|
Stragi
del 1993 e possibile competenza della Corte penale internazionale
di
Massimiliano Trematerra*
La
Corte Penale internazionale che ha sede ha l’Aja ha competenza
per la decisione su reati di massima gravità ovunque e da
chiunque siano stati commessi.
Lo Statuto di Roma della Corte Penale internazionale del 17
luglio 1998 stabilisce quali sono le fattispecie incriminabili
dal procuratore internazionale. Tra esse identifica l’“attacco
diretto contro popolazioni civili” come la condotta che implichi
“la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al
paragrafo 1 (ad es. omicidio n.d.r.) contro popolazioni civili,
in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno
Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco”
(art. 7 dello Statuto).
L’organizzazione mafiosa siciliana facente capo ai 'corleonesi'
ha, ormai, ammesso mediante le dichiarazioni di svariati collaboratori
di giustizia, che le stragi avvenute in Italia nel 1993, tra
cui Firenze – via dei Georgofili e Milano – Via Palestro,
le due stragi romane e l’attentato del 1994 all’Olimpico,
fossero parte di un medesimo disegno criminoso attuato da
quel gruppo su iniziativa e mandato di Autore 1 ed Autore
2 (questo il nome in codice trapelato sinora dalle Procure
inquirenti).
Si
vuole, insomma, prospettare la eventuale riconducibilità delle
condotte criminose poste in essere in quel lontano 1993 nell’ambito
della fattispecie di attacco diretto contro popolazioni civili.
In tale caso, risulterebbe immediatamente radicata la competenza
della Corte penale internazionale.
Il funzionamento della Corte è autonomo e complementare a
quello delle giurisdizioni penali nazionali. La giurisdizione
penale italiana vi sta indagando attraverso quattro Procure,
Firenze, Caltanissetta, Palermo e Milano, a seguito delle
predette rivelazioni di ex appartenenti a Cosa Nostra. Eventuali
incriminazioni per gli Autori di queste stragi potrebbero,
dunque, essere avviate anche d’ufficio dalla Corte Penale
internazionale, senza che alcun potere possano esercitare
i Governi nazionali.
I singoli Stati, infatti, potrebbero persino abrogare le fattispecie
criminose previste dall’ordinamento interno, senza che questo
infici la sussistenza della potestà giurisdizionale della
Corte: l’art. 17 dello Statuto detta condizioni di procedibilità
dell’azione e se, da una parte, stabilisce che l’azione della
Corte è improcedibile se già sono “in corso di svolgimento
indagini o provvedimenti penali condotti da uno Stato che
ha su di esso giurisdizione”, dall’altro stabilisce, altresì,
che è fatta salva l’ipotesi che “lo Stato non intenda iniziare
le indagini o non abbia la capacità di svolgerle correttamente
e di intentare un procedimento”.
Dunque,
eventuali azioni che il Potere dovesse svolgere per ostacolare
l’esercizio dell’azione penale sul territorio nazionale non
intaccherebbero la procedibilità dell’azione penale internazionale.
NOTA:
la Corte penale internazionale non va confusa con la Corte
Penale dell'ONU, sebbene entrambi si occupino di crimini contro
l'umanita'. La prima e' infatti una espressione indipendente
della volonta' di circa 200 fra Stati e organizzazioni non
governative per i diritti, la seconda e' un organismo dell'ONU.
*
giurista, componente del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio
 
Dossier
diritti
Dossier
mafia e antimafia
|