12 dicembre 2008

 
     

PA : visite fiscali e Costituzione . Bene se Brunetta pensa a modifiche
di Rita Guma

Come associazione per la difesa dei diritti civili accogliamo con piacere la notizia che il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta starebbe studiando «nuove modalità» sui controlli fiscali per i giorni di malattia dei dipendenti pubblici e sarebbe «pronto a rivedere» lo svolgimento attuale, cioe' quello introdotto con l'approvazione in parlamento dell'art. 71 del decreto sulla Pubblica Amministrazione convertito in legge (n.133/08).

In esso infatti, con la giustificazione di voler ridurre le assenze per malattia nella PA e scoprire i 'falsi ammalati' si attua una logica punitiva che a nostro avviso (e in base alla sentenza n.78/1988 Corte Cost) viola i diritti costituzionali dei malati veri. La legge aumenta infatti notevolmente - solo per gli impiegati pubblici e del comparto scuola - la fascia oraria di reperibilita' in casa durante l'assenza per malattia. Mentre per i lavoratori del settore privato essa e' dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per gli impiegati pubblici assenti per malattia diventa 8-20, con una sola ora di intervallo a pranzo. A cio' si aggiungano le trattenute - pari a circa un terzo dello stipendio, salvo eccezioni - per i primi 10 giorni di ciascun episodio di malattia.

Tutto cio' viola gli artt. 3- 13- 32 e 38 (1) della Costituzione. L'ammalato infatti - viene discriminato per legge rispetto all'ammalato del settore privato, - viene "messo agli arresti domiciliari" per l'intero periodo di malattia, - non puo' uscire per soddisfare bisogni primari (spesa, medicine, visite dal medico non urgenti, passeggiate prescritte dal medico e necessarie per curare molte patologie o per evitare l'insorgenza di complicazioni dovute alla sedentarieta', visto che i CCNL della PA vietano di uscire nelle fasce di reperibilita' anche con autorizzazione del medico e giustificano solo visite urgenti) - non puo' riposare tranquillo a nessuna ora del giorno, ove viva solo, nel timore di non sentire arrivare il medico fiscale e non potersi giustificare dopo.

Inoltre - se soggetto a piu' episodi di malattia nel corso dell'anno, talora magari per condizioni di insalubrita' degli ambienti di lavoro o per il fatto di essere a contatto con il pubblico e quindi piu' soggetto al contagio - l'impiegato viene di fatto privato del sostentamento e sotto questo aspetto puo' anche essere indotto ad evitare di astenersi dal lavoro o a rientrare anticipatamente al lavoro, trascurando cosi' la salute e mettendo a repentaglio la salute di colleghi ed utenti in caso di malattie contagiose.

A tale ultimo proposito, ed in merito alla durata delle fasce orarie di reperibilita', e' molto interessante verificare il parere della Consulta espresso nella sentenza n.78/1988 Corte Cost (relativo all'incostituzionalita' di altra norma precedente, ma che ben si attaglia ad alcune disposizioni della nuova legge). Essa conferma il nostro parere sull'incostituzionalita' della modifica varata dal governo sia in ordine all'aspetto orario che a quello economico.

La Consulta evidenzia infatti che "Costituisce certamente indice di buona amministrazione l'espletamento... di controlli diretti ad accertare la sussistenza del rischio presupposto dell'erogazione assistenziale e previdenziale, l'attuazione delle misure predisposte dalla legge perchè i detti controlli risultino veramente efficaci e siano realizzate le finalità indicate, e la richiesta della cooperazione degli stessi beneficiari. La citata norma non è manifestamente irrazionale allorchè prevede la decadenza dal trattamento di malattia nella misura fissa ed uguale per tutti di dieci giorni da parte dello stesso per l'inosservanza del non gravoso onere della reperibilità alla visita medica di controllo, attesa anche la possibilità data allo stesso lavoratore di addurre a giustificazione della irreperibilità un motivo serio ed apprezzabile". Quindi la Corte ritiene giusti i controlli in una fascia oraria "non gravosa", ovvero quella precedente alla estensione all'intera giornata introdotta da Brunetta, ma implicitamente afferma che detta fascia non deve essere gravosa.

"E', invece, certamente irrazionale nella parte in cui prevede anche la perdita del trattamento economico nella misura del 50% per i giorni successivi per tutta la durata della malattia - continua la Corte - Anzitutto perchè anche questa decadenza é legata allo stesso fatto (irreperibilità non giustificata alla visita medica di controllo) la cui valenza e rilevanza sociale, invece, naturalmente diminuisce con il passar del tempo. Inoltre, perchè siccome connessa alla durata della malattia, che varia da lavoratore a lavoratore, la perdita del trattamento non risulta uguale per tutti come invece lo é per la prima parte, pur rimanendo sempre come conseguenza di un medesimo comportamento". Si puo' quindi desumere che non e' accettabile ridurre lo stipendio con i criteri introdotti da Brunetta, i quali penalizzano i lavoratori che hanno malattie di breve durata ma frequenti rispetto a chi ha un solo episodio di lunga durata.

Infine, prosegue la Consulta "essendo la durata della malattia incerta ed indeterminata, potendo anche essere molto lunga, sussiste il pericolo che la perdita del trattamento economico di malattia, sia pure per la metà, diventi troppo gravosa e lo stesso trattamento non risulti più adeguato alle esigenze di vita del lavoratore che, invece, versa in uno stato di bisogno il quale, di contro, si aggrava sempre di più per il protrarsi della sospensione dell'attività lavorativa a causa della malattia e della corresponsione della retribuzione. Sicchè il relativo diritto costituzionalmente riconosciuto risulta eccessivamente compresso e gravemente leso. Questa Corte, invece, ha più volte affermato (sentt. n. 67/75 e n. 91/76) che é tassativa la erogazione dell'indennità di malattia destinata a coprire il danno subito dal lavoratore ammalato, costretto a non prestare l'attività lavorativa dalla quale ritrae i mezzi necessari per soddisfare le esigenze di vita e che, in caso di malattia, il sistema delle assicurazioni sociali deve garantire a tutti i lavoratori il trattamento assistenziale riconosciuto dall'art. 38, secondo comma, Cost". Pertanto non si puo' penalizzare il lavoratore ammalato togliendogli parte (significativa) dei mezzi di sussistenza, come fa la legge Brunetta.

Per tali ragioni la nuova legge rischia di aprire un lungo periodo di costosi contenziosi fra l'amministrazione ed alcuni impiegati della PA costretti ad uscire durante la malattia e conseguentemente penalizzati, ma di fatto la legge sarebbe subita da tutti gli altri che non hanno i fondi o la forza, visto che sono anche ammalati, per iniziare un'azione legale.

(1) Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (...).
Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (...)
Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. (...) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (...).

Speciale diritti

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