16 febbraio 2009

 
     

Incontro sulla violenza domestica organizzato dal CSM
di osservatoriosullalegalita.org

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta dell’11 febbraio 2009, ha approvato una risoluzione in cui si rende noto che la Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sta verificando la possibilità di intervenire, nel rispetto dei compiti di formazione dei magistrati e di organizzazione del lavoro giudiziario, attraverso una risoluzione di indirizzo, per migliorare la risposta di giustizia nell’ambito della violenza familiare.

In tale contesto, spiega la risoluzione, "è stato raccolto un importante studio effettuato dall’Associazione 'Donne in Rete contro la violenza Onlus' il quale, attraverso i dati e le esperienze acquisite dalla Rete di avvocati presenti in diverse realtà che operano nel settore della violenza domestica (nell’area penale procedimenti per reati ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di soggetti deboli; nell’area civile applicazione degli ordini di protezione introdotti dalla Legge 4 aprile 2001 n. 154), ha evidenziato una serie di problematiche attinenti l’organizzazione del lavoro giudiziario che rischiano di vanificare l’intervento sia sotto il profilo dell’accertamento dei fatti che della protezione della vittima della violenza.

La ricerca svolta dagli avvocati della Rete ha interessato gli uffici giudiziari di primo grado (Procura e Tribunale ordinario) di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa Maria Capuavetere, Arezzo, Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona, Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, Trieste, Gorizia, Reggio Emilia , Velletri e Tivoli.

In dettaglio sono state evidenziate le seguenti disfunzioni:
A) Nel settore penale:
A.1 Fase delle indagini preliminari:
1) Insufficiente sensibilità da parte delle forze di polizia nel momento di raccolta della denuncia per maltrattamenti in famiglia che si manifesta con il tentativo di dissuadere la donna a presentarla, con la minimizzazione della vicenda e con la comunicazione dell’iniziativa al soggetto denunciato per attuare un tentativo di conciliazione inopportuno anche per possibili ricadute negative sul piano della protezione della vittima.
2) Insufficienza di specializzazione nel raccogliere la denuncia da parte della polizia giudiziaria che non tende a stimolare una narrazione analitica degli episodi di violenza abituali da parte della vittima, omettendo altresì di verificare l’esistenza di circostanze fondamentali (per esempio presenza di figli minori durante l’attività aggressiva) per la ricostruzione della vicenda. Per i fatti di violenza sessuale connessi a maltrattamenti si rappresenta addirittura la tendenza a dissuadere la donna nel denunciarli qualora gli stessi siano risalenti nel tempo o non supportati da elementi di prova. La carenza formativa della polizia giudiziaria si evidenzia altresì nel momento della redazione della relazione di servizio in caso di intervento presso il domicilio familiare laddove vengono normalmente omessi particolari rilevanti per la ricostruzione dei fatti (per esempio segni di violenza sulle cose).
3) Scarsa conoscenza del fenomeno degli atti persecutori posti in essere dagli ex partner (c.d. “stalking”) anche sotto il profilo del possibile inquadramento giuridico che, in assenza di una specifica normativa, può consentire la prospettazione del delitto di violenza privata (art. 610 c.p.).
4) Mancata applicazione da parte della polizia giudiziaria degli istituti previsti dagli artt. 55 e 381 c.p.p.. In particolare si rappresenta l’eccezionalità di arresti in flagranza per il delitto di maltrattamenti in famiglia.
5) Durata eccessiva della fase delle indagini preliminari soprattutto per i delitti ex art. 572 c.p. e scarso ricorso all’audizione della persona offesa effettuata direttamente dal Pubblico Ministero.
6) Rara applicazione dell’istituto processuale dell’incidente probatorio ex art. 392 lettera b) c.p.p..
7) Scarso ricorso alla richiesta di misure coercitive a carico dell’indagato per il reato di cui all’art. 572 c.p. anche per una non adeguata sensibilizzazione in merito alla misura prevista dall’art. 282 bis c.p.p. (“Allontanamento dalla casa familiare”) introdotta dalla legge n. 154/2001 in tema di violenza domestica. Come dato rilevante viene segnalata la totale disapplicazione dell’art. 282 bis comma 3 c.p.p. relativo all’applicazione delle misure patrimoniali accessorie al provvedimento principale di allontanamento.
A.2. Fase dibattimentale
1) Presenza dei Vice Procuratori Onorari quali pubblici ministeri d’udienza per quasi tutti i processi di maltrattamenti in famiglia, anche per quelli particolarmente delicati.
2) Assenza di moduli organizzativi o di buone prassi che garantiscano alla donna vittima di violenza una escussione testimoniale protetta sia prima che durante l’esame.
A.3 Organizzazione degli uffici giudiziari
Viene segnalata la mancanza di una effettiva specializzazione dei magistrati nel fenomeno della violenza familiare. Soltanto pochi uffici di Procura prevedono un dipartimento di pubblici ministeri destinati alla trattazione in via specialistica degli affari penali connessi alla violenza su soggetti deboli mentre, nel settore giudicante, esistono solo a Milano e a Bari sezioni specializzate di Tribunale che trattano i maltrattamenti e le violenze sessuali.

B) Nel settore civile:
Sono state esaminate le domande di ordini di allontanamento ex artt. 342 bis e ter c.c.; i ricorsi de potestate presso i Tribunali per i Minorenni; le cause di separazione e divorzio. Dalla verifica effettuata presso 14 sedi di tribunale sono emersi i seguenti dati: * non esiste in generale una classificazione omogenea dei ricorsi contenenti domande di allontanamento; In caso di richiesta di ordini di allontanamento prima della proposizione di una domanda di separazione o in caso di convivenza si sono rilevati i seguenti tempi:
- tra il deposito e la fissazione dell’udienza vi è un divario che può variare, anche all’interno del medesimo Tribunale, da 2 a 65 gg;
- l’emissione di decreti inaudita altera parte è esigua se non nulla in alcuni tribunali, distribuiti a macchia sul territorio nazionale;
- i procedimenti avanti ai Tribunali per i Minorenni in cui viene allontanato il genitore che crea grave pregiudizio sono un numero del tutto irrilevante. Rimane per la maggior parte in atto un modello di intervento che prevede l’allontanamento della madre con il minore. Conseguentemente vengono evidenziate le seguenti problematiche:
1) Mancanza di una apprezzabile tempestività fra il deposito di una domanda con ordine di allontanamento e il momento di valutazione da parte del giudice (con conseguente eventuale fissazione dell’udienza di comparizione che può avvenire anche a distanza di 65 giorni in situazioni di violenza domestica attuali) e ciò anche per l’assenza di canalizzazioni preferenziali e specialistiche;
2) Mancanza, generalmente, delle modalità di esecuzione del decreto di allontanamento con necessità, in tali casi, di dover ricorrere all’ufficiale giudiziario seguendo un percorso attuativo assolutamente inidoneo alla tutela della vittima. Sui punti specifici di criticità segnalati è opportuno raccogliere i dati e le osservazioni da parte dei magistrati che operano nel settore al fine di individuare, in un confronto costruttivo che dovrà essere oggetto di una giornata di riflessione da effettuarsi in Roma venerdì 20 marzo 2009 presso la sala conferenze del CSM, dei rimedi di natura formativa e/o organizzativa di competenza del Consiglio o di evidenziare dei possibili profili di intervento da parte di altre Istituzioni aventi competenze in aree di contiguità.

In particolare si sottolinea la necessità di acquisire i dati dell’ufficio relativi ai punti:
Settore Penale
A.1 Fase delle indagini preliminari:
1) Numero di arresti effettuati per violazione art. 572 c.p. dalle forze di polizia negli anni 2006-2007-2008.
2) Numero di richieste di misure coercitive avanzate dal Pubblico Ministero per il reato di cui all’art. 572 c.p. commesso in danno di adulti negli anni 2006-2007-2008. Settore civile Numero di domande per adozione di ordini di allontanamento e conseguente numero di provvedimenti di adozione o di rigetto per gli anni 2006-2007-2008. Sui punti di criticità sopra evidenziati i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica – o i magistrati da loro specificamente delegati che trattino per organizzazione interna all’ufficio la materia della violenza domestica in ambito penale e civile- vorranno formulare le loro osservazioni qualificate –ove possibile- da dati statistici di accompagnamento.
I dirigenti degli uffici vorranno inoltre illustrare i moduli organizzativi adottati (individuazione di dipartimenti o di sezioni di magistrati specializzati nella trattazione della materia o altro) per affrontare la trattazione degli affari giudiziari relativi alla violenza familiare. Le osservazioni ed i dati dovranno essere trasmessi alla segreteria della Sesta Commissione entro l’11 marzo 2009 e comunque saranno illustrati dai rappresentanti degli Uffici nell’incontro fissato presso la Sala Conferenze del CSM per venerdì 20 marzo 2009 che si svolgerà secondo il programma allegato. All’incontro sono invitati i Procuratori della Repubblica e i Presidenti dei Tribunali ordinari – o magistrati da loro delegati che si occupino per organizzazione interna dell’ufficio della materia della violenza familiare- degli uffici oggetto della ricerca e segnatamente: Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa Maria Capuavetere, Arezzo, Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona, Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, Trieste, Gorizia, Reggio Emilia, Velletri e Tivoli".

Pertanto il Consiglio ha deliberato di realizzare per il 20 marzo 2009 un incontro sulla violenza domestica, che si terra' nella Sala Conferenze del Consiglio Superiore della Magistratura a Roma alle ore 9.30.

PROGRAMMA

ore 9.30 Apertura lavori: cons. Livio Pepino Presidente Sesta Commissione. Iniziativa del Consiglio nel limiti delle attribuzioni e dei compiti propri ore 9.45 Illustrazione dei metodi della ricerca ed individuazione degli aspetti problematici individuati: Avvocati Teresa Manente e Manuela Ulivi Associazione “Donne in Rete contro la violenza”, cons. Fabio Roia, Sesta Commissione Consiglio Superiore della Magistratura

ore 10.30 - 13.30 Interventi dei magistrati partecipanti sulle osservazioni formulate, sui dati rilevati nei singoli Uffici e su eventuale proposte per migliorare la risposta giudiziaria

ore 13.30 - 14.30 Pausa lunch

ore 14.30 - 15.30 Interventi liberi

ore 15.30 - 16.00 relazione di sintesi: cons. Livio Pepino Presidente Sesta Commissione e cons. Fabio Roia, relatore della pratica.

All’incontro sono invitati i magistrati dei seguenti uffici giudiziari Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa Maria Capua Vetere, Arezzo, Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona, Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, Trieste, Gorizia, Reggio Emilia , Velletri e Tivoli. La partecipazione è altresì aperta (fino ad esaurimento posti nella sala e previo accreditamento) ad avvocati e magistrati che trattano professionalmente la materia della violenza domestica nonché a professori universitari.

Speciale diritti

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