05 dicembre 2008

 
     

Retroattivita' negata dal diritto nazionale e internazionale
di Gabriella Mira Marq

In Italia, per l'articolo 25 della Costituzione, "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Anche in Norvegia, per l'articolo 97 della Costituzione, "A nessuna legge si possono attribuire effetti retroattivi". Eppure, sul tema, pare circolino ancora dei dubbi.

Si é svolto infatti a Oslo un processo per crimini di guerra, cosa che non accadeva dai tempi della Seconda Guerra Mondiale e dei processi contro i nazisti. Fino al marzo scorso i reati di guerra e contro l'umanità, di terrorismo e di genocidio non erano previsti dalle leggi norvegesi, e chiunque fosse sospettato di aver commesso azioni che ricadevano in tali categorie veniva deferito alle corti internazionali. Ora, secondo il governo, una nuova legge sull'argomento, approvata in marzo, grazie ad una speciale clausola che lo prevede, ha valore retroattivo e va applicata anche ai crimini commessi nel passato.

Pochi giorni fa un immigrato bosniaco, che vive in Norvegia da dieci anni, accusato di reati di guerra e contro l'umanità, di stupro e torture nei confronti di 11 cittadini serbi, é stato condannato a cinque anni di reclusione e al pagamento dei danni subiti da otto delle famiglie delle vittime.

L'immigrato si era dichiararto innocente in quanto si era limitato ad eseguire gli ordini dei suoi supe riori dell'HOS (Hrvatske obrambene snage, il braccio armato del Partito Croato d ei Diritti, che agiva nel 1991/1992, durante le prime fasi della guerra in Iugos lavia). Secondo gli avvocati della difesa la retroattività della legge andava ritenuta incostituzionale.

Nell'emettere la sentenza il tribunale ha superato il problema dell'incostituzionalità, per quanto riguarda la previsione dei crimini di guerra, sostenendo che, essenzialmente, essi ricalcano quanto previsto dalla vecchia legge che punisce i reati contro la libertà personale. Ha assolto invece l'immigrato dall'imputazione di crimini contro l'umanità perché non esiste una legge anteriore che possa venire equiparata a quella approvata in marzo, e quest'ultima non può avere efficacia retroattiva.

NOTE

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:
Articolo 7 - Nessuna pena senza legge.
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso (...)

Costituzione italiana
Art. 25. (...) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. (...)

Costituzione norvegese:
Articolo 97 A nessuna legge si possono attribuire effetti retroattivi

Speciale diritti

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