13 ottobre 2008

 
     

DDL pubblico impiego : presentata questione costituzionalita'
di Mauro W. Giannini

La Camera discutera' nella seduta di domani la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalita' presentata dall'ex ministro Damiano e altri sul disegno di legge delega che prevede norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. I deputati chiedono che non si proveda oltre nell'esame del ddl.

Secondo i presentatori della questione, "la delega legislativa prevista dall'articolo 23, comma 2, in materia di disciplina di misure di tutela a favore di alcune categorie di lavori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'ordine, risulta palesemente in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, sia per la inadeguatezza della definizione dell'oggetto della delega, sia per quanto riguarda la totale assenza dei principi e dei criteri direttivi fissati per l'attuazione della stessa".

Il punto dolente e' che "l'articolo 37, comma 5, prevedendo che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi, appare chiaramente in contrasto con l'articolo articolo 51, primo comma (parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici), e con l'articolo 3 (principio di uguaglianza, in raccordo con il criterio di ragionevolezza) della Costituzione". Insomma, non sarebbe costituzionale prevedere assunzioni su base locale.

"La Corte Costituzionale, infatti, sin dalla sentenza n. 15 del 1960 - spiegano i parlamentari - ha rilevato che, con riferimento alle previsioni degli articoli 3 e 51 della Costituzione, il legislatore non potrebbe, in linea generale, disporre che ai pubblici uffici siano ammessi o ne siano esclusi i residenti in determinate zone del territorio nazionale o i cittadini che siano in determinate condizioni, salvo che tale requisito costituisca indice di una maggiore attitudine ad un determinato ufficio o servizio; parimenti la previsione dell'irrilevanza del punteggio del titolo di studio ai fini della formazione delle graduatorie, si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, in quanto l'assetto complessivo della prova concorsuale non risulterebbe più consono alla sua funzione costituzionale di mezzo di selezione dei candidati più meritevoli e capaci".

Inoltre, per quanto riguarda le controversie di lavoro, "l'articolo 65, disponendo che il controllo giudiziale sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalle «clausole generali» contenute nelle norme di legge relative ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato deve limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore di lavoro o al committente, appare in contrasto con il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge, consacrato dall'articolo 101, secondo comma della Costituzione, ma anche con il principio di cui all'articolo 24 della medesima Carta costituzionale, posto che il diritto delle parti di un rapporto di lavoro di adire il giudice per far valere i diritti che per loro derivano da tale rapporto, implica logicamente il loro diritto a che il giudice riconosca loro i diritti attribuiti dalla legge".

Infine - rilevano i deputati presentatori della questione di costituzionalita' - il comma 3 dell'articolo 65 del testo in discussione, poiche' dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, tenga conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro, ovvero nei contratti individuali di lavoro, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, risulta in contrasto con l'articolo 101 della Costituzione, "laddove tale previsione voglia intendersi come condizionante e vincolante ai fini dell'esercizio della sua determinazione".

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