29 giugno 2009

 
     

Invalidita' civile e nuova normativa
di avv. Margherita Corriere*

Il 26 giugno 2009 è stato approvato il decreto legge cosiddetto anticrisi, che, tra l'altro, andrà a modificare la normativa relativa al riconoscimento dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità, conferendo all'INPS nuove competenze.

Ecco in particolare cosa prevede l'articolo di questo decreto che si intitola: "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile" e che diventerà legge se il decreto sopracitato verrà convertito in legge nel testo attuale:

1- La domanda di accertamento degli stadi invalidanti La domanda di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità, sordomutismo), di accertamento dell'handicap (Legge 104/1992) e della disabilità (Legge 68/1999), dal primo gennaio 2010, verrà presentata esclusivamente all'INPS che provvederà alla sua comunicazione, per via telematica, all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, la quale disporrà la convocazione del cittadino istante.

2- La Commissione accertatrice L'accertamento degli stati invalidanti verrà espletato da una specifica Commissione presente in ogni Azienda Sanitaria, integrata con un medico dell'INPS. L'accertamento definitivo rimarrà di pertinenza dell'INPS.

3. - La valutazione delle minorazioni civili Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della Salute nominerà una Commissione con il compito di "aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità già approvate con Decreto del 5 febbraio 1992 (...)."
Rammentiamo che attualmente le Commissioni di accertamento e le Commissioni di verifica INPS, per valutare le minorazioni civili, applicano le modalità e le tabelle riportate nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992.

4. - La concessione delle provvidenze economiche L'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 attribuiva alle Regioni la concessione delle provvidenze economiche; una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti sanitari per l'erogazione delle provvidenze economiche, cominciava l'iter per la loro concessione che prevedeva un'istruttoria su determinati requisiti (reddito personale, ricovero); infine il decreto di concessione veniva inviato all'INPS per l'erogazione delle provvidenze.
La nuova normativa prevede che un accordo quadro fra Ministero della Salute e la Conferenza Stato - Regioni trasferirà definitivamente le competenze sulla concessione delle provvidenze economiche all'INPS. L'accordo dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

5. - Il ricorso Attualmente avverso i verbali delle Commissioni e contro la mancata concessione delle provvidenze economiche si può promuove esclusivamente ricorso davanti al Giudice del Lavoro. Infatti non è più previsto il ricorso amministrativo, né è ammissibile presentare richiesta di riesame in autotutela. Successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge anticrisi, non solo l'INPS sarà l'unica controparte in giudizio, ma, quando il Giudice nominerà un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare e valutare l'effettiva condizione sanitaria del cittadino che promuove ricorso, tale consulente dovrà obbligatoriamente essere affiancato da un medico INPS nell'espletamento di tutte le indagini peritali.

Adesso la parola passa alla Camera, che dovrà approvare o meno tale decreto-legge entro 60 giorni. L'Osservatorio seguirà con interesse tutto l'iter e ne informerà tempestivamente i cittadini, atteso che si tratta di una normativa molto importante e fondamentale per milioni di persone diversamente abili.

* Componente del Comitato Tecnico-Giuridico Osservatorio sulla Legalità ed i Diritti Onlus

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