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Separazione
: la modifica delle condizioni (assegno di mantenimento)
di
Matteo Santini*
Con
la separazione legale tra i coniugi ha inizio una fase transitoria
del rapporto coniugale. In ragione della “transitorietà”,
si verifica una persistenza di alcuni obblighi e diritti tipici
del rapporto matrimoniale (assistenza materiale e reciproco
rispetto), e, contemporaneamente una sospensione di altri
(assistenza morale, fedeltà e coabitazione), in funzione anticipatoria
dello scioglimento del matrimonio. Permane il reciproco dovere
di assistenza materiale, inteso come collaborazione e dazione
di ogni genere di assistenza, a favore di colui / colei che
si trova in una situazione di debolezza economica rispetto
all'altro, tale da non permettere il godimento di un tenore
di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Gli
effetti patrimoniali della separazione sono disciplinati dall'art.
l56 c.c. in base al quale il giudice,” pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile
la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto
è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri”. Con l'assegno di mantenimento, quindi, viene
garantita l’assistenza materiale, palesando pertanto la natura
solidaristica ed assistenziale dello stesso. Il dovere di
assistenza, comporta l’obbligo per ciascuno dei coniugi di
collaborare e contribuire, con i propri mezzi e la propria
capacità lavorativa, al comune tenore di vita familiare; il
coniuge con maggiore capacità contributiva è pertanto tenuto
ad aiutare economicamente l'altro, affinché vi sia l'effettiva
conservazione del medesimo tenore di vita.
Dalla
natura assistenziale dell'assegno di mantenimento, derivano
rilevanti effetti sul piano dell'accertamento del relativo
obbligo e della conseguente quantificazione. Il primo presupposto
essenziale, per la concessione a favore di uno dei coniugi
dell’'assegno di mantenimento, è la mancanza di addebito della
separazione a carico del coniuge avente diritto. Secondo presupposto
è l’inadeguatezza del reddito di uno dei coniugi; quando i
redditi propri di un coniuge sono insufficienti a garantirgli
di mantenere il regime di vita goduto durate il rapporto di
coniugio, sempre che non gli sia addebitata la separazione,
costui può ottenere la concessione dell'assegno.
La
giurisprudenza ha chiarito che il termine “reddito” va inteso
in senso ampio, in riferimento non solo ai frutti della capacità
lavorativa, ma anche all'insieme dei beni di cui sia titolare
il coniuge. Vanno considerati non solo i redditi in senso
stretto, ma anche i cespiti di cui si abbia il diretto godimento,
nonché ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.
Sarà pertanto opportuno valutare caso per caso, in che misura
assuma rilievo la disponibilità di beni immobili, che, in
quanto tali, si prestano a vari utilizzi (uso diretto, locazione
dello stesso, ecc.). La Suprema Corte ha sancito che, al fine
dell'individuazione del tenore di vita dei coniugi durante
la convivenza, si, “deve tener conto anche dei beni immobili
a disposizione, sia sotto il profilo della loro diretta utilizzabilità
per la soddisfazione delle proprie esigenze, sia della redditualità
di essi, sia di quella potenziale, così come deve tenersi
conto delle spese necessariamente correlate alla loro proprietà”
(Cass. Civ. 5492/2001).
Data
la natura assistenziale dell'assegno di mantenimento, la concessione
dello stesso, presuppone una situazione di squilibrio tra
i coniugi “reale”, e non attribuibile al comportamento “passivo”
ed inerte del coniuge richiedente. L’assegno non deve mai
essere interpretato e considerato come una sorta di rendita
perpetua, dovuta per il solo fatto della separazione. Si tratterà
di valutare le potenzialità lavorative e professionali anche
del coniuge più debole, in termini di effettività e di concretezza,
ossia in relazione ad ogni fattore individuale, ambientale,
territoriale ed economico-sociale (Cass. 1366611999). L’organo
giudicante deve tener conto non solo delle potenzialità lavorative
del coniuge dovute alle sue peculiari caratteristiche e qualità
(preparazione culturale; precedenti esperienze, età, condizioni
fisiche e psichiche, etc.), ma anche di tutti quegli elementi
esterni (ambiente sociale, particolari condizioni economiche
ed occupazionali dell'area geografica in cui vive, etc.),
che ne condizionano in concreto le possibilità economiche.
Come
ulteriore precisazione è doveroso sottolineare che quando
si fa riferimento al tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, esso va inteso non tanto come la perfetta conservazione
della posizione economico patrimoniale goduta da entrambi
i coniugi in forza del matrimonio, ma come un criterio di
orientamento necessario ad evitare posizioni di squilibrio
dopo la separazione. La separazione implica di necessità un
peggioramento della situazione economica di entrambi i coniugi,
se non altro per l'impossibilità di dividere spese, durante
il matrimonio sopportate da entrambi, e che, da separati,
gravano invece integralmente su ciascuno di essi. Il concetto
di conservazione del tenore di vita deve pertanto essere interpretato
come parametro per garantire una posizione di equilibrio nelle
differenti situazioni economiche, integranti una sostanziale
disparità, dovuta alla separazione.
Da
un punto di vista probatorio, la richiesta dell’assegno di
mantenimento deve essere corredata dalla prova dei relativi
presupposti. Ai fini della quantificazione saranno presi in
considerazione redditi, patrimoni, sostanze di ciascuno dei
coniugi, capacità reddituale del coniuge richiedente e di
quello onerato, esistenza di particolari circostanze idonee
ad incidere sull'aspetto patrimoniale, tenore di vita effettivamente
goduto in costanza di matrimonio, o, quanto meno, potenziale.
In tema di integrazione probatoria – l’ultimo comma nell'art.
155 c.c. stabilisce che “ove le informazioni di carattere
economica fornite dai genitori non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione,
anche se intestati a soggetti diversi”. L'entità dell'assegno
di mantenimento, teso alla conservazione del tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, è determinata, non da ultimo,
anche in relazione alle circostanze.
La
giurisprudenza ha precisato che l'espressione “circostanze”
va circoscritta unicamente ai fatti di ordine economico che
possano influire sulla misura dell'assegno, compreso ogni
altro fatto economico, diverso dal reddito dell'onerato, suscettibile
d'incidenza sulle condizioni economiche delle parti, come
il possesso di beni improduttivi di reddito, ma patrimonialmente
rilevanti (Cass. 7630/1997). Alla giurisprudenza è demandato
il compito di individuare quali fatti di natura economica,
nel senso appena precisato, rientrano nelle circostanze idonee
ad influire sull’entità dell’assegno di mantenimento. Nella
casistica trattata dalla Suprema Corte si includono i capitali
ricavati dall’alienazione di beni (Cass 6774/1990), lo stabile
sostegno economico che il coniuge riceva dalla famiglia d’origine
(Cass 11523/1990), l’ammontare dei redditi del coniuge titolare
dell’assegno.
Tutti questi casi, infatti, pur in presenza di determinati
presupposti, si presentano idonei a produrre conseguenze economiche
di rilievo sulla situazione patrimoniale dei coniugi, alterandone
il punto di equilibrio. Stante la natura assistenziale dell’assegno
il codice civile stabilisce che, i provvedimenti dettati dal
giudice in sede di separazione, possono essere revocati o
modificati dal giudice in presenza dei seguenti presupposti:
la sopravvenienza di giustificati motivi, e, per il profilo
procedurale, l’istanza di parte. Quindi al verificarsi di
cambiamenti sostanziali in ordine ai presupposti della concessione
dell’assegno di mantenimento, è possibile richiedere una modifica
che tenga conto delle mutate condizioni economiche intervenute
dopo la pronuncia di separazione.
La ratio della disposizione consiste nel salvaguardare l'effettività
del principio di solidarietà materiale reciproca tra coniugi,
che permane anche in corso di separazione, in modo tale che
l'equilibrio economico sia rispettato anche a fronte di nuovi
fatti e circostanze idonee ad incidere su di esso, attraverso
un nuovo intervento “riequilibratore” del giudice. La sopravvenienza
di giustificati motivi, che possano indurre il giudice, nell’esercizio
discrezionale del suo potere, a revocare o a modificare i
provvedimenti dettati ex art. 156 c.c., richiede, necessariamente
l'istanza di parte, non essendo sufficiente l’obiettiva circostanza
del mutamento delle condizioni economiche, richiedendosi obbligatoriamente
una pronuncia del giudice sul punto. Essa può riguardare,
tutti i provvedimenti previsti dall'art. 156 c.c. e pertanto,
può avere ad oggetto sia l'an del diritto al mantenimento
sia il quantum o le modalità di attuazione.
*
avvocato, foro di Roma
 
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