13 febbraio 2009

 
     

Caso Englaro : alcune riflessioni , la Costituzione, la Cassazione
di avv. Margherita Corriere*

La drammatica vicenda Englaro avrebbe dovuto imporre a noi tutti, a prescindere dalle ideologie e dalle proprie soggettive convinzioni, un silenzioso e composto momento di raccoglimento, ma tanti si sono arrogati il "dovere" di elargire "pillole di saggezza", ignorando e trascurando la tragedia vissuta da quella famiglia: una tragedia iniziata 17 anni fa.

Preliminarmente c'è da chiedersi come può essere ritenuto lecito essere condannati a sopravvivere, ad essere mantenuti artificialmente in vita, mediante trattamento terapeutico e sanitario in un corpo privo di qualsivoglia stato di coscienza e di relazione con il mondo esterno, senza nessuna concreta speranza di guarigione, quando la volontà della persona, prima di cadere in tale stato, era quella di essere totalmente contraria a quegli accanimenti terapeutici finalizzati esclusivamente al mantenimento della persona in uno stato di perenne incoscienza ed estraneità con il mondo esterno.

Ricordiamo che l'articolo 2 della nostra Costituzione riconosce come fondamentali i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui proprio quello alla tutela della dignità umana; orbene il ricorso a forme di accanimento terapeutico può essere considerato lesivo della dignità umana, sebbene finalizzato ad un mero prolungamento artificiale della vita, quando sia accertato in concreto che non possa apportare beneficio alcuno al soggetto in termini di eventuale guarigione e risulti contrario alle disposizioni di volontà del paziente.

Certamente qualcuno potrebbe obiettare che esiste anche l'altro diritto fondamentale che è il diritto alla vita; ma tale diritto spetta in maniera inconfutabile al suo titolare. È bene rammentare anche due altri importanti articoli della nostra Costituzione:

- l'art. 13 che afferma che la libertà personale è inviolabile, tutelando il soggetto da qualunque interferenza esterna sulla gestione del proprio corpo e della propria mente a cui la persona non abbia acconsentito.

- l'art. 32 che sancisce che lo Stato tutela la salute riconoscendola come fondamentale ed imprescindibile diritto del cittadino e della collettività, stabilendo che a nessuno può essere imposto - se non per legge - un determinato trattamento sanitario e che, in ogni caso, la legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Pertanto al diritto alla salute ed a adeguate cure, corrisponde di contro un altro importante diritto inviolabile: il diritto a rifiutare un trattamento sanitario (purché non sussistano motivi di interesse pubblico per la pubblica incolumità).

Certamente, come giustamente osservato dalla Corte di Cassazione, chi versa in stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamentali. Ma succede che accanto a chi ritiene che sia nel proprio interesse essere tenuto comunque in vita artificialmente, il più a lungo possibile, c'è invece chi - come Eluana - "legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitivamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno".

Afferma la Corte che in uno Stato come quello italiano, retto sul pluralismo dei valori e che mette al centro del rapporto paziente/medico il principio di autodeterminazione e la libertà di scelta, quest'ultima non può che essere rispettata in toto. Pertanto l'ordinamento dà e deve dare la possibilità di far sentire la propria voce tramite il proprio rappresentante legale alla persona che, prima di cadere nello stato di assoluta e totale incoscienza tipica dello stato vegetativo permanente abbia manifestato espressamente la totale inaccettabilità dell'idea di un corpo destinato grazie a terapie mediche a sopravvivere alla mente.

Ed infatti la Corte di Cassazione ha fissato il proprio indirizzo con i seguenti principi di diritto, stabilendo che "ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti:

(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;

(b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti,corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona…".

Pertanto, alla luce della normativa vigente e della nostra Carta Costituzionale, ma anche da un punto di vista etico, non dimentichiamo mai di portare autentico rispetto ai nostri simili ed alla loro dignità, che è inviolabile ed indisponibile: non lasciamoci prendere dalla tentazione di emanare sommarie sentenze, come tali ingiuste e banali.

Sentiamoci solidali e vicini alla famiglia Englaro in un rispettoso silenzio.

* membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio

Speciale diritti

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