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Incontro
sulla violenza domestica organizzato dal CSM
di osservatoriosullalegalita.org
Il Consiglio
Superiore della Magistratura, nella seduta dell’11 febbraio 2009, ha approvato
una risoluzione in cui si rende noto che la Sesta Commissione del Consiglio
Superiore della Magistratura sta verificando la possibilità di intervenire,
nel rispetto dei compiti di formazione dei magistrati e di organizzazione
del lavoro giudiziario, attraverso una risoluzione di indirizzo, per migliorare
la risposta di giustizia nell’ambito della violenza familiare.
In tale contesto,
spiega la risoluzione, "è stato raccolto un importante studio effettuato
dall’Associazione 'Donne in Rete contro la violenza Onlus' il quale, attraverso
i dati e le esperienze acquisite dalla Rete di avvocati presenti in diverse
realtà che operano nel settore della violenza domestica (nell’area penale
procedimenti per reati ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di
soggetti deboli; nell’area civile applicazione degli ordini di protezione
introdotti dalla Legge 4 aprile 2001 n. 154), ha evidenziato una serie
di problematiche attinenti l’organizzazione del lavoro giudiziario che
rischiano di vanificare l’intervento sia sotto il profilo dell’accertamento
dei fatti che della protezione della vittima della violenza.
La ricerca
svolta dagli avvocati della Rete ha interessato gli uffici giudiziari
di primo grado (Procura e Tribunale ordinario) di Milano, Roma, Napoli,
Firenze, Bologna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa Maria
Capuavetere, Arezzo, Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona,
Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, Trieste, Gorizia, Reggio Emilia
, Velletri e Tivoli.
In dettaglio
sono state evidenziate le seguenti disfunzioni:
A) Nel settore penale:
A.1 Fase delle indagini preliminari:
1) Insufficiente sensibilità da parte delle forze di polizia nel momento
di raccolta della denuncia per maltrattamenti in famiglia che si manifesta
con il tentativo di dissuadere la donna a presentarla, con la minimizzazione
della vicenda e con la comunicazione dell’iniziativa al soggetto denunciato
per attuare un tentativo di conciliazione inopportuno anche per possibili
ricadute negative sul piano della protezione della vittima.
2) Insufficienza di specializzazione nel raccogliere la denuncia da parte
della polizia giudiziaria che non tende a stimolare una narrazione analitica
degli episodi di violenza abituali da parte della vittima, omettendo altresì
di verificare l’esistenza di circostanze fondamentali (per esempio presenza
di figli minori durante l’attività aggressiva) per la ricostruzione della
vicenda. Per i fatti di violenza sessuale connessi a maltrattamenti si
rappresenta addirittura la tendenza a dissuadere la donna nel denunciarli
qualora gli stessi siano risalenti nel tempo o non supportati da elementi
di prova. La carenza formativa della polizia giudiziaria si evidenzia
altresì nel momento della redazione della relazione di servizio in caso
di intervento presso il domicilio familiare laddove vengono normalmente
omessi particolari rilevanti per la ricostruzione dei fatti (per esempio
segni di violenza sulle cose).
3) Scarsa conoscenza del fenomeno degli atti persecutori posti in essere
dagli ex partner (c.d. “stalking”) anche sotto il profilo del possibile
inquadramento giuridico che, in assenza di una specifica normativa, può
consentire la prospettazione del delitto di violenza privata (art. 610
c.p.).
4) Mancata applicazione da parte della polizia giudiziaria degli istituti
previsti dagli artt. 55 e 381 c.p.p.. In particolare si rappresenta l’eccezionalità
di arresti in flagranza per il delitto di maltrattamenti in famiglia.
5) Durata eccessiva della fase delle indagini preliminari soprattutto
per i delitti ex art. 572 c.p. e scarso ricorso all’audizione della persona
offesa effettuata direttamente dal Pubblico Ministero.
6) Rara applicazione dell’istituto processuale dell’incidente probatorio
ex art. 392 lettera b) c.p.p..
7) Scarso ricorso alla richiesta di misure coercitive a carico dell’indagato
per il reato di cui all’art. 572 c.p. anche per una non adeguata sensibilizzazione
in merito alla misura prevista dall’art. 282 bis c.p.p. (“Allontanamento
dalla casa familiare”) introdotta dalla legge n. 154/2001 in tema di violenza
domestica. Come dato rilevante viene segnalata la totale disapplicazione
dell’art. 282 bis comma 3 c.p.p. relativo all’applicazione delle misure
patrimoniali accessorie al provvedimento principale di allontanamento.
A.2. Fase dibattimentale
1) Presenza dei Vice Procuratori Onorari quali pubblici ministeri d’udienza
per quasi tutti i processi di maltrattamenti in famiglia, anche per quelli
particolarmente delicati.
2) Assenza di moduli organizzativi o di buone prassi che garantiscano
alla donna vittima di violenza una escussione testimoniale protetta sia
prima che durante l’esame.
A.3 Organizzazione degli uffici giudiziari
Viene segnalata la mancanza di una effettiva specializzazione dei magistrati
nel fenomeno della violenza familiare. Soltanto pochi uffici di Procura
prevedono un dipartimento di pubblici ministeri destinati alla trattazione
in via specialistica degli affari penali connessi alla violenza su soggetti
deboli mentre, nel settore giudicante, esistono solo a Milano e a Bari
sezioni specializzate di Tribunale che trattano i maltrattamenti e le
violenze sessuali.
B) Nel settore
civile:
Sono state esaminate le domande di ordini di allontanamento ex artt. 342
bis e ter c.c.; i ricorsi de potestate presso i Tribunali per i Minorenni;
le cause di separazione e divorzio. Dalla verifica effettuata presso 14
sedi di tribunale sono emersi i seguenti dati: * non esiste in generale
una classificazione omogenea dei ricorsi contenenti domande di allontanamento;
In caso di richiesta di ordini di allontanamento prima della proposizione
di una domanda di separazione o in caso di convivenza si sono rilevati
i seguenti tempi:
- tra il deposito e la fissazione dell’udienza vi è un divario che può
variare, anche all’interno del medesimo Tribunale, da 2 a 65 gg;
- l’emissione di decreti inaudita altera parte è esigua se non nulla in
alcuni tribunali, distribuiti a macchia sul territorio nazionale;
- i procedimenti avanti ai Tribunali per i Minorenni in cui viene allontanato
il genitore che crea grave pregiudizio sono un numero del tutto irrilevante.
Rimane per la maggior parte in atto un modello di intervento che prevede
l’allontanamento della madre con il minore. Conseguentemente vengono evidenziate
le seguenti problematiche:
1) Mancanza di una apprezzabile tempestività fra il deposito di una domanda
con ordine di allontanamento e il momento di valutazione da parte del
giudice (con conseguente eventuale fissazione dell’udienza di comparizione
che può avvenire anche a distanza di 65 giorni in situazioni di violenza
domestica attuali) e ciò anche per l’assenza di canalizzazioni preferenziali
e specialistiche;
2) Mancanza, generalmente, delle modalità di esecuzione del decreto di
allontanamento con necessità, in tali casi, di dover ricorrere all’ufficiale
giudiziario seguendo un percorso attuativo assolutamente inidoneo alla
tutela della vittima. Sui punti specifici di criticità segnalati è opportuno
raccogliere i dati e le osservazioni da parte dei magistrati che operano
nel settore al fine di individuare, in un confronto costruttivo che dovrà
essere oggetto di una giornata di riflessione da effettuarsi in Roma venerdì
20 marzo 2009 presso la sala conferenze del CSM, dei rimedi di natura
formativa e/o organizzativa di competenza del Consiglio o di evidenziare
dei possibili profili di intervento da parte di altre Istituzioni aventi
competenze in aree di contiguità.
In particolare
si sottolinea la necessità di acquisire i dati dell’ufficio relativi ai
punti:
Settore Penale
A.1 Fase delle indagini preliminari:
1) Numero di arresti effettuati per violazione art. 572 c.p. dalle forze
di polizia negli anni 2006-2007-2008.
2) Numero di richieste di misure coercitive avanzate dal Pubblico Ministero
per il reato di cui all’art. 572 c.p. commesso in danno di adulti negli
anni 2006-2007-2008. Settore civile Numero di domande per adozione di
ordini di allontanamento e conseguente numero di provvedimenti di adozione
o di rigetto per gli anni 2006-2007-2008. Sui punti di criticità sopra
evidenziati i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica
– o i magistrati da loro specificamente delegati che trattino per organizzazione
interna all’ufficio la materia della violenza domestica in ambito penale
e civile- vorranno formulare le loro osservazioni qualificate –ove possibile-
da dati statistici di accompagnamento.
I dirigenti degli uffici vorranno inoltre illustrare i moduli organizzativi
adottati (individuazione di dipartimenti o di sezioni di magistrati specializzati
nella trattazione della materia o altro) per affrontare la trattazione
degli affari giudiziari relativi alla violenza familiare. Le osservazioni
ed i dati dovranno essere trasmessi alla segreteria della Sesta Commissione
entro l’11 marzo 2009 e comunque saranno illustrati dai rappresentanti
degli Uffici nell’incontro fissato presso la Sala Conferenze del CSM per
venerdì 20 marzo 2009 che si svolgerà secondo il programma allegato. All’incontro
sono invitati i Procuratori della Repubblica e i Presidenti dei Tribunali
ordinari – o magistrati da loro delegati che si occupino per organizzazione
interna dell’ufficio della materia della violenza familiare- degli uffici
oggetto della ricerca e segnatamente: Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna,
Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa Maria Capuavetere, Arezzo,
Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona, Messina, Parma, Nuoro,
Pescara, Monza, Trieste, Gorizia, Reggio Emilia, Velletri e Tivoli".
Pertanto
il Consiglio ha deliberato di realizzare per il 20 marzo 2009 un incontro
sulla violenza domestica, che si terra' nella Sala Conferenze del Consiglio
Superiore della Magistratura a Roma alle ore 9.30.
PROGRAMMA
ore 9.30
Apertura lavori: cons. Livio Pepino Presidente Sesta Commissione. Iniziativa
del Consiglio nel limiti delle attribuzioni e dei compiti propri ore 9.45
Illustrazione dei metodi della ricerca ed individuazione degli aspetti
problematici individuati: Avvocati Teresa Manente e Manuela Ulivi Associazione
“Donne in Rete contro la violenza”, cons. Fabio Roia, Sesta Commissione
Consiglio Superiore della Magistratura
ore 10.30
- 13.30 Interventi dei magistrati partecipanti sulle osservazioni formulate,
sui dati rilevati nei singoli Uffici e su eventuale proposte per migliorare
la risposta giudiziaria
ore 13.30
- 14.30 Pausa lunch
ore 14.30
- 15.30 Interventi liberi
ore 15.30
- 16.00 relazione di sintesi: cons. Livio Pepino Presidente Sesta Commissione
e cons. Fabio Roia, relatore della pratica.
All’incontro
sono invitati i magistrati dei seguenti uffici giudiziari Milano, Roma,
Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa
Maria Capua Vetere, Arezzo, Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia,
Ancona, Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, Trieste, Gorizia, Reggio
Emilia , Velletri e Tivoli. La partecipazione è altresì aperta (fino ad
esaurimento posti nella sala e previo accreditamento) ad avvocati e magistrati
che trattano professionalmente la materia della violenza domestica nonché
a professori universitari.
Speciale
diritti
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