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Emendamenti
AIGA al ddl sulla conciliazione : relazione illustrativa
di
staff
Gli emendamenti dell’Aiga al disegno di decreto legislativo
sulla mediazione civile
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La necessità di restituire efficienza alla amministrazione
giudiziaria richiede una serie di interventi atti ad incidere
sulle diverse criticità che nel tempo hanno condannato la
Giustizia italiana a fanalino di coda dei paesi sviluppati.
Una delle cause che senz’altro ingolfa i Tribunali della Repubblica
e che contribuisce a dilatare i tempi dei processi è l’elevato
ricorso dei cittadini e delle imprese alla tutela giurisdizionale.
La introduzione di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie (adr) può costituire uno strumento idoneo allo
scopo di portare alla attenzione dei giudici solo quelle controversie
per le quali non si è potuto utilmente esperire un tentativo
di conciliazione e, dunque, di ridurre il numero di procedimenti
che ogni anno costituiscono la sopravvenienza della giustizia
civile.
In
data 28.10.2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo
schema di decreto legislativo in materia di mediazione e conciliazione
delle controversie civili e commerciali, e ciò in attuazione
della delega prevista dall’art. 60 della L. 18 giugno 2009
n. 69. L’AIGA, che ha sempre creduto nella utilità delle ADR
ed ha siglato protocolli ed organizzato eventi che favorissero
la diffusione della cultura conciliativa, dopo avere esaminato
il suddetto schema di decreto legislativo, propone le seguenti
modifiche e/o integrazioni:
All’
art. 1, sostituire la lettera “c” come segue: “lett c) mediatore
: l'avvocato il quale abbia frequentato con profitto i corsi
svolti dai soggetti formatori iscritti all'albo istituito
presso il Ministero della Giustizia”. La suddetta previsione
nasce dall’ esigenza di definire espressamente il soggetto
a cui viene affidata la mediazione/conciliazione; la scelta
che, salve le eccezioni di cui all’articolo 24, lo stesso
soggetto debba essere un avvocato, è motivata in ragione delle
competenze non solo tecnico giuridiche proprie della categoria
forense, quanto anche per l’abitudine al confronto ed al superamento
del conflitto che sono comunque immanenti alla categoria.
Ma la scelta di definire mediatore colui il quale abbia conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione forense è coerente
con la volontà del legislatore quando ha delegato il governo
a prevedere che, per particolari materie, il conciliatore
possa avvalersi di esperti. Ed in effetti l’art. 8 comma 1
della legge delegata prevede che “nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l’organismo nomina uno o più
mediatori ausiliari” mentre il comma 4 della medesima norma
stabilisce che “ove non si possa procedere ai sensi del comma
1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti
negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento
di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di
calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
Orbene, se nelle intenzioni del legislatore il mediatore non
avesse dovuto possedere specifiche competenze giuridiche,
non avrebbe previsto che esso possa essere affiancato da un
ausiliario o possa addirittura nominare un esperto perché
sarebbe stato più semplice prevedere che per determinate materie
i mediatori siano in possesso delle indispensabili conoscenze
tecniche. La precisazione, invece, lascia chiaramente intendere
che il legislatore ha equiparato il mediatore al giurista
(a colui, cioè, che sia in possesso delle competenze giuridiche),
prevedendo che il mediatore sia affiancato, quando le sole
competenze giuridiche non sono sufficienti, da tecnici. Tuttavia,
trattandosi di attività per le quali adeguate competenze giuridiche
sono indispensabili ma non sufficienti, si ritiene che il
mediatore/conciliatore debba necessariamente essere formato
mediante la partecipazione con profitto ai corsi svolti dagli
enti accreditati nel registro istituito e/o da istituirsi
presso il Ministero di Giustizia, laddove la partecipazione
al suddetto percorso formativo deve costituire altresi’ requisito
necessario per tutti gli avvocati senza esenzioni dovute all’anzianità
professionale e, senza, per converso, preclusioni in danno
di chi non abbia raggiunto una certa anzianità professionale
All’
art. 4 comma 1 in fine sostituire il periodo “della ricezione
della comunicazione” con: “di deposito della domanda”.
Si è ritenuto di escludere la proposizione del tentativo tramite
il servizio postale per esigenze di semplificazione del procedimento
ritenendo valido solo il deposito presso l'organismo di conciliazione.
Tale scelta si correla, in particolare, con la necessità di
collegare l’atto impeditivo della decadenza al compimento
della formalità del deposito e non, come previsto nel testo
originario, alla comunicazione alle altre parti, trattandosi
di atto proprio dell’Organismo e rispetto al quale la parte
non ha il potere di attivarsi in sostituzione né quello di
compiere atti equipollenti alla proposizione della domanda,
se non l’azione giudiziale
All’art.
4 comma 3 dopo “per iscritto” si è eliminato il periodo “a
pena di nullità del contratto concluso con l’assistito”
La inosservanza dell’obbligo rileverebbe già sul piano deontologico
ed esporrebbe il professionista ad eventuale azione di responsabilità,
che il cliente potrà sempre proporre qualora non sia stato
adeguatamente informato dal proprio avvocato. Peraltro, la
previsione di una nullità con la conseguenza, ad esempio,
che l’avvocato perda il diritto al compenso, non offre maggiori
garanzie al cliente ma, semmai, minori: sarà sufficiente,
al momento del rilascio della procura, fare dichiarare al
cliente di essere stato edotto sulla possibilità di esperire
un tentativo di conciliazione per mettere il professionista
formalmente al riparo da ogni conseguenza.
All’art.
5 comma 1, dopo le parole “per le materie ivi regolate” è
inserito il seguente periodo: "nel procedimento di mediazione
le parti hanno facoltà di farsi assistere da un avvocato o
di provvedere personalmente alla cura dei propri interessi;
qualora l'ammontare della domanda ecceda la somma di € 10.000
l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria". Preso atto
che il procedimento di conciliazione è fondato esclusivamente
sull’incontro delle volontà delle parti e non su base giurisdizionale,
si ritiene opportuno introdurre un sistema di garanzie per
le parti prevedendo in particolare per le controversie di
valore superiore ad € 10.000 l’obbligatorietà di una difesa
professionale.
All' art. 5 comma 1, dopo il periodo "di procedibilità
della domanda giudiziale" sostituire la parola "L'improcedibilità"
con l'espressione: "La non procedibilità" Si suggerisce
di parlare di non procedibilità della domanda e non di improcedibilità
perché la improcedibilità sarà dichiarata dal Giudice solo
dopo che sarà inutilmente spirato il termine assegnato alle
parti per esperire il tentativo di conciliazione mentre il
convenuto avrà l'onere di eccepire il mancato esperimento
del tentativo di conciliazione e dunque la non procedibilità
del giudizio.
All' art. 5 comma 1, dopo il periodo "assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione" aggiungere "innanzi agli organismi
di conciliazione previsti dall'articolo 18, ove esistenti".
Poiché nel caso di giudizio, promosso senza che sia stato
esperito in via preventiva il tentativo di conciliazione,
pende un processo temporaneamente sospeso per promuovere la
mediazione tra le parti, ci sembra maggiormente coerente con
la disposizione che istituisce organismi di conciliazione
presso i Tribunali prevedere che il Giudice debba rimettere
le parti dinanzi aagli Organismi presso i Tribunali di cui
al successivo art. 18.
All' art. 5 dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
"Qualora la causa penda davanti al Giudice di primo grado
da oltre tre anni dalla notifica dell'atto di citazione o
dal deposito del ricorso introduttivo il Giudice, salvo che
la natura della causa non lo consenta, terminata l'istruttoria,
invita le parti a procedere alla mediazione davanti agli organismi
di conciliazione di cui al successivo articolo 18, ove esistenti,
entro i 15 giorni dall'udienza di trattazione, fissando contestualmente
udienza per la precisazione delle conclusioni decorsi i termini
di cui al successivo articolo 6. Il mancato esperimento della
mediazione costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo
di cui alla L. 89/01". La conciliazione, oltre a costituire
un valido filtro idoneo ad evitare che tutte le controversie
abbiano accesso alla giurisdizione, può essere un ottimo rimedio
per deflazionare i ruoli dei tribunali. Questa constatazione
è confortata da alcuni dati statistici molto significativi:
nel 2007 su 452.546 procedimenti ordinari civili esauriti
presso gli uffici del giudice di pace, ben 180.152 si sono
conclusi con un provvedimento diverso dalla sentenza. Ed ancora,
sempre nel 2007 su 1.382.642 procedimenti civili di cognizione
ordinaria definiti (in essi comprese anche le cause di lavoro
e previdenza e quelle agrarie), ben 634.677 si sono conclusi
senza che sia stata emessa una sentenza. E’ più che plausibile
che ogni anno poco meno del 50% delle cause civili non si
definisce con sentenza per abbandono delle parti processuali
che hanno raggiunto un accordo transattivo. Alla luce di questi
dati ed in considerazione dei principi espressi dall’ Unione
Europea con la Direttiva 2008/52/EC adottata il 21 maggio
2008, si ritiene indispensabile introdurre una conciliazione
delegata obbligatoria deferita dal Giudice agli Organismi
presso i Tribunali di cui all’ art. 18. E ciò al fine di incentivare
la maggiore propensione delle parti al bonario accordo nella
pendenza del processo. La scelta di porre questo tentativo
all’esito del completamento dell’istruttoria è motivato sia
dal tempo decorrente tra la fine dell’istruzione e la decisione,
oramai superiore ad un anno al punto che molti usano definire
il fenomeno con la metafora del “collo di bottiglia”, sia
dal fatto che ad istruzione completata appare plausibile che
le parti abbiano più chiari gli esiti della causa. Per incentivare
il ricorso all’organismo di conciliazione, si è previsto che
il mancato esperimento del tentativo fa perdere il diritto
al risarcimento ai sensi della L. 89/01. Tale scelta, inoltre,
appare più efficace nel porre lo Stato al riparo dalle responsabilità,
favorendo altresì la conciliazione, rispetto alla mera proposizione
di un’istanza di sollecita definizione (che sarebbe solo un
vacuo adempimento processuale) prevista dalla riforma della
Legge Pinto.
All'art.5 ex comma 5 (divenuto comma 6) dopo il periodo
"davanti a un altro organismo iscritto" aggiungere la seguente
espressione: "da designarsi da parte del Presidente del Tribunale
del circondario ove ha sede la società" Quando la clausola
di mediazione o conciliazione è contenuta in uno statuto e
l’organismo prescelto non sia più iscritto o non lo sia mai
stato o non possa gestire la mediazione, la nuova designazione
in sostituzione – sulla falsariga di quel che accade per la
designazione degli arbitri societari – deve essere rimessa
ad un “soggetto estraneo alla società” (e non alle stesse
parti in lite), posto che alla società fanno capo anche interessi
“terzi”. Il rischio è che l’efficacia della conciliazione,
eventualmente raggiunta, possa essere contestata perché ha
inciso sugli interessi di eventuali terzi.
All'art. 5 comma 6 (divenuto comma 7) dopo "i medesimi
effetti della domanda giudiziale" le parole "dalla stessa
data la" sono sostituite dalla seguente espressione: "il deposito
della domanda" e dopo le parole "deve essere proposta entro
il medesimo termine" è aggiunto: "originario" Sulle ragioni
che fanno propendere per ricollegare al deposito della domanda
l'effetto impeditivo della decadenza si rimanda al commento
in nota all'art. 4
All' art. 5 comma 7 (divenuto comma 8) dopo le parole "davanti
agli arbitri, in quanto compatibili" è aggiunto il seguente
periodo: “Quando la mediazione sia obbligatoria per volontà
della legge o delle parti e non sia stata esperita o, se iniziata
da non oltre quattro mesi, non si sia ancora conclusa, gli
arbitri con ordinanza motivata invitano le parti a procedervi,
assegnando contestualmente alle parti stesse il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione
e fissando successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all’art. 6, comma 1. Il periodo di tempo che intercorre
tra la comunicazione dell’ordinanza e la scadenza del termine
di cui all’art. 6, comma 1, non è computato ai fini dell’art.
820 c.p.c.” La specificità dei procedimenti arbitrali
richiede una disciplina ad hoc per le ipotesi di mediazione
obbligatoria su materie devolute alla cognizione di arbitri,
non potendo farsi discendere alcuna non procedibilità dell’azione
dalla eventuale inosservanza dell’onere di attivare il tentativo
di mediazione e dovendosi coordinare la necessaria ipotesi
di sospensione del giudizio arbitrale con l’art.820 c.p.c.,
che disciplina i termini per il deposito del lodo.
All’art.
10 commi 1 le parole “nel giudizio avente il medesimo oggetto
anche parziale” sono sostituite dalle seguenti: “in qualsiasi
giudizio, anche non avente il medesimo oggetto” Per il
buon esito di una mediazione, è indispensabile che alle parti
sia garantito di poter “parlare” liberamente nella certezza
che quello che diranno non potrà essere utilizzato dall’avversario
nel successivo giudizio. In questo senso, però, la formulazione
“giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale” lascia
aperta la possibilità di un utilizzo dei fatti appresi nella
fase di conciliazione in giudizi aventi oggetti diversi ma
strettamente collegati a quelli per i quali si è tentata con
insuccesso la mediazione (si pensi alla mediazione preliminare
ad un giudizio sull’impugnativa di bilancio: ciò che viene
conosciuto nell’ambito della mediazione non può e non deve
essere utilizzato – ad esempio – in un’azione di responsabilità
e in caso di giudizio promosso per la revoca di amministratori
o sindaci).
All’art.
10 comma 2 dopo “il mediatore” sono aggiunte le parole: “il
mediatore ausiliario e l’esperto” ed inoltre, dopo “al mediatore”
sono aggiunte le parole: “al mediatore ausiliario e all’esperto”
All’impossibilità di deporre del mediatore devono essere aggiunte
quelle del “mediatore ausiliario” (art. 8, comma 1°, secondo
periodo) e dell’ “esperto” (art. 8, comma 4). Costoro
partecipano alle funzioni di mediazione e debbono essere assoggettati
allo stesso regime a tutela della riservatezza che caratterizza
l’intero procedimento di mediazione/conciliazione.
All’
art. 11 comma 1 dopo le parole “quando l’accordo non è raggiunto”
è aggiunto il periodo: “se tutte le parti concordemente lo
richiedono” ed è eliminato il periodo “dopo averle informate
delle possibili conseguenze di cui all’art. 13”. La previsione
di una mediazione/conciliazione meramente “facilitativa”,
con “passaggio” a quella “valutativa” solo su concorde richiesta
delle parti, è senza dubbio più funzionale, soprattutto alla
luce della potenziale rilevanza che la proposta del conciliatore
avrebbe nel processo, ben potendo costituire una sorta di
anticipazione della sentenza.
L’
art. 13 comm1 e 2 è sostituito dal seguente: “La parte che
non si sia presentata dinanzi all’organismo di conciliazione
o che non abbia consentito l’utile esperimento del tentativo
di conciliazione non ha diritto alla ripetizione delle spese
processuali”. La originaria formulazione dell’art. 13
commi 1 e 2, la cui finalità è quella di incentivare le parti
a conciliare le liti, appare non confacente allo scopo prefissato.
La norma si fonda sulla equiparazione implicita tra procedimento
conciliativo e procedimento giudiziale, come se gli elementi
di valutazione (a fini conciliativi o decisori) siano i medesimi,
laddove la rigorosa riservatezza di quanto emerge in sede
di conciliazione, come ribadita dall’articolo 10, esclude
l’identità del materiale valutativo. In tale situazione sanzionare
la parte per aver ottenuto giudizialmente lo stesso risultato
che avrebbe potuto ottenere in sede conciliativa appare irragionevole.
Si ritiene utile introdurre un meccanismo più semplice per
raggiungere, comunque, l’obiettivo di incentivare il ricorso
ai procedimenti di mediazione/conciliazione, sanzionando il
comportamento di chi faccia naufragare in limine il procedimento
conciliativo non presentandosi o tenendo un comportamento
che osta all’esperimento del tentativo.
All’ art. 14, comma 1 il periodo “è fatto divieto di assumere
diritti o obblighi” è modificato come segue: “è fatto divieto
di acquistare diritti o assumere obblighi” Si tratta di
una correzione stilistica
Dopo
l’art. 14 aggiungere “Art. 14 –bis: (Doveri delle parti e
dei difensori) Le parti e gli avvocati che le assistano nel
procedimento di mediazione hanno il dovere di comportarsi
nel corso del procedimento stesso con lealtà e probità, tenuto
conto degli scopi di questo secondo quanto previsto nell’art.
1, lettera a). Il ruolo dell’avvocato come consulente
nel corso della mediazione non può essere lo stesso di quello
svolto nel giudizio, perché i due diversi procedimenti hanno
finalità istituzionalmente differenti. La mediazione è finalizzata
alla “conciliazione” (cfr. art. 1, lett. a) e quindi la suddetta
previsione esplicita che il soggetto che assiste la parte
deve in buona fede operare per quell’obiettivo, non essendo
sufficiente richiamare l’art. 88 c.p.c.;
All’ art. 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“I mediatori già accreditati presso gli organismi istituiti
ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5,
i quali non siano in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti
soggettivi di cui all'articolo 1, lettera c) del presente
decreto, conservano l'idoneità a svolgere l'ufficio di mediatore
ai sensi del decreto stesso”. Le ragioni che suggeriscono,
nel momento in cui si istituzionalizza nel nostro ordinamento
il tentativo di conciliazione, di attribuire esclusivamente
ad un avvocato adeguatamente formato le funzioni di mediatore,
non possono spingersi al punto di ignorare i diritti di quanti,
in virtù dell’art. 38 Dlgs n. 5/2003, abbiano acquisito queste
competenze indipendentemente dal possesso del titolo di avvocato.
 
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