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Propaganda
elettorale mafiosa : pdl , nuovo testo in Commissione
di
Tamara Gallera
Il
13 ottobre la Commissione Giustizia della Camera ha continuato
l'esame del pdl "Disposizioni concernenti il divieto
di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte
a misure di prevenzione", che riunisce i progetti di
legge degli onn Angela Napoli (PdL), Sabina Rossa e Oliverio
(PD), Oliverio, Misiti (IDV) e Occhiuto (UdC).
Nella
precedente seduta il relatore ha presentato una nuova proposta
di testo unificato, nella quale sono stati recepiti i rilievi
emersi nel corso del dibattito in Commissione con riferimento
alla precedente proposta. Angela Napoli (PdL), relatore, ha
sottolineato che nella nuova proposta di testo unificato sono
presenti taluni errori materiali, relativi alla formulazione
dell'articolo 1, che appare opportuno correggere subito, anziché
nella successiva fase emendativa. In particolare, all'articolo
1, capoverso, la parola «indiziati» dovrebbe essere sostituita
con la parola «imputati».
Presente
per il governo, il sottosegretario Giacomo Caliendo (magistrato),
ha rilevato che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo,
all'articolo 1, capoverso, occorrerebbe precisare che è fatto
divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale ai
soggetti sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
(cioe' la dicitura presente nel testo originario). In questo
modo si renderebbe più uniforme, anche sotto il profilo formale,
la formulazione degli articoli 1 e 2.
Il
presidente ha autorizzato il relatore a presentare una ulteriore
nuova proposta di testo unificato, nella quale potranno essere
apportate le opportune correzioni ed eventuali integrazioni.
Angela Napoli, relatore, anche accogliendo l'osservazione
del rappresentante del Governo, ha formulato una ulteriore
nuova proposta di testo unificato, che qui riportiamo:
Art.
1. 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «5-quater. Ai soggetti indiziati di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni,
comunque localmente denominate, che perseguono finalità o
agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni
di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se sottoposti
a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto
di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla
legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante
qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in
pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente
o indirettamente.»
Art. 2. 1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo
1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale,
e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti
con la reclusione da due a cinque anni.
Art.
3. 1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato
incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e
non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza
ne delibera la decadenza.
2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della
sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3
e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza,
passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo
di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento
dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.
L'Osservatorio,
che concorda con la proposta di indicare sempre come soggetti
dell'azione i sorvegiati speciali di pubblica sicurezza, che
sono chiaramente individuabili e che per la loro condizione
sono gia' sottoposti a sorveglianza, si augura che le successive
modifiche del testo non lo snaturino.
 
Dossier
mafia e antimafia
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