01 aprile 2009

 
     

Giustizia : UCPI , inadeguato ddl di riforma del processo penale
di Mauro W. Giannini

Mentre davanti alla Commissione Giustizia del Senato prende l'avvio la discussione sul disegno di legge presentato dal Governo in materia di procedimento penale, il Centro Marongiu dell'UCPI e la Giunta dell'Unione Camere Penali denunciano l'inadeguatezza e l'inefficacia dell'intervento.

Come premessa di un ampio documento di osservazioni elaborato sul testo e pubblicato sul suo sito, l'UCPI commenta infatti che "non si tratta di un intervento legislativo di carattere sistematico sul processo penale, ma di interventi normativi su singole questioni, pur di notevole rilievo. È dunque un insieme di previsione che non si colloca ancora nel quadro della riforma organica della giustizia, che, riguardo al processo penale l’UCPI, ripropone le linee di riforma già da tempo formulate", ma "Il recupero di efficienza del sistema non si ottiene attraverso provvedimenti tampone, come sperimentato con il fallimento di risultati delle disposizioni del DL 143/08, né con interventi su segmenti assolutamente limitati della filiera dell’organizzazione giudiziaria".

Secondo i penalisti, occorre ripristinare il modello del processo di parti a ispirazione accusatoria e l’esperienza di questi anni suggerisce di ripensare vari istituti e meccanismi "per imprimere maggiore efficacia al processo quale strumento di accertamento del fatto secondo il metodo dialettico". Infine "si devono eliminare dall’impianto processuale incoerenze e vere e proprie contraddizioni cui gli interventi manipolatori di questi anni hanno messo capo".

La strada utile da praticare è quella degli interventi organici sul codice vigente e non di redigere un nuovo codice, in quanto vanno ribadite e valorizzate le scelte del 1988 contro recuperi para-inquisitori, mentre sotto il profilo tecnico "le innovazioni necessarie, anche le più penetranti, possono senz’altro innestarsi nell’impianto processuale originario", mentre sul piano dell'opportunita' non è pensabile sostituire un codice messo a punto nel tempo se non vi sono ragioni definitive per azzerarlo e riportare al punto di partenza le sperimentazioni pratiche e gli studi teorici.

Secondo il penalisti, l’idea di un “nuovo” codice "è strumentalizzata da forti settori che hanno propositi di regressione, assolutamente da scongiurare" mentre per la riforma vanno anzitutto poste due direttive generali: 1) riaffermare il dibattimento come luogo naturale di formazione della prova; 2)razionalizzare il sistema dei riti alternativi quali strumenti premiali di contenimento del passaggio del processo alla fase dibattimentale.

"In questa cornice sistematica - secondo l'UCPI - si possono enucleare i momenti di maggior rilievo della riforma. Le indagini preliminari (in cui va ricercata una maggiore integrazione delle indagini difensive) sono da restituire alla loro genuina funzione investigativa, con un potenziamento del ruolo di garanzie del GIP". Si deve contenere la possibilità di ricorso all’incidente probatorio, limitare in modo rigoroso l’utilizzabilità dei suoi risultati in dibattimento e prevedere in tale fase l’assunzione originaria della prova, quando possibile.

Quanto ai riti alternativi, occorre rivisitare i singoli esemplari per verificare che abbiano la reale attitudine, mediante la premialità, a prevenire il ricorso al dibattimento quando la situazione processuale sia tale da consentire in modo corretto l’anticipata definizione del procedimento. Inoltre occorre, in particolare, riconsiderare il giudizio abbreviato sia in se stesso e sia in rapporto con l’udienza preliminare. Anche l’udienza preliminare nella sua fisionomia riformata va - secondo i penalisti - riesaminata per verificare se agisca effettivamente da filtro contro le accuse infondate o se sia un pletorico passaggio verso il dibattimento con la reale funzione di preformare la prova.

Secondo l'associazione dei penalisti, "il dibattimento va tutelato contro l’acquisizione sempre più invasiva di prove preformate (nelle fasi anteriori o in altri procedimenti, o tramite il mezzo documentale, che pure va disciplinato in modo più rigoroso in modo da contrastare usi disinvolti di questo mezzo di prova). Si deve rinvigorire la disciplina dell’esame e del controesame per presidiare il ruolo delle parti nella formazione della prova (punto decisivo del modello processuale dialettico) e scongiurare sovrapposizioni del giudice, lesive della sua terzietà, oggi di espressa previsione costituzionale. ugualmente va fatta uscire dall’ambiguità la disciplina delle contestazioni probatorie".

Per quanto riguarda i mezzi di impugnazione, essi "vanno ripensati a livello sistematico, nell’ottica dello schema del processo a prova formata oralmente e nel rapporto di immediatezza con il giudice della decisione, rimodellando sia l’appello che il ricorso per cassazione. È ormai irrinunciabile il principio della 'doppia conforme' di merito per la decisione di condanna".

Secondo i penalisti, la via utile per attuare la riforma è una legge-delega che enunci le direttive per interventi organici e sistematici su codice di procedura penale. L’elaborazione delle direttive è corretto che sia affidata a una commissione di esperti che esprimano le competenze teoriche e pratiche di tutte le componenti del mondo della giustizia (giuristi, magistrati, avvocati).

Speciale giustizia

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