Trascrizione
in Italia delle sentenze di divorzio ottenute all'estero
di
Matteo
Santini e Maddalena Martino*
Nel corso degli ultimi anni, il matrimonio e, conseguentemente,
il divorzio tra soggetti aventi una diversa cittadinanza è
divenuto un fenomeno in continuo e costante aumento e, per
tale motivo, è con grande sollievo che, il 31 dicembre 1996,
si è accolta l'entrate in vigore il Titolo IV della Legge
n. 218 del 31 maggio 1995, con la quale è stata approvata
la “Riforma del sistema Italiano di diritto internazionale
privato”. Esso concerne il riconoscimento di sentenze e provvedimenti
stranieri di volontaria giurisdizione.
Prima
dell’entrata in vigore della normativa in parola, le pronunce
di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse da Tribunali
e Corti stranieri avevano efficacia nel territorio italiano
solamente a seguito della delibazione della Corte d’Appello,
che le riconosceva come valide attraverso l'emissione di una
sentenza che veniva successivamente trascritta nei registri
dello stato civile del Comune competente. In conformità del
principio della circolazione internazionale dei provvedimenti
giudiziari, con la legge n. 218, il riconoscimento di quelle
sentenze e quei provvedimenti stranieri che possiedono determinati
requisiti è divenuto automatico.
La
normativa di riferimento nell’applicazione della normativa
di cui trattasi è la Circolare n. 1/50/FG/29(96)1227 del 7
gennaio 1997, attraverso la quale il Ministero della Giustizia
ha stabilito ufficialmente come l’Ufficiale dello Stato Civile,
qualora rilevi la sussistenza delle condizioni stabilite dalla
legge per il riconoscimento, possa procedere con la trascrizione.
Qualora, invece, i requisiti dovessero mancare, l'Ufficiale
di Stato Civile deve rivolgersi alla Procura della Repubblica,
le cui determinazioni dovranno poi essere eseguite.
All'uopo,
la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9085 del 6 giugno
2003 ha ribadito come gli Ufficiali dello Stato Civile, ai
quali siano stati presentati sentenze o provvedimenti di volontaria
giurisdizione per la trascrizione, iscrizione o annotazione
nei registri dello Stato Civile, di investire, quando ritengano
le summenzionate pronunce mancanti dei requisiti per il riconoscimento
dell’ordinamento interno debbano rivolgersi al Procuratore
della Repubblica. Alle Corti di Appello italiane, quindi,
è rimasta una competenza residuale in ordine ai requisiti
di riconoscimento in caso di mancata ottemperanza o di contestazione
attraverso un'azione di mero accertamento (art. 67 della Legge
218).
Prima
di procedere a verificare i requisiti sostanziali necessari
affinchè la sentenza sia riconosciuta come efficace in Italia,
l’Ufficiale dello Stato Civile deve però accertare che essa
sia: pervenuta in copia autentica; debitamente legalizzata
dall'Autorità consolare italiana o diplomatica con sede nello
Stato in cui il provvedimento è stato emanato; munita della
traduzione giurata in lingua italiana; pervenuta in forma
integrale. La mancanza di uno solo dei summenzionati requisiti
formali dà titolo all'Ufficiale di Stato Civile per non procedere
alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 64, 65 e 66
della Legge 218.
Per
quanto concerne la trascrizione, essa dovrà essere richiesta
dal soggetto interessato all’Ufficiale dello Stato Civile
nei cui registri risulti trascritto il matrimonio, personalmente,
attraverso l’Autorità consolare italiana ovvero tramite un
legale munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata
dallo stesso legale. Una volta provveduto alla verifica formale
della pronuncia giurisdizionale ed accertata la legittimità
della richiesta di trascrizione, l’Ufficiale dello Stato Civile
procederà alla valutazione di tutti i requisiti e delle condizioni
sostanziali previste dalla Legge 218/1995. In particolare,
ai sensi dell’art. 64, dovrà accertare che:
“a)
il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa
secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri
dell’ordinamento italiano. (In pratica, è necessaria la sussistenza
di almeno una delle seguenti condizioni: il coniuge convenuto
era residente nello Stato dove è stata pronunciata la sentenza;
uno dei coniugi era cittadino di quello Stato; il matrimonio
era stato celebrato in quello Stato.
b)
L’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza
del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge
del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati
i diritti essenziali della difesa.
c)
Le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del
luogo ove si è svolto il processo o la contumacia è stata
dichiarata in conformità a tale legge.
d)
Essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in
cui è stata pronunziata.
e)
Essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice
italiano passata in giudicato. f) Non pende un processo davanti
a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse
parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
g) Le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine
pubblico.”
L'approfondimento di tale ultima questione merita particolare
attenzione in quanto trattasi di verificare l’eventuale violazione
di norme di diritto interno. In pratica, la pronuncia straniera
non deve contenere disposizioni inconciliabili con i canoni
essenziali cui si ispira l’ordinamento italiano, ovvero con
le regole fondamentali che definiscono la struttura dei singoli
istituti giuridici e che abbiano un impatto concreto contrastante
con i princìpi fondanti l'ordinamento giuridico italiano.
I casi più eclatanti di contrarietà all'ordine pubblico concernono,
ad esempio, la dignità della persona, che potrebbe risultare
offesa nell’eventualità di un ripudio.
In sostanza, qualsivoglia violazione delle norme imperative
ed inderogabili dell’ordinamento italiano rappresenta contrarietà
all’ordine pubblico. Come
ritenuto da copiosa giurisprudenza, essendo il fine della
legge quello di accertare la impossibilità di riconciliazione
fra coniugi, non è ritenuta contraria all’ordine pubblico
la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice straniero
dopo un periodo di separazione inferiore ai tre anni ove l'autorità
giudiziaria competente abbia debitamente accertato tale impossibilità,
anche dopo un periodo di separazione inferiore a quella prevista
dalla legge.
L’Ufficiale dello Stato Civile che accerti la sussistenza
delle predette condizioni, può, quindi, procedere alla trascrizione
della sentenza ed agli adempimenti che ne conseguono altrimenti
deve trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. Il
Procuratore può esprimere il proprio parere favorevole alla
trascrizione, nel qual caso l’Ufficiale dello Stato Civile
trascriverà la sentenza dandone comunicazione all’interessato
ovvero comunicare che non può essere data esecuzione alla
richiesta di riconoscimento, nel qual caso, l’Ufficiale dello
Stato Civile comunicherà ufficialmente all’interessato il
provvedimento di diniego indicando la motivazione e l’avvertenza
che potrà essere richiesto alla Corte d’Appello competente
l’accertamento dei requisiti del riconoscimento.
L’art.
2 della Legge 218, tuttavia, dispone la prevalenza delle convenzioni
internazionali, le cui norme sono prioritarie rispetto alla
legge e, pertanto, le sentenze dei Tribunali ecclesiastici
in materia di nullità del matrimonio concordatario dovranno
necessariamente essere oggetto di delibazione da parte della
Corte d’Appello in quanto non rientranti nella disciplina
di cui all’art. 64. Infatti trattasi di sentenze emesse da
uno Stato straniero, lo Stato della Città del Vaticano, con
il quale l’Italia ha stipulato una convenzione internazionale,
il Concordato Lateranense del 1929, così come modificato dall’accordo
del 1984, ratificato con la legge n. 121/1985. Ne consegue
che l’Ufficiale dello Stato Civile non potrà riconoscere automaticamente
la sentenza ecclesiastica trascrivendola direttamente nei
registri dello Stato Civile, ma trascriverà la sentenza della
Corte d’Appello mediante la quale la sentenza ecclesiastica
sarà stata delibata (art. 63, comma 2°, lettera h del nuovo
Regolamento dello Stato Civile).
Per
quanto concerne la decorrenza degli effetti della sentenza
che viene automaticamente riconosciuta dall’Ufficiale dello
Stato Civile, occorre evidenziare come la sentenza straniera
produca effetti dal momento in cui è passata in giudicato
all’estero e non dalla data della trascrizione in Italia.
Da ultimo, per quanto concerne gli Stati membri dell'Unione
Europea, la materia contemplata dall'art. 65 della L. 218/1995,
coincide in larga misura con quella di cui al Regolamento
CE 2201/2003, denominato Bruxelles II, relativo alla competenza,
al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale che,
all'art. 21, dispone come le decisioni pronunciate in uno
Stato membro siano riconosciute negli altri Stati membri senza
che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento che ne
riesamini il merito.
L'automaticità del riconoscimento vale altresì ai fine dell'aggiornamento
delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato Membro anche
qualora si tratti di decisioni di divorzio, separazione personale
dei coniugi o annullamento del matrimonio non ancora definitive.
*
avvocati del Foro di Roma
Dossier
diritti
|