10 aprile 2008

 
     

Cassazione : TAR non competente per caso esclusione simbolo DC
di Mauro W. Giannini

Il giudice ordinario e quello amministrativo non sono competenti a decidere sulle controversie attinenti l'ammissibilita' delle liste elettorali, mentre ogni decisione spetta alla Giunta elettorale delle Camere. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Con diverse pronunce emesse martedi', sotto la presidenza del primo presidente Francesco Carbone, la Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento in ordine al difetto assoluto di giurisdizione, sia del giudice ordinario, che del giudice amministrativo, sulle questioni concernenti le operazioni elettorali (comprese quelle relative all'ammissione delle liste), poiche', in forza dell'art. 66 Cost., esse rientrano nella "funzione giurisdizionale esclusiva" delle Camere.

La pronuncia riguarda anche la decisione della Democrazia Cristiana di rivolgersi al TAR Lazio avverso l'esclusione dalle schede elettorali del suo contrassegno ad opera dell'Ufficio elettorale del ministero dell'Interno. Il TAR aveva rigettato l'istanza, poi accolta invece dal Consiglio di Stato. Il ministero, il Senato e l'Ufficio elettorale avevano quindi presentato ricorso in Cassazione, come pure aveva fatto l'UdC, per via della somiglianza fra i simboli.

I supremi giudici hanno anche affermato che non vi e' "un inammissibile vuoto di tutela" per il solo fatto che la giurisdizione competa ad un organo speciale, quale appunto la giunta parlamentare, tento conto, peraltro, che il differimento della tutela ad un momento successivo alle elezioni si correla alle esigenze indifferibili di speditezza del procedimento elettorale imposte dall'art. 61 Cost.

Proprio facendo leva sull'art. 61 Cost., che indica in settanta giorni il termine delle elezione delle nuove Camere dalla fine delle precedenti, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover seguire un iter procedimentale caratterizzato da particolare celerità risultando di tutta evidenza che la "rilevanza costituzionale degli interessi in gioco" non consentirebbe una decisione in tempi tali da determinare "una dilazione delle operazioni elettorali oltre quel termine".

"La vicenda si è conclusa, la matassa ingarbugliata è stata sciolta", ha commentato il sottosegretario al ministero dell'Interno, Alessandro Pajno, aggiungendo che "I giudici in futuro dovranno tenere conto di questo parere della Cassazione, che in termini di principio è il più importante. La vicenda è stata ricondotta nei giusti termini. Se c’è un orientamento prevalente nella giurisprudenza, il cittadino, come il tecnico, sa a cosa può fare riferimento."

Incentrato invece sulle reazioni del leader dell'UdC il commento del segretario della DC Giuseppe Pizza: "L’on. Casini ha perso una buona occasione per tacere e mantenere lo stile che, in un Paese serio, ci si aspetta da un ex Presidente della Camera. Ha perso una buona occasione per non dire una bugia a danno degli elettori e di tutti i democratici cristiani. Avrebbe, infatti, dovuto informare sul fatto che è il Partito dell’On.le Casini ad utilizzare 'illegittimamente' quel simbolo dello Scudo Crociato che il Tribunale di Roma ha assegnato, in via esclusiva ed esecutiva, alla Democrazia Cristiana, di cui è Segretario Giuseppe Pizza".

"Ha perso, infine - conclude Pizza riferendosi sempre a Pierferdinando Casini - una buona occasione per non spacciare per una sua vittoria la decisione della Corte di Cassazione la quale, semmai, ha confermato tutta intera la denuncia che la Democrazia Cristiana ha fatto sull’inaccettabilità del concetto che un funzionario del Ministero degli Interni possa decidere chi debba e non debba partecipare alle elezioni; denunciando, peraltro, la carenza di legislazione in materia".

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