28 dicembre 2008

 
     

Informazione e privacy : proteggere vittime di violenza
di Tara Fernandez

Nel riportare episodi di cronaca, i giornali devono astenersi dal pubblicare dettagli che violino la riservatezza e dignita' delle donne vittime di violenza. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali affrontandoil caso di un quotidiano veneto che aveva dato notizia di un'aggressione e di una violenza sessuale subite da una donna da parte del coniuge da cui era legalmente separata.

Nell'articolo venivano rese note l'identità della vittima, la sua professione e l'indirizzo dove la esercitava, l'indirizzo dove la donna viveva col marito e l'attuale indirizzo con relativa fotografia. La donna si era lamentata, segnalando al Garante, oltre alla violazione della propria dignita', anche il rischio dei danni che la pubblicazione di tali informazioni poteva arrecare alla personalità del figlio minore, nel caso in cui fosse venuto a conoscenza dei fatti tramite i mezzi di informazione.

Con un provvedimento di cui e' stato relatore Mauro Paissan, il Garante ha dichiarato fondata la segnalazione della donna, ribadendo che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare del principio dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Nel caso specifico, l'episodio avrebbe potuto essere documentato correttamente omettendo i riferimenti in grado di portare all'identificazione della vittima del reato, anche in considerazione del fatto che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono soggette ad una rigorosa tutela, anche quando sono trattate nell'ambito di attivita' giornalistica.

Per queste ragioni, l'articolo e' stato pubblicato in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e del Codice deontologico dei giornalisti. Il Garante ha quindi vietato all'editore del quotidiano l'ulteriore pubblicazione delle generalita', della professione unitamente al luogo dove viene esercitata, degli indirizzi e delle foto dell'abitazione della donna.

Sempre in termini di privacy e informazione, va registrata una sentenza della Corte di Cassazione del 18 dicembre, con la quale vengono ritenute violazione della privacy immagini riprese all'interno dell'abitazione di un indagato, anche se vuota. La sentenza - che per il futuro costituisce un forte monito per gli operatori dell'informazione - condanna il pubblico ufficiale che abbia permesso l'accesso alla stampa nell'abitazione privata e quindi le riprese o fotografie.

Speciale libera informazione

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