28 maggio 2009

 
     

Stalking : novita' della legislazione penale e diritto comparato
di Margherita Corriere*

La legge 23 aprile 2009 n. 38 introduce in Italia il reato di stalking. La parola "stalking" deriva dal linguaggio della caccia e letteralmente significa "fare la posta". Questa definizione, benché sia la più semplice fra le tante enunciate da diversi studiosi , sembra la più consona al comportamento tipico del molestatore assillante che è quello di seguire assiduamente la vittima nei suoi movimenti o, meglio ancora, meglio "appostarsi" per non perderla di vista in tutti i momenti della sua vita.

Si parla di stalking nel momento in cui sussistono una serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza dell'altro, alla ricerca di un contatto e di una forzata comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata, impaurita da tali attenzioni o comportamenti. Seguendo tale definizione, per sussistere la fattispecie di stalking necessita la presenza di:

1. un attore - lo stalker - che individua una persona nei confronti della quale sviluppa un'intensa polarizzazione ideo - affettiva.

2. una serie reiterata di comportamenti con carattere di sorveglianza e/o di assillante comunicazione e/o di asfissiante ricerca di contatto con l'altro.

3. la persona individuata dal molestatore - definita stalking victim - che percepisce soggettivamente come intrusivi e fastidiosi tali comportamenti, avvertendoli con un complessivo senso di minaccia e di paura.

La legge 23 aprile 2009, n. 38,con cui è stato convertito il decreto-legge n. 11/2009, ha introdotto in Italia il reato di stalking. Tutto ciò pone l'Italia al passo con gli altri Paesi che hanno già legiferato in materia da diversi anni ( stati del Common law ). Si è sentita la necessità di introdurre la nuova figura di reato come tutela per le vittime di molestie insistenti ed incessanti la cui conseguenza, nella maggior parte dei casi, si può estrinsecare in violenze sessuali oppure omicidi. Da una recente ricerca risulta che su 300 crimini commessi tra partner o ex partner, l'88% ha come vittima le donne e nel 39% dei casi, si tratta di crimini annunciati, poiché si consumano dopo un periodo più o meno lungo di molestie.

La scelta del Legislatore di creare questa apposita fattispecie di reato consiste nel tentativo di offrire una forte ed efficace risposta giuridica nei confronti di quelle molestie assillanti che, per la continuità ed il particolare accanimento con il quale vengono perpetrate, si concretano in una vera e propria forma di violenza psicologica, tale da compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto che la patisce. L'articolo 7 della nuova legge , precisamente, così recita:
"Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente: "art. 612-bis (Atti persecutori). -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla metà se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
".

Il bene giuridico tutelato dal Legislatore è la libertà morale dell'individuo, vale a dire, la libertà di autodeterminazione del soggetto. L'illecito in esame è caratterizzato da tre elementi costitutivi: la condotta tipica del reo, la reiterazione di tale condotta e l'insorgenza di un particolare grave e perdurante stato d'animo nella vittima. Andiamo ad analizzarli:

1 - la condotta illecita deve essere caratterizzata da minacce o molestie; rammentiamo che sussistono le minacce quando il reo prospetti alla vittima un male ingiusto futuro, in modo tale da turbarle gravemente la sua tranquillità; le molestie si ravvisano, invece, quando venga alterato in modo fastidioso l'equilibrio psichico di una persona di normale raziocinio.

2- la condotta così tipicizzata da molestie o minacce deve essere reiterata nel tempo e non può determinarsi con un o due soli atti.

3- l'azione illecita deve causare nella vittima un grave disagio psicologico che si estrinseca in un grave e persistente stato di ansia o di paura, oppure in un fondato timore per l'incolumità propria, dei prossimi congiunti o di altra persona a cui si è affettivamente legati o in una forzata alterazione determinante della propria vita quotidiana e delle proprie abitudini normali di vita.

Il grave disagio psichico deve intendersi nell'insorgenza di quelle forme patologiche caratterizzate da stress di tipo clinicamente definito grave e persistente. È certo che lo stato d'animo della vittima deve essere valutato clinicamente ed obiettivamente, in concreto, in base a tutti gli elementi che caratterizzano la fattispecie e deve essere riferito ex ante, con riguardo alla valutazione di una persona media. Sarà sicuramente compito di consulenze e relazioni peritali di psicologi, criminologi e psichiatri precisare e stabilire, sul piano dell'effetto della condotta, quando è più o meno configurabile lo stato di ansia e di paura nel soggetto passivo.

A tal punto corre obbligo fare una riflessione: certamente per esaminare e analizzare la fattispecie concreta, al fine di valutarne la rilevanza penale è di grande importanza l'apporto della figura dello psicologo o psichiatra, che valuti se, obiettivamente, un certo comportamento minaccioso o molesto reiterato, possa effettivamente provocare o meno quegli effetti lesivi necessari per la sussistenza del reato di stalking su una persona munita di normale raziocinio. Le consulenze psichiatriche giocheranno una carta molto importante nell'iter processuale; sorge allora spontaneo chiedersi: "Ma se lo stalker - ossia il molestatore assillante - è una persona facoltosa che non bada a spese e può disporre degli strizzacervello' più all'avanguardia del momento, mentre la vittima non ha le possibilità del supporto di un proprio consulente, che faccia valere i suoi interessi, potrà essere veramente fatta giustizia, oppure la vittima sarà tale non una ma ben due volte ed ancora peggio durante un processo in cui brillanti consulenti del presunto reo la descriveranno come personalità mitomane, con gravi turbe psichiche o assillata da manie di persecuzioni?!!".

Sarà molto difficile in questi casi che la vittima possa dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, di essere stata oggetto di stalking. È per questo che, a mio giudizio, non basta l'istituzione di un numero verde per supportare e coadiuvare le vittime di tale reato, ma è necessaria una task force di specialisti (psicologi, psichiatri, criminologi, investigatori) che in concreto siano loro di ausilio nel provare la rilevanza penale dello specifico fatto.

Ma c'è da evidenziare, altresì, che è importante effettuare accurate indagini e che non si formulino mai giudizi sommari, gridando ed inveendo allo stalker, quando non ci sono i presupposti del reato. Rammentiamo che sono in gioco delle vite, la loro dignità, i loro fondamentali diritti ed è bene che il presunto innocente rimanga tale sino all'esito del giudizio, senza farsi prendere da spasmodiche e dannose voglie di sbattere "il mostro" in prima pagina per fare lo scoop.

È doverosa anche una riflessione: come soleva sostenere Fiodor Dostojevskj " la prima vittima di un reato è chi l'ha commesso". Orbene, si è certi che basti il carcere per far diminuire i reati di stalking? Ritengo proprio di no, in quanto è essenziale soprattutto adoperare quelle misure idonee per curare lo stalker da se stesso, da quella personalità deviata che lo porta incontrollabilmente a compiere reiterate molestie o minacce nei confronti di una determinata persona. Non bisogna solamente punire lo stalker, ma soprattutto curarlo, rimuovere dal suo io più inconscio quelle "scorie" che lo inducono a mettere in moto il piano diabolico delle molestie e delle minacce assillanti. Il carcere non basta; può servire a renderlo sicuramente più incattivito, ma non lo curerà da se stesso e dai mali interiori del suo ego malato. Rammentiamo che ogni deviante - come lo stalker - è patologico sociale e come tale va curato.

Ma andiamo avanti con l'analisi del reato di stalking: l'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo; la condotta del reo deve essere connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà e coscienza di porre in essere quelle tipiche condotte (minacce o molestie) reiterate provocando alla vittima uno degli eventi lesivi previsti dalla norma. Il dolo del reo è contraddistinto dalla rappresentazione specifica che a seguito della reiterazione seriale delle condotte delittuose si causerà nella vittima uno degli accadimenti lesivi tipici considerati dalla normativa.

L'articolo 8 della legge in esame prevede poi, in particolare, che, sino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis c.p. la persona offesa può avanzare richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta viene trasmessa senza ritardo al questore, che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo e si procede d'ufficio per tale reato quando il fatto e' commesso da soggetto già ammonito. Nel caso che ci occupa è stato trasferito sul piano penale un concetto che è nato ed è stato studiato in altri ambiti scientifici, quali la sociologia, la criminologia e la psichiatria forense, che ci insegnano come il termine di stalking o sindrome del molestatore assillante, connota un insieme di comportamenti fastidiosi, intimidatori, persecutori nei confronti della vittima tali da provocare nella stessa un grave e perdurante disagio psichico.

Da diverse parti la norma è stata criticata per aver creato una fattispecie penale che difetterebbe di determinatezza a causa della descrizione piuttosto evanescente o non particolarmente tassativa della condotta incriminata. Ma c'è da obiettare che il nostro legislatore in campo penale ha previsto ben altre fattispecie a forma libera: basti pensare a quella di omicidio, in cui non si può tipizzare in maniera determinata la condotta penalmente rilevante, atteso che innumerevoli possono essere le condotte conditio sine qua non della morte di una persona. Ed anche per quanto riguarda lo stalking molteplici possono essere in concreto le condotte vessatorie , moleste e minacciose tali da limitare la libertà morale della vittima: il volerli a tutti i costi far rientrare in un ambito circoscritto di condotte avrebbe limitato l'ambito effettivo di applicazione della normativa, lasciando senza sanzione penale parecchi casi di stalking.

D'altra parte la lesione del bene giuridico tutelato non è un semplice archetipo dell'ermeneutica e non è un mero concetto trascendentale, ma un elemento fondamentale , in quanto caratterizza la stessa tipicità del fatto.

Ed invero, come nel nostro caso, la determinatezza e l'analiticità della fattispecie penale si deducono da elementi diversi dalla caratterizzazione tipica della condotta. Ed è pertanto proprio la lesione che assurge ad elemento cruciale nella determinazione del fatto tipico, caratterizzandolo e strutturandolo in termini tassativi e dettagliati e qualificando la condotta del soggetto, la quale sarà punibile solo quando presenta i lineamenti di una minaccia o di una molestia altamente lesiva.

Il Tribunale del Riesame di Bari ha operato una delle primissime applicazioni del neonato art. 612-bis c.p., evidenziando che tale figura delittuosa si distingue dalle altre per la circostanza che le condotte del denunciato sono reiterate ed ingenerano un fondato timore di un male grave nella vittima . È interessante anche fa una disquisizione sul concetto di stalking e sulle sue radici nella tradizione del Common law. Ecco, pertanto, il testo integrale dell'ordinanza n. 347 / 2009 emessa dal Tribunale del Riesame di Bari , in appendice alla prima parte della mia relazione.

(continua >)

* avvocato cassazionista esperto in diritto di famiglia e dei minori, responsabile provinciale dell'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti per Cosenza / Relazione al Convegno: Violenze sul partner e stalking dell'Osservatorio sulla legalità e sui diritti Onlus - Cosenza, 16 maggio '2009.

Atti del convegno sullo stalking

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