 |
La
sentenza sul Lodo Alfano spiegata ai non giuristi
di
Marco Mambrini
È
ormai trascorso un mese da quando la Corte costituzionale,
il 7 ottobre, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 134 (Disposizioni
in materia di sospensione del processo penale nei confronti
delle alte cariche dello Stato) più conosciuta come “Lodo
Alfano”. Un mese, nell’arco del quale cittadini, giornalisti,
blogger, politici ed opinionisti di ogni sorta hanno avuto
modo di parlare, raccontare, analizzare, esaltare, criticare
la decisione della Consulta.
Alquanto singolare, tuttavia, è il fatto che questa attività
si sia per lo più concentrata nell’arco delle prime due settimane;
se è vero infatti, da un lato, che la decisione della Consulta
ha avuto una rilevanza notevole nel panorama politico italiano,
e come tale meritava tutta l’attenzione dei media, è altrettanto
vero, dall’altro, che le “motivazioni” della decisione della
Corte (e quindi la vera e propria sentenza, n. 262/2009) sono
state depositate in Cancelleria solamente il 19 ottobre scorso,
ovverosia poco più di due settimane fa. Ci sarebbe insomma
da chiedersi come mai tutti si siano lanciati in grandi discorsi
(di critica o di elogio, a seconda dei casi) quando di tutto
il ragionamento operato dalla Corte si sapeva soltanto che
il “Lodo Alfano” era incostituzionale, e che tale illegittimità
era dovuta ad un contrasto con gli articoli 3 (principio di
uguaglianza) e 138 (procedimento per la revisione della Costituzione
e per l’approvazione di leggi costituzionali).
Per quale motivo non appena è stata depositata la sentenza
è calato il silenzio? La risposta va purtroppo ricercata in
due fattori: il primo, la incapacità dei media di compiere
una seria lettura delle sentenze (di qualunque Corte o Tribunale
esse siano) e riportarne i contenuti ai cittadini; il secondo,
la crescente indifferenza degli Italiani verso quei valori
di cui la Carta costituzionale è portatrice, accompagnata
alla incapacità di valutare quegli stessi valori a prescindere
dall’ideologia politica.
Va
infatti rilevato come il popolo italiano sia abituato a vivere
la politica, e tutto ciò che ad essa è direttamente o indirettamente
connesso, quale una partita di calcio: tutta la questione
relativa al “Lodo Alfano” è stata interpretata quale fosse
un importante derby, e la stessa decisione della Consulta
quale un gol decisivo messo a segno dalla squadra dell’opposizione,
per cui gioire se si tifa o si fa parte di questa squadra,
o dannarsi (o meglio ancora dannare l’arbitro… ovviamente
“toga rossa”, e quindi venduto) se si tifa o si fa parte della
squadra di governo. Eppure né il Palazzo della Consulta è
un campo da gioco, né la decisione della Corte può essere
accostata ad un mero risultato sportivo o politico.
Ciò
che purtroppo molti italiani non hanno compreso, in tutta
questa vicenda, è che se davvero una partita si è “giocata”,
questa non ha avuto come antagoniste due fazioni politiche,
bensì ha visto schierati da un lato (consapevole o meno) il
popolo italiano tutto, la Costituzione ed i principi su cui
questa si fonda, e dall’altro un ristretto gruppo di persone,
convinte di poter abusare dei poteri che quello stesso popolo
e quella stessa Carta hanno loro attribuito. Un simile evento
non può essere semplicisticamente considerato alla pari di
una partita di calcio, o di una battaglia puramente politica,
e come tale non può essere liquidato con analisi superficiali
attinenti le sole conseguenze politiche del caso, o con inconsistenti
critiche circa la imparzialità “dell’arbitro”. Ecco allora
che vi è un preciso dovere civico di noi tutti di andare oltre
il semplice dispositivo della sentenza, e leggere quindi –
e capire – le ragioni con cui la Corte è arrivata dire che
il “Lodo Alfano” è incostituzionale.
Scopo
di questo articolo è dunque quello di accompagnare quanti
vorranno nella lettura dei punti principali della sentenza
n. 262/2009, anche al fine di fornire maggiore coscienza circa
quanto contenuto nella nostra Costituzione, e consentire così
anche al lettore medio (non giurista) di effettuare autonomamente
un, seppur minimo, controllo circa eventuali future scelte
del legislatore in materia. Si badi che il testo della norma
censurata, ovverosia il c.d. “Lodo Alfano”, non viene qui
riportato in quanto facilmente reperibile in rete, nonché
leggibile all’interno della sentenza stessa.
Detto
ciò, possiamo ora intraprendere la lettura della sentenza
n. 262/2009, e lo facciamo con ordine, partendo dalla prima
questione affrontata dalla Corte: la presunta violazione dell’art.
136 della Costituzione.
Tale articolo afferma che “quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza
di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione”. Ciò che la Corte, in
sostanza, si chiede, è se il legislatore abbia di fatto creato
una norma (il “Lodo Alfano”) che è incostituzionale in partenza
in quanto identica ad una precedente norma che è già stata
espressamente dichiarata incostituzionale. I più, infatti,
saranno certamente a conoscenza del fatto che l’attuale Presidente
del Consiglio, on. Silvio Berlusconi, già nel 2003 aveva tentato
di sospendere i processi che lo vedevano imputato attraverso
quello che era stato denominato “Lodo Schifani” (l. 20 giugno
2003, n. 140, concernente “Disposizioni per l'attuazione dell'articolo
68 della Costituzione nonché in materia di processi penali
nei confronti delle alte cariche dello Stato”), poi dichiarato
incostituzionale con sentenza n. 24/2004.
La risposta che fornisce la Corte su questo punto è molto
chiara: “perché vi sia violazione del giudicato costituzionale
è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia
di una norma già dichiarata incostituzionale. Nel caso di
specie, il legislatore ha introdotto una disposizione che
non riproduce un'altra disposizione dichiarata incostituzionale,
né fa a quest'ultima rinvio. La disposizione presenta, invece,
significative novità normative”. Il legislatore, infatti,
non è un completo sprovveduto, e di fronte alla bocciatura
del “Lodo Schifani” si è basato sulla citata sentenza n. 24/2004
per creare un nuovo “Lodo”, compiendo quindi diverse correzioni
rispetto al precedente. Posto quindi che ci troviamo di fronte
ad una norma diversa rispetto al precedente “Lodo”, va ora
capito se le correzioni apportate sono tali da poter dire
che la nuova norma sia costituzionalmente legittima; ed infatti,
l’argomento immediatamente successivo di cui si occupa la
Corte concerne la idoneità o meno della legge ordinaria, a
disporre la sospensione del processo penale instaurato nei
confronti delle alte cariche dello Stato.
Va
infatti precisato che il legislatore, avendo a disposizione
due strumenti, la legge ordinaria e la legge costituzionale,
ha optato per la prima: la Consulta si chiede allora se tale
alternativa fosse effettivamente esistente, o se invece il
legislatore avrebbe necessariamente dovuto disciplinare la
materia attraverso una legge costituzionale. La differenza
tra le due tipologie di legge, che potrebbe apparire al lettore
come puramente terminologica, risulta invece molto concreta
se si considerano le differenti maggioranze necessarie per
approvare una legge ordinaria (di cui agli artt. 70 ss. Cost.)
ed una legge costituzionale (di cui all’art. 138 Cost.), oltre
al fatto che una legge costituzionale si colloca nella medesima
posizione gerarchica della Costituzione, ed ha quindi una
“forza” maggiore rispetto alla legge ordinaria.
Il
lettore deve infatti tenere in considerazione che al fine
di approvare una legge ordinaria è semplicemente richiesta
l’approvazione della stessa, a maggioranza semplice, da parte
sia della Camera dei Deputati che del Senato della Repubblica;
ben diverso, invece, è il procedimento di approvazione di
una legge costituzionale, la quale, proprio in ragione del
fatto che la sua forza è uguale a quella della Costituzione,
richiede ben due deliberazioni distanziate tra loro di almeno
tre mesi da parte di ciascuna Camera (ossia due deliberazioni
da parte della Camera e due da parte del Senato), esigendo
inoltre nella seconda votazione, sia di Camera che di Senato,
la maggioranza assoluta dei componenti; ma non solo, in quanto
a meno che nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza
di addirittura i due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
vi è la possibilità per cinquecentomila elettori, cinque Consigli
regionali o un quinto dei membri di una delle due Camere,
di far precedere l’entrata in vigore della norma costituzionale
da un referendum popolare (esattamente come avvenuto per il
referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006).
Si
noti che la particolare procedura per l’approvazione delle
leggi costituzionali è volta a far sì che la Costituzione
possa essere modificata o integrata solo laddove ciò trovi
largo consenso tra i cittadini: è questa una garanzia che
fa sì che la Costituzione venga detta rigida, e che pertanto
non sia modificabile, integrabile o addirittura abrogabile
da una semplice legge ordinaria, la quale, come già segnalato,
è fonte subordinata alla Costituzione, e come tale non può
contenere disposizioni con questa contrastanti.
Chiarita, a grandi linee, la differenza tra legge costituzionale
ed ordinaria, va innanzitutto detto che molti, tra politici
e giornalisti, hanno sin da subito affermato che la Corte
costituzionale, con la citata sentenza n. 24/2004, avesse
implicitamente accolto la tesi secondo cui una norma quale
il “Lodo Schifani” o il “Lodo Alfano” potrebbe benissimo essere
una legge ordinaria. Questa è anche la tesi della difesa;
scrive infatti la Corte: “La difesa della parte privata e
la difesa erariale deducono […] che questioni sostanzialmente
identiche a quelle riferite all'art. 138 Cost. ed oggetto
dei presenti giudizi di costituzionalità sono state già scrutinate
e dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n.
24 del 2004, riguardante l'art. 1 della legge n. 140 del 2003,
del tutto analogo, sul punto, al censurato art. 1 della legge
n. 124 del 2008.”
La Consulta, tuttavia, respinge con forza le illazioni circa
un suo implicito pronunciamento in favore dell’idoneità della
legge ordinaria, ed afferma: “è indubbio che la Corte non
si è pronunciata sul punto. La sentenza n. 24 del 2004, infatti,
non esamina in alcun passo la questione dell'idoneità della
legge ordinaria ad introdurre la suddetta sospensione processuale.
In secondo luogo, non si può ritenere che tale sentenza contenga
un giudicato implicito sul punto. Ciò perché, quando si è
in presenza di questioni tra loro autonome per l'insussistenza
di un nesso di pregiudizialità, rientra nei poteri di questa
Corte stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine
con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite
le altre”. Sebbene questo punto possa sembrare di poco interesse,
va detto che sono ancora in molti, tra opinionisti e politici,
ad affermare che la Corte costituzionale “ha smentito se stessa”;
cosa che invece, come il lettore può evincere dalle parole
stesse della Consulta, non risulta assolutamente essere vera.
Accertato
dunque che con la sentenza sul “Lodo Schifani” la Corte costituzionale
non si era espressa circa l’idoneità o meno di una legge ordinaria
per poter prevedere sospensioni dei processi penali per le
alte cariche dello Stato, il punto va ora chiarito. A tal
proposito va capito se tutte le prerogative (o immunità in
senso lato) di organi costituzionali devono essere stabilite
con norme di rango costituzionale. Va innanzitutto chiarito,
con parole semplici, cos’è una prerogativa. La prerogativa
è un istituto, potremmo dire uno strumento, diretto a garantire
e tutelare lo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali
attraverso la protezione dei titolari delle cariche ad essi
connesse; si tratta di specifiche protezioni delle persone
munite di status costituzionali, tali da sottrarre queste
persone all'applicazione delle regole ordinarie al fine di
garantire l'esercizio della loro importante funzione, e dunque
derogatorie rispetto al principio di uguaglianza dei cittadini.
A
questo punto qualche lettore potrebbe sobbalzare sulla sedia
e dire: ma come, io sapevo che la Corte costituzionale ha
bocciato il “Lodo Alfano” perché vìola il principio di uguaglianza,
e adesso leggo qui che deroghe a questo principio sono possibili?!
Ebbene sì, deroghe al principio di uguaglianza sono possibili,
nonché previste dalla Costituzione stessa (si veda, a titolo
d’esempio, l’art. 90 Cost.); ma attenzione: come la stessa
Corte afferma, le prerogative previste dalla Costituzione
sono “frutto di un particolare bilanciamento e assetto di
interessi costituzionali”; sono cioè necessarie, “fisiologiche”
dice la Corte, al buon funzionamento dello Stato.
Ma la domanda è: può il legislatore con legge ordinaria prevedere
nuove prerogative o anche semplicemente estendere quelle già
esistenti? La risposta che dà la Corte è negativa: “il legislatore
ordinario, in tema di prerogative (e cioè di immunità intese
in senso ampio), può intervenire solo per attuare […] il dettato
costituzionale, essendogli preclusa ogni eventuale integrazione
o estensione di tale dettato”. Dunque le prerogative di organi
aventi rilievo costituzionale non possono essere introdotte
con legge ordinaria.
È
ora però necessario capire se il “Lodo Alfano” costituisce
o meno una prerogativa. Posto
che la ratio, ovverosia lo scopo, della norma è quella di
proteggere le funzioni proprie dei titolari di alcuni organi
costituzionali (per un approfondimento su questo aspetto si
veda il lungo punto 7.3.2.1 delle considerazioni in diritto,
qui non riportato poiché di facile lettura e comprensione),
resta da accertare se la sospensione disciplinata dal “Lodo”
deroghi al principio di uguaglianza creando una disparità
di trattamento, la quale, come abbiamo poc’anzi visto, è l’ulteriore
caratteristica delle prerogative. La risposta della Corte
costituzionale non può che essere, anche su questo punto,
affermativa. Ciò in considerazione del fatto che il “Lodo
Alfano”, dice la Corte, “si applica solo a favore dei titolari
di quattro alte cariche dello Stato, con riferimento ai processi
instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a
tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi
e, in particolare, ai reati extrafunzionali, cioè estranei
alle attività inerenti alla carica”.
Ma
la Corte va oltre. La sentenza, infatti, non parla solo di
“evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto
a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che
la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose”:
la violazione del principio di uguaglianza è ravvisata anche
con specifico riferimento alle alte cariche dello Stato prese
in considerazione dal “Lodo”,ossia, lo ricordo, il Presidente
della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente
della Camera ed il Presidente del Senato.
Tale violazione è dovuta da un lato al fatto che le cariche
in questione sono tra loro disomogenee (sia per fonti di investitura
che per natura delle loro funzioni), e quindi non risulta
giustificata una loro parità di trattamento quanto alle prerogative;
dall’altro, non è giustificata nemmeno la disparità di trattamento
tra i Presidenti e i componenti dei rispettivi organi costituzionali,
e ciò sia dal punto di vista delle immunità (Presidente del
Consiglio e ministri sono indistintamente soggetti all’art.
96 Cost., così come Presidenti delle Camere e parlamentari
sono soggetti alla disciplina uniforme dell’art. 68), sia
dal punto di vista delle funzioni loro assegnate: la Costituzione
attribuisce “rispettivamente, alle Camere e al Governo, e
non ai loro Presidenti, la funzione legislativa (art. 70 Cost.)
e la funzione di indirizzo politico ed amministrativo (art.
95 Cost.). Non è, infatti, configurabile una preminenza del
Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri,
perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo
del Governo, ma si limita a mantenerne l'unità, promuovendo
e coordinando l'attività dei ministri e ricopre, perciò, una
posizione tradizionalmente definita di primus inter pares.”
Detto ciò, si capisce molto bene come nel “Lodo Alfano” sussistano
“entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali,
con conseguente inidoneità della legge ordinaria” ad attribuire
alle suddette alte cariche “un eccezionale ed innovativo status
protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali
sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale”.
Ecco dunque spiegato il motivo per il quale la Corte ha ravvisato
l’illegittimità costituzionale del “Lodo” proprio per la violazione
del combinato disposto degli articoli 3 e 138 della Costituzione.
 
Lodo
Alfano: le motivazioni della sentenza (doc)
Dossier
giustizia
|
|