30 aprile 2008

 
     

Redditi degli Italiani sul web : stop del Garante privacy
di osservatoriosullalegalita.org

Il Garante per la Privacy ha ordinato la sospensione della pubblicazione in internet delle dichiarazioni dei redditi di tutti gli Italiani.

Nella riunione odierna, infatti, il Garante privacy ha svolto una prima valutazione sulla diffusione in Internet dei dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti a cura dell'Agenzia delle entrate. L'Autorita', anche richiamando le sue diverse pronunce sul tema, rileva che per tale forma di diffusione sussistono allo stato evidenti e rilevanti problemi di conformita' con il quadro normativo in materia.

Il Garante ha quindi deciso di chiedere formalmente e con urgenza ulteriori delucidazioni all'Agenzia e l'ha invitata a sospendere nel frattempo la diffusione dei dati in Internet. L'Autorità ha invitato anche i mezzi di informazione a non divulgare i dati estratti dagli elenchi resi disponibili in Internet dall'Agenzia con tali modalita'.

NOTA: Nel parere rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000, il Garante aveva ritenuto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, constatando anche che negli elenchi di cui il Ministero deve disporre annualmente la pubblicazione sono compresi i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a determinate soglie (art. 69, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973).
Con tale parere il Garante ha sottolineato anche che i dati possono essere poi oggetto di ulteriore circolazione a cura dei mezzi di informazione senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati (artt. 12 e 20 legge n. 675/1996). ella medesima circostanza, l'Autorità ha rilevato che il comma 4 del citato art. 69 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. Poiché anche tali fonti sono destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti è da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per la testata che li riproduce dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).
Va rilevato infine che l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge contenuta nel modello di dichiarazione dei redditi reca già l'indicazione che i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria possono essere forniti ai comuni (come avviene in attuazione del citato art. 69), indicazione alla quale l'Autorità, in riferimento ai modelli di dichiarazione per il 2001, chiese peraltro di aggiungere un inciso relativo alla circostanza che taluni dati possono essere pubblicati dal Ministero o presso i comuni.

Il nostro comunicato

Speciale diritti

___________

NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org