Osservatorio sulla legalita' e sui diritti
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28 ottobre 2009
tutti gli speciali

Scuole confessionali e liberta' di espressione per la Corte dei diritti
di Gabriella Mira Marq*

Il 20 ottobre la Corte dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione degli articoli 10 (liberta' di espressione) e 6§1 (diritto ad un processo equo) della Convenzione europea per il caso di un docente di Filosofia del Diritto non confermato nell'incarico presso la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore per aver espresso posizioni in contrasto con la dottrina cattolica e successivamente, secondo la Corte, non adeguatamente tutelato giudiziariamente nel nostro Paese.

La sentenza e' interessante non soltanto perche' interviene a chiarire questioni che nel nostro Paese si presentano in varie occasioni per via del Concordato Stato-Chiesa cattolica e per via della crescente presenza di altre scuole confessionali (alle quali talora si vogliono applicare principi opposti), ma anche perche' lambisce la questione dell'insegnamento religioso a scuola e infine perche' ribadisce alcuni principi per quanto riguarda le ragioni che uno Stato puo' addurre per giustificare la limitazione della liberta' di espressione.

Il docente aveva insegnato per vent'anni, con contratto rinnovato annualmente, presso l'ateneo lombardo mentre era docente della medesima disciplina anche a Firenze. In occasione del concorso per l'anno accademico 1998-1999, cui si candidava, il ricorrente aveva sostenuto un colloquio informale con un rappresentante della Congregazione per l'Educazione cattolica. Successivamente, una lettera indirizzata all'Universita' dalla Congregazione comunicava che alcune posizioni del docente erano nettamente in contrasto con la dottrina cattolica e che "nel rispetto della verita', del bene degli studenti e di quello dell'Universita'", il ricorrente non doveva piu' insegnare in seno a quell'Ateneo. Il Consiglio della Facolta' di Diritto, constatando che il Vaticano non aveva dato il suo beneplacito al contratto con il docente, decideva di non prendere in considerazione la candidatura di quest'ultimo.

Nel corso della riunione, il preside dava lettura della lettera di un docente assente, e che - pur prendendo atto del parere della Congregazione per quanto di sua competenza - esprimeva al docente respinto la sua solidarieta', rammaricandosi che la Facolta' non intendesse rinnovare la sua fiducia ad un insegnante di grande apertura culturale ed umana. Altri due docenti si associavano a tale dichiarazione, ma la Facolta' esprimeva all'unanimita' la sua decisione di non prendere in considerazione la domanda del docente. Una mozione che invitava il preside di Facolta' a chiarire in dettaglio i motivi per cui il docente fosse stato respinto, messa ai voti, otteneva dieci si', dodici no e un astenuto.

Con ricorso al TAR, il docente interessato chiedeva l'annullamento della decisione della Facolta', ritenendo il parere della Congregazione per l'Educazione cattolica una violazione costituzionale e una violazione al suo diritto all'uguaglianza, alla sua liberta' di insegnamento ed alla sua liberta' religiosa. Ma il ricorso veniva respinto citando fra l'altro il Concordato e spiegando l'impossibilita' per il Tribunale amministrativo di esaminare la legittimita' costituzionale dell'atto di uno Stato straniero quale e' il Vaticano. Anche il Consiglio di Stato rigettava il ricorso del docente.

L'articolo 10.3 dell'Accordo di revisione del Concordato, dispone che "Le nomine dei professori dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore (...) siano subordinate al gradimento, sotto l'aspetto religioso, dell'autorita' ecclesiastica competente", comma che era stato oggetto di un parere della Corte Costituzionale, secondo il quale "la creazione di universita' libere, di tipo confessionale o riferite ad una data ideologia, non sono in contraddizione con l'articolo 33 della Costituzione" in quanto "la liberta' di insegnamento dei professori, pienamente garantita nelle universita' statali, in quelle private" e' soggetta a delle limitazioni necessarie alla realizzazione delle loro finalita' e "la liberta' di una universita' sarebbe violata se essa non potesse scegliere i suoi professori sulla base della valutazione della loro personalita' o anche se non potesse rescindere un contratto allorquando le posizioni religiose o ideologiche del docente contraddicessero quelle professate dall'universita' medesima".

Peraltro la direttiva 78/2000/CE afferma che "Gli Stati membri possono prevedere che una differenza di trattamento fondata sulla religione o le convinzioni non costituisca una discriminazione allorquando, in ragione della natura di una attivita' professionale o delle condizioni del suo esercizio, la caratteristica in oggetto costituisca una esigenza professionale essenziale e determinante, sempre che l'obiettivo sia legittimo e che l'esigenza sia proporzionata(...) con riguardo all'etica dell'organizzazione".

La Corte europea ha tuttavia ritenuto che la decisione del Consiglio di facolta' di non prendere in esame la candidatura del ricorrente costituisse una "ingerenza" nel diritto alla liberta' di espressione garantitogli dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, perche' - anche se l'aspetto religioso poteva essere considerato un requisito professionale e in tal senso la decisione del Consiglio di facolta' poteva essere ispirata dalla legittima intenzione di proteggere un diritto di terzi - "la liberta' di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una societa' democratica, una delle condizioni primordiali del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno". In base al paragrafo 2, essa si sostanzia non soltanto per le "informazioni" e le "idee" accolte con favore e considerate inoffensive e indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: cosi', argomenta la Corte, vogliono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza il quale non si puo' parlare di societa' democratica.

L'aggettivo "necessario" utilizzato in questi casi - spiegano i giudici europei - indica poi un "bisogno sociale imperioso". In base alla volonta' del Consiglio d'Europa di garantire l'indipendenza dell'insegnamento accademico, la Corte di Strasburgo ritiene che per garantire una protezione adeguata alla liberta' di espressione occorre che le motivazioni delle limitazioni ad essa siano spiegate e sia possibile metterle in discussione, cosa che non era avvenuta quando il Consiglio di facolta' aveva deciso di bocciare la proposta di fornire al docente un chiarimento delle ragioni del parere della Congregazione vaticana, limitandosi a prendere atto della sintetica dichiarazione di quest'ultima. In mancanza, sottolinea la Corte, la verifica della correttezza di tali procedure amministrative spetta al Tribunale amministrativo.

In precedenti pronunce, infatti, la Corte europea aveva stabilito che si hanno violazioni della liberta' di espressione quando le ragioni adotte alla sua limitazione sono vaghe e manca una motivazione dettagliata di esse per la mancanza di un controllo giurisdizionale adeguato. Nello specifico caso, se al docente fossero state spiegate quali sue posizioni erano incompatibili con a dottrina della Chiesa, egli avrebbe potuto contestarle ma anche comprendere in che modo tali aspetti fossero collegati con la sua attivita' di docente, e in mancanza di tale passaggio si sarebbe dovuto procedere a tale chiarimento in Tribunale.

Alla decisione del Tribunale europeo, presa con 7 voti contro 1, si registra un parere in dissenso del giudice spagnolo. La Corte ha stabilito anche il pagamento dei danni morali al ricorrente.

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