02 novembre 2008

 
     

Reati di criminalita' organizzata : penalisti , 'deriva autoritaria'
di Mauro W. Giannini

L'Unione Camere Penali esprime preoccupazione - anche sotto il profilo delle garanzie per l'imputato - per il fatto che, a suo avviso, "il Codice di rito penale ha subito - e continua purtroppo a patire - nel tempo una graduale, inesorabile, destrutturazione che rischia sempre più di stravolgere l'impianto processuale di tipo accusatorio".

Secondo un documento varato dalla Giunta UCPI, "L'esempio più evidente di tale destrutturazione è rappresentato dalle norme che hanno disegnato il cosiddetto 'doppio binario' per i reati di criminalità organizzata" per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, il regime della custodia cautelare in carcere, i mezzi di acquisizione della prova - in particolare, le intercettazioni telefoniche ed ambientali - i termini di custodia cautelare ed il loro ripristino dopo la sentenza di condanna di primo grado, nonche' il regime ed alla valutazione della prova. Il problema e' la progressiva estensione dell'area dei reati sottoposti alle norme speciali.

L'Ucpi ritiene un sintomo preoccupante, ad esempio, la deroga all'art. 132 del codice privacy, deroga sancita da una sentenza del 14.11.2006 della Corte Costituzionale la quale ha ritenuto che, in corrispondenza di reati di particolare gravità, la limitazione della tutela della riservatezza è stata aumentata in ragione del maggior disvalore sociale sotteso ai reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., conferendo quindi ulteriore legittimazione costituzionale ad una tutela differenziata processuale per delitti ritenuti più gravi ed in special modo per quelli di c.d. criminalità organizzata. Ma, rilevano i penalisti, "la categoria della "criminalità organizzata" viene sempre più spesso intesa come una categoria aperta, per nulla coincidente con quella di reati di stampo mafioso o aggravata".

A cio' si deve aggiungere, secondo i penalisti, l'ampliamento della nozione di criminalità organizzata sancito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, secondo cui "ai fini dell'applicazione dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p. la nozione di criminalità organizzata si identifica non solo per i reati di criminalità mafiosa e assimilata, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. correlata alle attività criminose più diverse con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito della organizzazione". E la "Stessa evoluzione si riscontra in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali".

Dunque, notano i penalisti, "il dato caratterizzante dei reati di criminalità organizzata è che essi riguardano condotte criminali che suscitano particolare allarme nell'opinione pubblica, perché innestate sull'esistenza di apparati organizzativi di rilievo. E' l'elemento strutturale finalizzato all'esecuzione di progetti delinquenziali ad assumere importanza assorbente rispetto alla condotta dei singoli soggetti. L'esistenza di una associazione per delinquere sarebbe, dunque, sufficiente ad integrare una fattispecie di criminalità organizzata".

A fronte di tali scelte, l'Unione Camere penali parla di "pericolosa deriva illiberale" e di necessita' di "contrastare l'approccio culturale che permea la legislazione d'emergenza, e cioè l'idea del processo penale inteso come funzione di difesa sociale, per scongiurare la tendenza alla propagazione di sottosistemi processuali che portino allo svuotamento progressivo del processo". I penalisti sottolineano l'inaccettabilità del principio del "fine che giustifica i mezzi" e affermano di ritenere inaccettabile una giustizia a due dimensioni a seconda della imputazione.

Nei prossimi mesi l'Unione delle Camere Penali Italiane intensificherà il proprio impegno critico e propositivo per arrestare la deriva autoritaria degli istituti processuali nei procedimenti riguardanti la criminalità organizzata. Intanto il documento varato e' stato trasmesso ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato ed ai componenti delle stesse; ai responsabili giustizia dei partiti, al CSM.

Speciale giustizia

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