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Addebito
della separazione alla luce della recente giurisprudenza
di
Matteo
Santini e Erika Pigliapoco*
Il testo dell’art 151 cod. civ., nella formulazione pregressa,
anteriore alla riforma del 1975, ammetteva la separazione
personale dei coniugi soltanto per colpa e per altre cause
tassativamente indicate ed identificate nell’adulterio, nel
volontario abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie
gravi, condanna penale e nonchè nella non fissata residenza.
Alla
luce della precedente normativa, separazione e colpa costituivano,
difatti, un connubio quasi indissolubile. Una volta svincolata,
con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione
dal concetto di colpa, a cui, per ragioni di ordine sociale
e culturale, veniva irrimediabilmente associata, vennero poste
le basi per delineare il nuovo istituto “dell’addebito della
separazione”. Quale effetto di tale novella legislativa, l’attuale
formulazione dell’art 151 cod civ distingue la domanda di
separazione personale dei coniugi, che trova la sua disciplina
al primo comma di tale norma, dalla domanda di addebito prevista
al secondo comma.
Scelta
del legislatore della riforma, condivisibile, sotto molteplici
e rilevanti profili. Se, difatti, la dichiarazione personale
dei coniugi presuppone l’accertamento di fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare
grave pregiudizio all’educazione della prole, e ciò, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi
(Cass 00/8106), condicio sine qua non, ai fini della dichiarazione
di addebito, è, invece, il comportamento posto in essere da
uno dei due coniugi in contrasto con i doveri che derivano
dal matrimonio. Nonostante
la responsabilità dei nubendi non costituisca più un presupposto
indefettibile della pronuncia di separazione giudiziale, il
suo accertamento,ad oggi, è necessario, invece, per la declaratoria
di addebitabilità dal momento che“ il giudice, pronunciando
la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze
e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la
separazione in considerazione del suo comportamento contrario
ai doveri che derivano dal matrimonio.”(art 151 comma 2 cod.civ.).
In termini sostanziali ciò significa affermare l’esistenza
di un rapporto di accessorietà dell’addebito alla pronuncia
di separazione dei coniugi. In termini processuali ciò significa,
come ha avuto modo di chiarire la stessa Corte di Cassazione,
con una recente pronuncia, che la domanda di addebito deve
essere riconosciuta come autonoma e che“l’iniziativa di un
coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della
separazione all’altro coniuge..non è mera deduzione difensiva
o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la
domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice
deve essere inserita nell’atto introduttivo del giudizio,
esorbitando dalla stessa “emendatio belli” consentita in corso
di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai
tempi e modi delle riconvenzionale.” (Cass n 2818, 8 febbraio
2006).
“L’istituto dell’addebito di separazione” si pone, per unanime
di giurisprudenza e dottrina, dunque, come una mera variante
dell’accertamento dell’improseguibilità della convivenza,
alla stregua di una modalità accessoria ed eventuale, accertabile
ove ne ricorrano le circostanze: essa presuppone l’espressa
domanda di parte (Cass. 6 settembre 1985 n. 4639) e il riscontro
da parte del giudice di “un comportamento contrario ai doveri
che derivano dal matrimonio”. Tali doveri sono, in primis,
quelli indicati all’art 143 cod civ, il quale espressamente
afferma che dal matrimonio derivano gli obblighi di fedeltà,
assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse
della famiglia e coabitazione, nonché, il medesimo dato normativo
pone, come fonte di doveri, il concetto di parità dei coniugi,
di cui all’art 29 della Costituzione.
L’elencazione ivi contenuta non è da considerarsi, tuttavia,
come tassativa: ulteriori doveri, la cui violazione rileva
ai fini dell’addebito, possono trarsi da altre norme del sistema,
senza considerare, che, quale settore vivo del diritto, le
pronunce della giurisprudenza più recenti se, da un lato,
hanno assecondato le mutevoli esigenze che la delicatezza
della materia pone, dall’altro, hanno sciolto emblematici
dubbi circa l’estensione dell’applicazione dell’istituto de
quo. Non ogni inadempienza, alla luce delle recenti pronunce
giurisprudenziali, difatti, causa l’addebito della separazione;
occorrono piuttosto violazioni di un certo peso e rilievo.
La condotta del nubendo che viola i propri doveri coniugali
rileva solo che assuma una certa gravità ed osservato, in
ogni caso, il requisito della imputabilità inteso quale immediata
riferibilità al comportamento volontario e cosciente di una
persona capace di intendere e volere.
Rilevante a tal proposito la Sentenza della Cassazione n 3168
del 30 marzo del 1994 laddove dispone che “ correttamente
viene pronunziata separazione senza addebito allorchè non
sia raggiunta la prova che da parte di uno o di entrambi i
coniugi sia tenuto un comportamento volontario e consapevole
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero che la
condotta posta in essere dall’uno o dall’altro, per la sua
gravità, abbia determinato o contribuito a determinare una
situazione di intollerabilità dell’ulteriore convivenza”.
Il giudice è pertanto chiamato a valutare il comportamento
di entrambi i coniugi per il tramite di una valutazione globale
e comparativa delle rispettive condotte “onde verificare se
il comportamento dell’uno non possa trovare piena giustificazione
nelle provocazioni insite in quello dell’altro” (Cass 21 agosto
1997 n. 78179). Tuttavia, a tal proposito, si deve rilevare
come la stessa giurisprudenza abbia individuato, di recente,
un limite insuperabile a tale valutazione comparativa che
ricorre in tutti quei casi in cui la reazione costituisca
una trasgressione di precise norme di carattere imperativo
inerenti l’ordine familiare, non suscettibili di deroghe,
in quanto poste a tutela di beni e di diritti fondamentali
della persona del coniuge.
La questione è di centrale importanza ed è stata oggetto di
una recente pronuncia del 27 maggio 2008, n. 13827 ai sensi
della quale "... ove i fatti accertati a carico di un coniuge
costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed
inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti
fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità
fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando
quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque
necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi
sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione
e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono
anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non
può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei
confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere".
Si rileva, inoltre, come molte pronunce di addebito nella
giurisprudenza meno recente trovassero fondamento nella violazione
dell’obbligo di fedeltà coniugale. Il concetto di fedeltà,
infatti, anche se talvolta inteso in maniera restrittiva,
come mero dovere di astensione da atti sessuali con persona
diversa dal coniuge, fu concepito, dopo la riforma del 1975,
come l’obbligo coniugale di più largo spettro, perché profondamente
ancorato, nell’impegno solennemente assunto, con le nozze,
dai nubendi di non tradire la fiducia reciproca.
Tale
ricostruzione deve ritenersi, alla luce delle recenti pronunce
giurisprudenziali, ormai anacronistica, avendo la Cassazione,
da ultimo con sentenza del 19 marzo 2009, affermato il principio
secondo cui la separazione non può essere addebitata al coniuge
infedele, qualora l’incidenza del tradimento sulla relazione
coniugale non abbia spiegato effetti negativi sull’unità familiare
e qualora la relazione sia giunta alla rottura per il concorrere
di altri motivi, come avviene allorquando “il giudice accerti
la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto,
dovuta al comportamento dell’altro coniuge - il suo tacere
in merito alla sua impotentia generandi - ovvero ad altre
ragioni e comunque del tutto autonoma ed indipendente dalla
successiva violazione de dovere di fedeltà”. Oggi, pertanto,
si deve rilevare come l’infedeltà non sia presupposto sufficiente
per ottenere la pronuncia di addebito, essendo parimenti necessario
che essa sia stata causa della fine dell’unione tra i coniugi
secondo un rapporto di causalità stringente e diretto tra
infedeltà ed intolleranza della convivenza.
Con
riguardo all’estensione della copertura temporale delle condotte
rilevanti ai fini dell’addebito, la giurisprudenza degli ultimi
anni si è resa responsabile di un ampliamento importante di
tale ambito disponendo che "il comportamento tenuto dal coniuge
successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi
immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo,
in sè, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità
della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della
dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca
una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta
pregressa". (Cass., n. 17710 del 2005).
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Avv. Matteo Santini, Dott.ssa Erika Pigliapoco,
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