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17 ottobre 2008
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Penalisti
: inutile e dannoso criminalizzare immigrazione clandestina "Nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente ricorso alla sanzione penale quale strumento dell’azione politica di contrasto all’immigrazione clandestina. Ciò si è rivelato ingiusto, inutile e dannoso". E' in sintesi il pensiero dell'Unione Camere Penali, la cui giunta ha redatto un documento contenente le prime osservazioni critiche sul DDL 733 in materia di sicurezza pubblica. Sotto il profilo della sicurezza, a giudizio dei penalisti, a nulla sono valsi la creazione di nuove fattispecie di reato e l'inasprimento progressivo delle pene, interventi ai quali si intendeva riconoscere efficacia di deterrente ma che "si sono rivelati del tutto privi di risultato, manifestando negli anni tutta la loro inidoneità a contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina". Cio' ha inoltre comportato, nota l'Ucpi, "un aggravio non indifferente del carico dei tribunali, un contributo determinante al sovraffollamento carcerario, un crescendo di spese per la pubblica amministrazione, e ciò anche a voler tacere della limitazione delle garanzie e dei diritti di libertà delle persone e della progressiva perdita di giustificazione della sanzione penale". I penalisti gia' in passato, con i diversi governi succedutisi, avevano manifestato la loro opposizione a progetti di legge come il cosiddetto ex Cirielli, la revisione della Gozzini ed in definitiva con una giustizia debole con i forti e forte con i deboli. Nonostante le promesse "la passata legislatura non ha mai trovato il coraggio di intervenire con una decisa depenalizzazione - notano i penalisti - Nè certo una simile scelta è stata affrontata, e nemmeno promessa, dal governo in carica, il quale ha anzi ritenuto di dover continuare a percorrere la strada della criminalizzazione" laddove "solo efficaci politiche di prevenzione, di integrazione e di cooperazione internazionale possono regolare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e volgerlo a vantaggio della collettività tutta". "Dopo aver elevato al rango di circostanza aggravante la condizione di presenza illegale dello straniero sul territorio dello stato, aver esteso l'ambito di operatività dell'espulsione - misura di sicurezza ed averne presidiato l'osservanza con sanzione penale (con il consueto corollario di arresto senza flagranza e rito direttissimo), - conclude la premessa del documento - il governo propone oggi di criminalizzare il semplice ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e di prolungare i termini di trattenimento dello straniero irregolare nei centri di identificazione ed espulsione per un periodo massimo di diciotto mesi". Per i penalisti "Simili scelte di politica legislativa non possono condividersi". In particolare per quanto riguarda la condizione di calndestino, "L'inefficacia per il preteso fine di sicurezza e l'intollerabilità per il nostro sistema giudiziario trovano conferma nella stessa relazione tecnica al ddl 733, dalla quale si apprende che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina comporterà un effetto dissuasivo all'ingresso stimato in non oltre il 10% e per converso un aggravio di spesa per le casse dello stato di oltre trenta milioni di euro annui per la sola celebrazione dei processi con rito direttissimo". Inoltre
circostanze e durata del trattenimento nei centri di identificazione e
di espulsione (che di fatto sono una limitazione della liberta' personale)
non sono del tutto in linea con la proprosta di direttiva europea la quale
prevede infatti che "salvo se nel caso concreto possano essere efficacemente
applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri
possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure
di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento
specie quando: Per la direttiva UE, tuttavia, "iIl trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio" e in ogni caso "La prorogabilità di tale periodo per un periodo ulteriore di dodici mesi è subordinato alla condizione secondo la quale "nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi che è lecito aspettarsi, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa - della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo o - dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei paesi terzi". Un ultimo appunto i penalisti lo fanno all'affidamento della convalida dei provedimenti al giudice di pace, che ritengono un "mero controllo 'formale', privo di autentico carattere giurisdizionale perché affidato ad un giudice non togato, addestrato ad amministrare una giustizia 'minore' ed assolutamente privo di ogni competenza in punto di libertà personale", contrariamente a quanto la proposta di direttiva UE suggerisce. ___________ NB:
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