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Separazione
e divorzio : ripartizione delle spese per i figli
di
Matteo
Santini*
Il tema delicato della regolamentazione dei rapporti tra i
figli minori ed i genitori in sede di separazione e divorzio
trova la sua disciplina negli artt 155 e ss del c.c. il cui
testo attuale discende dalla L. n 54/2006 di “Disposizioni
in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli.” Si tratta di un intervento normativo importante
e senza precedenti quello del 2006 che ha radicalmente innovato
la materia dell’affidamento dei figli minori nelle ipotesi,
sempre più ricorrenti nella odierna società civile, di inoltro
e pendenza di procedimenti tesi a far caducare il vincolo
matrimoniale dei rispettivi genitori.
Per
espressa previsione del comma 2 art 4 della legge richiamata,
inoltre, le nuove regole si applicano non soltanto ai casi
di separazione dei coniugi ma anche alle procedure miranti
allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili ed
alla dichiarazione di nullità del matrimonio. La dottrina
e la giurisprudenza, in via unanime, hanno parlato, al riguardo,
del compimento di una vera e propria “rivoluzione copernicana”
che ha ridisegnato le linee dei rapporti tra genitori e prole
minorenne nelle situazioni di patologia del rapporto matrimoniale:
l’affidamento monogenitoriale, prediletto ed adottato con
costanza fino a tempi recenti, è stato superato dalla proclamazione
del nuovo “principio di bigenitorialità” di cui l’affido condiviso
costituisce la pedissequa attuazione.
Per effetto della nuova normativa l’interesse morale e materiale
della prole, quale principio cardine del vecchio testo dell’art
155 si è eretto allo status di diritto autonomo, facente capo
alla prole, di “…mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi (genitori), di ricevere cura, educazione
e istruzione da entrambi…”.
Decisive
sono le implicazioni concrete scaturenti dai nuovi art 155
e ss del cod. civ. Nella prassi odierna, difatti, la sentenza
di separazione del giudice, quale prima conferma giudiziale
di interruzione della communio coniugalis, in pedissequa osservanza
delle indicazioni del nuovo articolo 155 c.c. , è chiamata
a stabilire non soltanto i tempi e le modalità della presenza
dei figli presso ciascun genitore, ma anche la misura e il
modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al loro mantenimento,
cura, istruzione e alla loro educazione.
Costituisce
difatti principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione,
ribadito con forza nella nota sentenza n. 6197 del 22/03/05,
come “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha
diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di
vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia
ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza
(Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Si ribadisce inoltre
come il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed
educazione, secondo il testo dell'art. 147 c.c., imponga ai
genitori, anche in caso di separazione o divorzio, “di far
fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili
al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto
abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza
morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando
la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica,
idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione...”.
E
qui le tensioni della coppia e i vecchi mai sopiti dissapori
tornano in superficie. In questo stadio si appalesano tutte
le difficoltà in ordine alla divisione delle spese. In assenza
di accordi tra entrambi i genitori, il giudice statuisce con
suo provvedimento che ciascuno di essi dovrà provvedere al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito; e se necessario, ordina la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità,
da determinare considerando
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore” .(comma 4 dell’art 155 cod.civ.)
Nella sentenza di separazione è inoltre spesso contenuto,
di seguito alla determinazione dell’assegno, il riferimento
ad ulteriori oneri economici e relativi alle spese cosidette
straordinarie: normalmente prevedendo l’addebito delle stesse
al 50%.” in capo al coniuge non affidatario (o non collocatario).
Orbene,
occorre da subito sottolineare che non esiste alcuna indicazione
precisa né tantomeno una certa elencazione che consenta di
individuare con sufficiente determinatezza gli indici di tale
impegno economico per spese straordinarie. In merito, l’interpretazione
giurisprudenziale fa da maestra e conduce a qualificare straordinarie
le spese che non rientrano nella corresponsione mensile imposta
dal giudice, in quanto scaturenti da “necessità occasionali”
o imprevedibili, frutto in ogni caso di reali e talvolta imprevedibili
esigenze della prole. “Le spese riguardanti il sostentamento
e le cure ordinarie relative, tra l’altro a prestazioni sanitarie
mutuabili, sono ricomprese nell’assegno corrisposto mensilmente
a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario,
mentre le spese determinate da eventi eccezionali della vita,
comprese quelle riguardanti la salute, laddove al contrario
si tratti di prestazioni sanitarie non mutuabili rientrano
tra quelle straordinarie (Tribunale di Bologna, Cass. Sezione
I, sentenza 7 aprile 2005 n. 925).
La rilevanza della decisione da cui nasce l’obbligo di corresponsione
di una spesa straordinaria segna un discrimine importante:
fermo il limite “della necessità e della congruenza” solo
in caso di scelte decisive sulla vita del minore (ad es. sottoposizione
ad un intervento chirurgico, scelta dell’ indirizzo religioso
o della scuola da frequentare) il coniuge non affidatario
è titolare di un potere di veto, in ogni altra ipotesi sarà
sic et simpliciter tenuto a coprirne il carico nella misura
percentuale stabilita dal giudice. “..
Laddove
le spese straordinarie non siano diretta conseguenza di scelte
di notevole rilevanza operate nell’interesse del minore, il
genitore non affidatario ne è tenuto al pagamento, senza diritto
di intervenire nel processo decisionale che ha portato alla
formazione della spesa, sempre che le erogazioni non superano
i limiti della necessità e della congruenza. Al contrario,
ove le spese straordinarie trovino il proprio fondamento in
decisioni di particolare importanza, il genitore non affidatario
ha diritto ad essere coinvolto a tali scelte… “.(cfr: sent
n. 925 del 2005). Con l’unico appunto ulteriore per cui, alla
luce della riforma introdotta con legge n. 54/2006, “genitore
non affidatario”deve ritenersi il genitore presso cui la prole
non coabita in via stabile.
Qualora
il giudice non abbia egli stesso regolato nella sentenza la
divisione delle spese straordinarie è dovere dei genitori
farsi carico di regolare i rispettivi obblighi trovando un
accordo nell’interesse della prole in ossequio al combinato
disposto degli art 147 e 148 del cod.civ. Tuttavia a tal proposito,
con una recente sentenza del 2004, il Tribunale ha avuto modo
di statuire in ordine all’inammissibilità di convenzioni e
accordi tra gli ex coniugi, in sede di divorzio, che contengano
la richiesta al giudice di omologare in via preventiva una
“autorizzazione generale ad affrontare in futuro spese di
entità imprecisata per il figlio di cui esigere poi il rimborso
dall’altro genitore.”
Nessun
accordo preventivo potrà pertanto stabilire criteri e misura
delle somme dovute a titolo di spese straordinarie essendo
comprovata la loro connaturata imprevedibilità. Rimane
per contro certo il fatto che nelle ipotesi in cui nè parti
né il giudice non abbiano previsto le spese di natura straordinaria
in sede giudiziale, l’assegno mensile di mantenimento sarà
considerato comprensivo anche delle stesse. Soltanto il ricorso
al Tribunale ex art 710 c.p.c. potrà risolvere la situazione
tramite la pronuncia del giudice di modifica dei provvedimenti
già emanati e la statuizione sulla misura secondo cui le spese
straordinarie dovranno ripartirsi tra i genitori.
*
avvocato del Foro di Roma
 
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