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17 dicembre 2008
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Corte
UE : dati fiscali , privacy e limiti della liberta' di stampa Il trattamento di dati personali accessibili presso autorità fiscali ai fini della realizzazione di un servizio di SMS che consenta agli utenti di telefoni cellulari di ricevere i dati fiscali di altre persone fisiche può costituire oggetto di una deroga alla protezione dei dati se viene esercitato esclusivamente a scopi giornalistici. Lo ha sancito la Corte europea di giustizia. L'occasione per la precisazione sul rapporto tra la protezione dei dati personali e la liberta' di stampa e' stata una sentenza relativa ad una societa' finlandese che da diversi anni raccoglie, presso le autorità fiscali finlandesi, dati accessibili al pubblico al fine di pubblicare estratti di tali dati, con cadenza annuale, nelle edizioni regionali di un giornale. Tra le informazioni contenute in tali pubblicazioni rientrano nome e cognome di circa 1,2 milioni di persone fisiche aventi un reddito superiore a determinate soglie così come, con un’approssimazione di 100 euro, l’importo del reddito da capitale e da lavoro nonché indicazioni relative all’assoggettamento ad imposta del loro patrimonio. Tali informazioni sono comunicate in forma di elenco alfabetico e classificate per singolo comune e categoria di reddito. La società - alla quale i dati sono stati ceduti sotto forma di CD-ROM - ha stipulato un accordo con una società di telefonia mobile che, per suo conto ha realizzato un servizio di SMS che consente agli utenti di telefoni cellulari di ricevere sul loro telefono, contro pagamento di circa 2 euro, le informazioni pubblicate nel giornale. Su richiesta, i dati personali vengono ritirati dal servizio in questione. In seguito a reclami di privati che lamentavano la violazione della loro vita privata, il Garante della protezione dei dati ha chiesto di vietare alla societa' di continuare a svolgere le attività relative al trattamento di tali dati personali. La Corte amministrativa suprema finlandese ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni sull’esatta interpretazione della direttiva comunitaria 95/46/CE relativa alla protezione dei dati. Essa ha chiesto in sostanza a quali condizioni le attività descritte possano essere considerate come un trattamento di dati effettuato esclusivamente a scopi giornalistici e, pertanto, possano costituire oggetto di deroghe e di limitazioni alla protezione dei dati. Nella sentenza, pronunciata ieri, la Corte rileva che le attività della societa' costituiscono un trattamento di dati personali che rientra nella direttiva 95/46/CE, anche se gli archivi delle pubbliche autorità comprendono solo informazioni già pubblicate in quanto tali nei media. Se così non fosse, rilevano i giudici di Strasburgo, la direttiva verrebbe resa ampiamente superflua. Infatti, agli Stati membri basterebbe far pubblicare determinati dati per eludere la tutela prevista dalla direttiva. Inoltre, la Corte fa presente che gli Stati membri, pur consentendo la libera circolazione dei dati personali, devono garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare la tutela del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento di tali dati. Al fine di conciliare la tutela della vita privata e la libertà di espressione, gli Stati membri sono chiamati a prevedere determinate deroghe o limitazioni alla protezione dei dati, e quindi al diritto fondamentale alla vita privata. È consentito procedere a tali deroghe esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, rientranti nel diritto fondamentale della libertà di espressione e soltanto nei limiti in cui esse risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà di espressione. Onde tener conto dell’importanza riconosciuta alla libertà di espressione in ogni società democratica, da un lato, occorre interpretare in senso ampio le nozioni ad essa correlate, tra cui quella di giornalismo. Dall’altro, la tutela del diritto fondamentale alla vita privata richiede che le deroghe e le limitazioni alla tutela dei dati debbano operare entro i limiti dello stretto necessario. In tale contesto, la Corte considera che attività come quelle svolte dalla societa' e che riguardano dati provenienti da documenti pubblici secondo la normativa nazionale, possono essere qualificate come «attività giornalistiche» qualora siano dirette a divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato. Spetta pertanto alla corte amministrativa suprema valutare se le attività oggetto della causa principale abbiano come unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee. ___________ NB:
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