09 febbraio 2009

 
     

Disabili : maggiore tutela dalla sentenza della Corte Costituzionale
di avv. Margherita Corriere*

Il 30 gennaio scorso è stata depositata una nuova sentenza della Corte Costituzionale, a tutela dei diritti dei disabili gravi e del loro nucleo familiare.

Preliminarmente occorre fare una piccola cronistoria giuridica:
l'articolo 80, comma 2, della legge 388/2000, successivamente richiamato dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha integrato le disposizioni stabilite dalla Legge 53/2000, dando la possibilità ai genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
Successivamente l'articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 aveva abrogato il disposto che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la figlio disabile grave fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni.
Dopo alcuni anni e varie legittime iniziative delle associazioni che tutelano i diritti dei portatori di handicap, tra cui la nostra, la Corte Costituzionale, con sentenza dell'8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. In seguito, la Corte Costituzionale, con la sentenza 18 aprile 2007, n. 158, ha censurato, dichiarandone l'incostituzionalità, la norma che "escludeva dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto - ex art. 433 cod. civ.- all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine". Pertanto veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevedeva la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave.

Ma a quel punto, proprio commentando tale sentenza, l'Osservatorio dei diritti dei disabili aveva evidenziato che c'era ancora un problema molto rilevante di sostanziale iniquità, che ledeva il diritto di uguaglianza ed i diritti fondamentali dei disabili, soprattutto dei figli delle persone portatrici di handicap grave: infatti in una società in cui sono numerosi gli anziani diversamente abili con handicap in situazione di gravità, era anticostituzionale che non spettasse il sacrosanto diritto di usufruire di tali congedi ai figli di genitori gravemente disabili, e quindi ci si attivava affinché venisse modificata la normativa anche in questo senso.

Tantissime sono state le iniziative dell'Osservatorio, come delle altre associazioni che tutelano i disabili, al fine di rimuovere anche questo ostacolo che ancora frapponeva la normativa ad un paritario trattamento di tutti i disabili e dei loro parenti, siano essi genitori, figli, coniugi o fratelli.

Infatti c'erano state molteplici segnalazioni da parte di figli - specialmente conviventi - con genitori portatori di handicap in situazione di gravità, che erano molto preoccupati perché, lavorando, non avevano né il tempo, né pertanto la concreta ed idonea possibilità di accudire e sostenere, sia materialmente che psicologicamente, il proprio padre o la propria madre disabili gravi o gravissimi, rendendosi conto che spesso le persone anziane, in quelle condizioni, hanno, non solo bisogno del supporto di una mera "badante", ma del conforto affettivo e psicologico di un figlio.

Da una stima e da una analisi statistica di tutte le richieste che ci sono pervenute negli ultimi anni gli anziani o - comunque - la fascia dei "genitori portatori di handicap grave" , tra tutti i vari tipi di parenti disabili gravi, una percentuale che si assesta, al momento intorno al 70%, con picchi addirittura superiori all'80% in alcune zone.

Ancora una volta è stata in ogni caso la Corte Costituzionale, ad intervenire con una sentenza molto importante per la dignità dei disabili; infatti con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale della normativa sopracitata anche nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Nella Sentenza, la Corte rileva pertanto che "La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., si pone in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo".

La Corte dichiara pertanto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave." Pertanto, dopo la Sentenza citata anche i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito.

* membro del Comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio

Speciale diritti

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