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Scuole
confessionali e liberta' di espressione per la Corte dei diritti
di
Gabriella Mira Marq*
Il
20 ottobre la Corte dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia
per violazione degli articoli 10 (liberta' di espressione)
e 6§1 (diritto ad un processo equo) della Convenzione europea
per il caso di un docente di Filosofia del Diritto non confermato
nell'incarico presso la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita'
cattolica del Sacro Cuore per aver espresso posizioni in contrasto
con la dottrina cattolica e successivamente, secondo la Corte,
non adeguatamente tutelato giudiziariamente nel nostro Paese.
La
sentenza e' interessante non soltanto perche' interviene a
chiarire questioni che nel nostro Paese si presentano in varie
occasioni per via del Concordato Stato-Chiesa cattolica e
per via della crescente presenza di altre scuole confessionali
(alle quali talora si vogliono applicare principi opposti),
ma anche perche' lambisce la questione dell'insegnamento religioso
a scuola e infine perche' ribadisce alcuni principi per quanto
riguarda le ragioni che uno Stato puo' addurre per giustificare
la limitazione della liberta' di espressione.
Il
docente aveva insegnato per vent'anni, con contratto rinnovato
annualmente, presso l'ateneo lombardo mentre era docente della
medesima disciplina anche a Firenze. In occasione del concorso
per l'anno accademico 1998-1999, cui si candidava, il ricorrente
aveva sostenuto un colloquio informale con un rappresentante
della Congregazione per l'Educazione cattolica. Successivamente,
una lettera indirizzata all'Universita' dalla Congregazione
comunicava che alcune posizioni del docente erano nettamente
in contrasto con la dottrina cattolica e che "nel rispetto
della verita', del bene degli studenti e di quello dell'Universita'",
il ricorrente non doveva piu' insegnare in seno a quell'Ateneo.
Il Consiglio della Facolta' di Diritto, constatando che il
Vaticano non aveva dato il suo beneplacito al contratto con
il docente, decideva di non prendere in considerazione la
candidatura di quest'ultimo.
Nel
corso della riunione, il preside dava lettura della lettera
di un docente assente, e che - pur prendendo atto del parere
della Congregazione per quanto di sua competenza - esprimeva
al docente respinto la sua solidarieta', rammaricandosi che
la Facolta' non intendesse rinnovare la sua fiducia ad un
insegnante di grande apertura culturale ed umana. Altri due
docenti si associavano a tale dichiarazione, ma la Facolta'
esprimeva all'unanimita' la sua decisione di non prendere
in considerazione la domanda del docente. Una mozione che
invitava il preside di Facolta' a chiarire in dettaglio i
motivi per cui il docente fosse stato respinto, messa ai voti,
otteneva dieci si', dodici no e un astenuto.
Con ricorso al TAR, il docente interessato chiedeva l'annullamento
della decisione della Facolta', ritenendo il parere della
Congregazione per l'Educazione cattolica una violazione costituzionale
e una violazione al suo diritto all'uguaglianza, alla sua
liberta' di insegnamento ed alla sua liberta' religiosa. Ma
il ricorso veniva respinto citando fra l'altro il Concordato
e spiegando l'impossibilita' per il Tribunale amministrativo
di esaminare la legittimita' costituzionale dell'atto di uno
Stato straniero quale e' il Vaticano. Anche il Consiglio di
Stato rigettava il ricorso del docente.
L'articolo 10.3 dell'Accordo di revisione del Concordato,
dispone che "Le nomine dei professori dell'Universita' Cattolica
del Sacro Cuore (...) siano subordinate al gradimento, sotto
l'aspetto religioso, dell'autorita' ecclesiastica competente",
comma che era stato oggetto di un parere della Corte Costituzionale,
secondo il quale "la creazione di universita' libere, di tipo
confessionale o riferite ad una data ideologia, non sono in
contraddizione con l'articolo 33 della Costituzione" in quanto
"la liberta' di insegnamento dei professori, pienamente garantita
nelle universita' statali, in quelle private" e' soggetta
a delle limitazioni necessarie alla realizzazione delle loro
finalita' e "la liberta' di una universita' sarebbe violata
se essa non potesse scegliere i suoi professori sulla base
della valutazione della loro personalita' o anche se non potesse
rescindere un contratto allorquando le posizioni religiose
o ideologiche del docente contraddicessero quelle professate
dall'universita' medesima".
Peraltro
la direttiva 78/2000/CE afferma che "Gli Stati membri possono
prevedere che una differenza di trattamento fondata sulla
religione o le convinzioni non costituisca una discriminazione
allorquando, in ragione della natura di una attivita' professionale
o delle condizioni del suo esercizio, la caratteristica in
oggetto costituisca una esigenza professionale essenziale
e determinante, sempre che l'obiettivo sia legittimo e che
l'esigenza sia proporzionata(...) con riguardo all'etica dell'organizzazione".
La
Corte europea ha tuttavia ritenuto che la decisione del Consiglio
di facolta' di non prendere in esame la candidatura del ricorrente
costituisse una "ingerenza" nel diritto alla liberta' di espressione
garantitogli dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, perche'
- anche se l'aspetto religioso poteva essere considerato un
requisito professionale e in tal senso la decisione del Consiglio
di facolta' poteva essere ispirata dalla legittima intenzione
di proteggere un diritto di terzi - "la liberta' di espressione
costituisce uno dei fondamenti essenziali di una societa'
democratica, una delle condizioni primordiali del suo progresso
e dello sviluppo di ciascuno". In base al paragrafo 2, essa
si sostanzia non soltanto per le "informazioni" e le "idee"
accolte con favore e considerate inoffensive e indifferenti,
ma anche per quelle che urtano, scioccano o inquietano: cosi',
argomenta la Corte, vogliono il pluralismo, la tolleranza
e lo spirito di apertura senza il quale non si puo' parlare
di societa' democratica.
L'aggettivo "necessario" utilizzato in questi casi - spiegano
i giudici europei - indica poi un "bisogno sociale imperioso".
In base alla volonta' del Consiglio d'Europa di garantire
l'indipendenza dell'insegnamento accademico, la Corte di Strasburgo
ritiene che per garantire una protezione adeguata alla liberta'
di espressione occorre che le motivazioni delle limitazioni
ad essa siano spiegate e sia possibile metterle in discussione,
cosa che non era avvenuta quando il Consiglio di facolta'
aveva deciso di bocciare la proposta di fornire al docente
un chiarimento delle ragioni del parere della Congregazione
vaticana, limitandosi a prendere atto della sintetica dichiarazione
di quest'ultima. In mancanza, sottolinea la Corte, la verifica
della correttezza di tali procedure amministrative spetta
al Tribunale amministrativo.
In
precedenti pronunce, infatti, la Corte europea aveva stabilito
che si hanno violazioni della liberta' di espressione quando
le ragioni adotte alla sua limitazione sono vaghe e manca
una motivazione dettagliata di esse per la mancanza di un
controllo giurisdizionale adeguato. Nello specifico caso,
se al docente fossero state spiegate quali sue posizioni erano
incompatibili con a dottrina della Chiesa, egli avrebbe potuto
contestarle ma anche comprendere in che modo tali aspetti
fossero collegati con la sua attivita' di docente, e in mancanza
di tale passaggio si sarebbe dovuto procedere a tale chiarimento
in Tribunale.
Alla
decisione del Tribunale europeo, presa con 7 voti contro 1,
si registra un parere in dissenso del giudice spagnolo. La
Corte ha stabilito anche il pagamento dei danni morali al
ricorrente.
 
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