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18 marzo 2009
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Danno
esistenziale dopo la sentenza delle Sezioni unite civili 26972/08 Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n 26972/08, suddividono i danni risarcibili in due categorie: patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c., affermando che il danno morale e il danno esistenziale non possono considerarsi più come autonome categorie di danno. Va comunque specificato che tanto il danno morale, qualificato come "sofferenza morale", che il danno esistenziale, denominato dalla Cassazione "pregiudizio di natura esistenziale", vanno indubbiamente risarciti, come "danno non patrimoniale" in determinati casi: 1) In presenza di reato (anche solo astrattamene configurabile) andrà risarcito sempre e comunque il danno morale, nonché quello esistenziale ove siano provati pregiudizi di natura esistenziale. 2) In assenza di reato e al di fuori dei casi determinati dalla legge, le Sezioni Unite affermano che i pregiudizi di tipo esistenziale così come il danno morale sono risarcibili, purché conseguenti alla lesione di un "diritto inviolabile della persona, costituzionalmente tutelato". Si evidenzia, altresì, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno morale trova immediato riconoscimento nell'art. 2 della Costituzione che tutela il diritto all'integrità morale dell'uomo (Cass. S.U. n. 1338/2004 richiamata da Cass. n. 29191 del 12/12/2008). Pertanto se ne trae la conclusione che il danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, della sofferenza morale, dei pregiudizi di natura esistenziale, va risarcito totalmente nei casi sopra specificati, dietro l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato, escludendosi - si badi bene - automatismi risarcitori ed eventuali duplicazioni. Il Giudice, inoltre, dovrà rendere molto trasparente il proprio iter logico-argomentativo con idonea ed ineccepibile motivazione (art. 111 Cost.). Dalle prime decisioni di legittimità successive alla sentenza delle S.U - tra cui la sentenza della Cassazione n. 469 del 13 gennaio 2009- si evince che molto si incentra sulla personalizzazione del danno morale con il criterio dell'"equità circostanziata" e si sottolinea e si precisa che "anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale … ". Per la liquidazione del danno non patrimoniale occorre contemperare due contrapposte esigenze: quella di personalizzare il danno al caso concreto e l'altra di giungere a criteri omogenei onde evitare che si producano disparità di trattamento al cospetto di fattispecie similari. Evidenziamo e ribadiamo che, secondo le Sezioni Unite, i pregiudizi di carattere esistenziale, seppure non costituiscono autonoma categoria di danno, vanno anch'essi interamente risarciti. Differentemente del danno morale, costituito dai riflessi "interni" della lesione alla salute, il danno esistenziale è rappresentato dai riflessi "esterni" provocati dalla lesione medesima. Pertanto il pregiudizio esistenziale è un danno-conseguenza, nel senso che va provata non solo la lesione, ma altresì le ripercussioni che quella lesione ha avuto nella vita del danneggiato. Sarà pertanto indispensabile la dimostrazione dell'effettiva ricorrenza di una modificazione negativa della vita della vittima. Conseguente aspetto da rilevare è che il danno esistenziale è diverso caso per caso, in quanto il parametro di riferimento è la persona, quella specifica persona nella sua dimensione esterna, dinamico-relazionale; di conseguenza andrà effettuato un raffronto tra quello che la persona era e faceva prima di subire la lesione e la sua condizione successiva al fatto. Il risarcimento del danno esistenziale va pertanto a ripristinare quelle perdite delle attività realizzatrici della personalità, nella sua proiezione esterna nella società, direttamente provocate dal fatto illecito. Con riguardo alla prova del danno non patrimoniale le Sezioni Unite sostengono che, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del Giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Il danneggiato è comunque onerato dell'allegazione di " tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto". Pertanto il danneggiato dovrà dimostrare - anche e soprattutto mediante prove testimoniali - la propria situazione di fatto prima e dopo la lesione subita. Spetta adesso agli operatori del diritto rendere operativa in toto tale sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione. * avvocato cassazionista, membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio ___________ NB:
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