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Vaccino
H1N1 : il contratto misterioso
riceviamo
e pubblichiamo
Questo messaggio ci e' stato girato da piu' lettori:
Il
7 ottobre scorso emanammo il seguente comunicato agli organi
di stampa: " ... La Corte dei conti ha sollevato alcune eccezioni
(in 11 punti) sulla fornitura dei vaccini. La dichiarata eccezionalità
ha però vanificato la possibilità di avere delucidazioni su
di un singolare contratto di acquisto del vaccino A(H1N1).
Aldo Barbona (presidente LIDU 1948 onlus)"
Qualche
giornale ne sta parlando molto timidamente e allora torniamo
sull´argomento perché consideriamo necessario commentare la
vicenda in modo più approfondito..
Il
21 settembre 2009 la Corte dei conti, che esercita controllo
di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni
dello Stato, ha emanato la Deliberazione n. 16/2009/P. La
Corte con tale atto tenta di dare la sua valutazione sul "contratto
di fornitura di dosi di vaccino antinfluenzale A(H1N1) stipulato
tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e la Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l..". Chiede
perciò chiarimenti sui seguenti 11 punti del contratto:
1) la decima premessa è parte integrante del contratto precisando
che l'esito delle ricerche, la capacità di sviluppare con
successo il Prodotto, i tempi di produzione, la qualità dell'inoculo
virale, la capacità produttiva e il lancio del prodotto sono
ancora in corso di definizione, sembra vanificare a favore
della Novartis tutti i successivi vincoli contrattuali;
2)
la tredicesima premessa prevede l'applicazione dell'IVA vigente
al momento della consegna anziché quella vigente alla firma
del contratto;
3) l'art. 3.1 (ribadito dall'art. 5.3) prevede la possibilità
del mancato rispetto delle date di consegna del Prodotto,
senza l'applicazione di alcuna penalità;
4) l'art. 4.1 stabilisce che il Ministero accetti il prodotto
anche in assenza dell'autorizzazione all'ammissione in commercio
in Italia, concordando in tal caso un generico "Quality Agreement";
5) le garanzie poste a favore del Ministero in caso di mancata
autorizzazione all'ammissione in commercio del Prodotto in
Italia previste dall'art. 4.2 non appaiono correlate all'esborso
finanziario sopportato dal Ministero fino a quella data, né
bilanciate con quelle poste a carico del Ministero medesimo
dall'art. 9.3 nel caso di impossibilità di ritiro del Prodotto;
6)
l'art. 4.4, riguardante eventuali difetti di Fabbricazione
o Danni Fisici del prodotto, richiede l'accordo della Novartis
sull'esistenza degli stessi;
7) l'art. 4.5 prevede rimborsi al Ministero per danni causati
a terzi, limitatamente a causa di Difetti di Fabbricazione,
mentre ai sensi dell'art.. 4.6 il Ministero dovrà risarcire
Novartis per danni causati a terzi in tutti gli altri casi;
8) l'art. 9.3 prevede il pagamento alla Novartis di euro 24.080.000
(al netto di IVA) ai fini della partecipazione ai costi in
caso di non ottenimento dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del Prodotto, senza alcuna specificazione in
merito ai criteri di quantificazione del predetto importo;
9) l'art. 9.5 stabilisce che, qualora il contratto venga risolto
per violazione di disposizioni essenziali da parte di Novartis,
il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il prodotto
fabbricato e consegnato;
10) l'art. 10.2 considera Informazioni Riservate anche l'esistenza
del contratto e le disposizioni in esso contenute, clausola
in considerazione dell'evidenza pubblica della procedura impossibile
da rispettare;
11) il contratto appare carente di parere di organo tecnico
in grado di attestare la congruità dei prezzi in esso concordati.
Analizzando
il contratto suddetto, la Corte dei conti scopre che non può
approfondire, il contratto è a trattativa riservata ed è stato
secretato, perché valgono le stesse emergenze previste in
caso di eventi calamitosi di natura terroristica (ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo
2003 - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare
l´emergenza derivante dall´attuale situazione internazionale).
Scopre così che il trattamento dell´influenza A(H1N1) è stata
messa nella mani della Protezione civile, alla stessa stregua
degli eventi calamitosi come terremoti, frane, guerre batteriologiche,
ecc.
Alla luce delle considerazioni della Corte dei conti, veniamo
per di più a sapere che:
- Anche se la Novartis non arrivasse in tempo a fornire i
vaccini, noi pagheremmo lo stesso 24.08.000 euro. (Vedi punto
8).
- Il Ministero pagherà Novartis anche in caso di "non ottenimento
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del Prodotto".
(Vedi punto 8)
- Il fornitore (nel caso specifico Novartis) pagherà l´IVA
alla consegna e non alla stipula del contratto. (Vedi punto
2)
- Nell´eventualità che ci siano difetti di fabbricazione,
sarà la Novartis a dire l´ultima parola sulla consistenza
degli stessi. (Vedi
punto 6)
-
Novartis pagherà i danni in caso di difetto di fabbricazione,
in tutti gli altri casi di danni a terzi pagherà il Ministero.
(Vedi punti 6 e 7)
- Per la Novartis non è prevista alcuna penalità. (Vedi punto
3).
La Corte dei conti conclude il documento affermando "Queste
dettagliate deroghe - anche se non del tutto esaustive - inducono
la Sezione a ritenere il provvedimento al di fuori degli ordinari
schemi contrattuali e di conseguenza - nel riconoscere l'eccezionalità
e somma urgenza dell'intervento - a non procedere alla disamina
dei vari punti di rilievo sollevati dall´Ufficio di controllo."
Se
ce ne fosse bisogno, abbiamo avuto ulteriore prova della incapacità
dei nostri governanti nello spendere i soldi dei cittadini
governati, come ci attesta la conclusione del documento al
punto 11. Roma lì, 19 ottobre 2009.
Aldo
Barbona (Presidente "LIDU 1948 onlus" - Lega
Italiana dei Diritti Umani)
Massimo Andellini (Presidente UVA - Unione
Vegetariana Animalista)
 
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