criticano l'inasprimento delle pene pecuniarie in quanto a loro avviso inutile ma indicativo "di una logora ed anacronistica concezione politico-criminale, che coltiva illusoriamente il progetto di ancorare l'aumento della efficacia preventiva della norma penale al mero inasprimento sanzionatorio. Purtroppo, questa linea di politica criminale - mai seriamente abbandonata e, tuttavia, in alcune materie incisivamente indebolita da talune anche note discipline riformistiche - appare interessata da un processo di rinvigorimento nella produzione parlamentare degli ultimi tempi; basti pensare alle numerose iniziative legislative in materia di pedofilia, pedopornografia, prostituzione, immigrazione" commentano i penalisti. Fra le altre critiche, quella sulle modifiche al codice di rito, che il ddl 307 si propone di introdurre, e che "ricalcano logiche sottostanti molti interventi normativi - taluni approvati (stalking) ed altri attualmente all'esame del parlamento (ad es. pedofilia) - che irragionevolmente estendono l'operatività di strumenti processuali 'eccezionali' al di fuori delle rigorose ipotesi che li fondano, così da legittimare spesso dubbi di tenuta costituzionale del sistema. Infatti, "La smisurata dilatazione del ricorso all'incidente probatorio, al di fuori delle rigorose ipotesi che lo legittimano e persino laddove il soggetto da esaminare sia persona maggiorenne, produrrà, ove approvata, una metamorfosi dell'istituto, che da strumento eccezionale andrà sempre più a trasformarsi in strumento ordinario di assunzione della prova, con buona pace dei principi di concentrazione, immediatezza ed oralità che presiedono alla formazione della prova nel codice di rito. La stessa espressione 'anche in deroga' utilizzata dal ddl Centaro è emblematica della volontà del legislatore di oltrepassare radicalmente quei limiti di 'non ripetibilità' della prova o di probabilità di induzione al falso o alla reticenza del teste, che presiedevano l'accesso all'incidente probatorio: così come già avvenuto con l'approvazione delle norme sul c.d. 'stalking' si estende l'incidente probatorio non perché si ritiene (pur discutibilmente) che quei rischi siano in qualche modo impliciti nella qualità (minore dei 16 anni) del teste, ma piuttosto per la precisa scelta di anticipare, nei procedimenti per i reati in questione, la formazione della prova sottraendola all'immediatezza con il giudice della decisione". A giudizio dell'organismo dei penalisti, e' irragionevole anche l'estensione delle cautele ai casi in cui si proceda a sentire la persona offesa di un reato di estorsione o usura commesso da associazione mafiosa, perche' "in questi casi né l'età della persona offesa, né il legittimo pudore della stessa possono giustificare la deroga alle regole generali di tempo, luogo e modalità di assunzione della prova: tali regole, espressioni del pieno dispiegarsi del principio di oralità e immediatezza, sono ritenute le più idonee a garantire la genuinità della prova stessa e dunque la 'bontà' della decisione". Infatti in tal caso la decisione sul reato avverrebbe "sulle carte", mentre "la corretta lettura dell'art. 111 Cost., 2° e 3° c.p.v., necessariamente impone che la prova si formi nel contraddittorio tra parti che siano in condizioni di parità e dinanzi ad un giudice" terzo. ___________ NB:
I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO L'AUTORE
E LINKANDO
|
|||