06 febbraio 2009

 
     

Assicurazione per consulenti finanziari garanzia per i risparmiatori ?
di Davide Battista*

Mentre tutto il resto del mondo rende obbligatoria la consulenza indipendente nelle assicurazioni, l'Italia si prepara a rendere obbligatorie le assicurazioni nella consulenza indipendente...

Nel regolamento sui requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari la norma che solleva i dubbi maggiori è sicuramente l’art.6, sui requisiti patrimoniali, che reca l’obbligo per i consulenti di stipulare una polizza per il rischio professionale. Sponsorship significa una relazione in forza della quale la riconoscibilità e attendibilità di qualcuno dipende da un soggetto sponsor.

Guardando oltre i nostri confini, al contrario, si osserva un movimento culturale ed economico verso un approccio fondamentale ai temi dell’economia e dei mercati finanziari. Lo scopo è quello di ridimensionare le compagnie di assicurazione e la loro azione distorsiva del corretto funzionamento dei mercati e nella società. L'attenzione delle autorità governative e di quelle indipendenti, spinte dalla necessità di superare l’economia degli artifici logico-contabili, mira ad introdurre l’obbligatorietà della figura del "consulente indipendente” nella gestione sia dei fondi assicurativi, pubblici, bancari o istituzionali in genere, sia nell’assistenza alla persona oltre che alle imprese private.

Con la norma su menzionata, l’Italia, invece, anzichè aggiornare le proprie istituzioni, reintrodurrebbe il protagonismo delle compagnie di assicurazione all’interno delle professione del consulente finanziario. L'imposizione di un controllo di fatto delle assicurazioni sulla consulenza finanziaria risulterebbe difficilmente controllabile nel tempo, specie se si considera la dura realtà dei mercati finanziari con cui gli operatori, assicurazioni comprese, sono costretti a misurarsi.

Una struttura come quella in fase di approvazione, in altre parole, "renderebbe opaca e inadeguata la regolamentazione del mercato finanziario italiano specie agli occhi degli investitori e dei potenziali investitori nazionali ed internazionali. Si pensi ad es. ad un potenziale investitore corporate – o istituzionale - con l’intenzione di costituire un trust d’impresa che dovrebbe fare affidamento a dei soggetti [i consulenti] la cui legittimità dipende, ed è discrezionalmente rinnovata, dalle compagnie di vendita di prodotti assicurativi, finanziari in genere, fino a ricomprendere ovviamente anche mutui e altre forme di debito...".

In effetti, si può verosimilmente ritenere che l’azienda della fattispecie in esempio costituirà il predetto trust in un’altra nazione con un differente ordinamento giuridico (oppure non lo costituirà affatto). In pratica, la norma anziché istituire il consulente indipendente, avrebbe il risultato concreto di vietare il consulente indipendente.

D’altra parte, la norma va a prevedere una garanzia patrimoniale inutilmente, sia perché il consulente finanziario è probabilmente tra le poche figure in Italia che, fino ad oggi, offre la maggiore garanzia di prestazione: l’allineamento degli interessi con l’investitore/risparmiatore - che è la principale vera novità imposta dal nuovo assetto dei mercati; sia perchè le persone “non (...) autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti (...) per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti” - art. 3 Direttiva 2004/39/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio. Profili di illegittimità costituzionale verrebbero poi in evidenza.

E’ vero, tuttavia, che alcuni media sostengono la necessità di garanzie patrimoniali personali del consulente nell’ambito della professione di consulente agli investimenti. Al riguardo, però, possibili soluzioni potrebbero essere facilmente trovate nel caso di consulenti finanziari che utilizzino fondi d’investimento per la gestione finanziaria dei propri clienti. Questa circostanza, si ritiene, andrebbe esclusa dalla previsione dell’obbligo di polizza di cui all’art. 6, poichè sarebbero gli strumenti utilizzati [i fondi] ad offrire le garanzie patrimoniali adeguate e non la "polizza del consulente" la cui funzione “sarebbe pedissequa, oltrechè contradittoria".

D’altra parte, la previsione della polizza in oggetto, minerebbe proprio l’unica tutela effettiva del cliente, ovvero la perizia del suo consulente. Infatti, la polizza rappresenterebbe un drastico disincentivo al rigore del consulente, che, in tal modo, potrebbe facilmente evitare di rispondere personalmente delle conseguenze del suo lavoro.

Inoltre, diversi fattori consigliano di evitare polizze di assicurazione, per la copertura dei rischi:

1) La mancanza reale di riparazione del danno. Non esiste conseguenzialità nella liquidazione dal momento in cui si verifica l’evento dannoso. La decisione se liquidare o meno l’importo assicurato dipende dall’accertamento degli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dal contratto e dalla loro coincidenza con ciò che è accaduto nella realtà, storica o ricostruita. Questo accertamento o viene fatto dalla compagnia assicuratrice o da un arbitro o da un giudice. Soltanto in quest’ultimo caso la somma liquidata sarà quanto dovuto, dal momento che negli altri casi bisognerà negoziare la somma con gli interessi della controparte.

2) Una perdita certa e non quantificabile. Per dare un’idea della perdita che si subisce occorre considerare che i costi di una assicurazione non sono mai interamente dichiarati per salvaguardare l’interesse economico generale. Ciò dà una strordinaria capacità alla compagnia di assicurazione di determinare in modo totalmente arbitrario i costi totali che gravano sull’assicurato.

3) Il rischio assicuratore. L’esperienza di oltre 50 anni maturata in tutte le regioni del mondo ed in tutte le condizioni di mercato dimostra che in caso di crisi economica il primo settore a subirne è quello assicurativo. Le società di assicurazione e di riassicurazione, quindi, aumentano le insolvenze e le resistenze proprio nel momento di maggior bisogno. Ciò è dovuto alla incompatibilità strutturale del business assicurativo con quello proprio dell’asset & risk management (conflitto d’interessi), oltre a tutta un’altra serie di inefficienze che sviluppa il settore assicurativo stesso al suo interno ed, esternamente, nel sistema industriale, oltrechè sociale.

4) La presenza diffusa di informazioni gravemente alterate regolarmente prodotte e distribuite. Una informazione corretta difficilmente può essere disponibile in materia di assicurazioni in mancanza di un consulente di professione. La forte penetrazione della comunità assicurativa con le principali istituzioni della società esclude un facile accesso a dati storici e statistici neutri. Oggi le polizze vengono vendute dai protagonisti principali della nostra società come normale attività parallela in via del tutto ordinaria.

5) Una assicurazione assorbe liquidità inutilmente. I premi vengono versati a fondo perduto, mentre alle forme di accantonamento viene addebitato, all’ingresso, anche oltre il 70% di commissione sull’importo versato.

6) Una assicurazione obbliga al debito. Sottraendo inutilmente liquidità, le assicurazioni obbligano i sottoscrittori a ricorrere a mutui ipotecari e altre forme di prestito al fine di poter finanziare l’operatività quotidiana, al verificarsi del primo inconveniente.

7) La percezione antisociale di una assicurazione. Legare la propria attività alla garanzia apparente offerta da una compagnia assicurativa non solo produce perdite interne, ma aumenta la percezione negativa del business e peggiora gli standard di affidabilità (rischio reputazionale).

8) La surrogabilità dello strumento. Un’assicurazione non è altro che un contratto che ha ad oggetto un fondo d’investimento con oneri ben più gravosi.

* Consulente finanziario agli investimenti indipendente

Speciale mani pulite

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