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07 settembre 2008
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Emergenza
rifiuti : la legge è uguale per tutti La legge n. 123 del 14 luglio 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90" all'articolo 2 prevede che il Sottosegretario di Stato possa attivare i siti da destinare a discarica rispettando l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, vale a dire che le opere devono essere realizzate rispettando le normative tecniche previste dalle leggi vigenti. In altre parole, non può essere consentito che a causa dell'urgenza una discarica venga realizzata non solo in un sito non idoneo geologicamente ma anche in maniera non adeguata. Per fare un esempio, in emergenza è ammesso che le procedure per costruire un edificio in cemento armato siano velocizzate; non è consentito, per l'urgenza, realizzare l'edificio (in cemento armato) senza le idonee armature. Il comma 9 dell'articolo 2 prevede che "…chiunque impedisce, (ostacola) o rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti e' punito a norma dell'articolo 340 del codice penale. Il comma 10 sancisce che "Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, e' punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale." Bene! Dura lex, sed lex; la legge, uguale per tutti, deve essere applicata. Chi ha scritto questa legge pensava che i problemi e gli ostacoli per risolvere lo scandalo-emergenza rifiuti potessero provenire esclusivamente dai cittadini campani, notoriamente, sporchi, cattivi e sottomessi alla malavita organizzata. Il dissesto che sta interessando le vasche in costruzione della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte mette in evidenza che il fenomeno ha creato gravi ritardi e molto probabilmente non consentirà la realizzazione in sicurezza (per l'ambiente e i cittadini) dell'impianto. Il dissesto, di fatto, impedisce, (ostacola) e rende piu' difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti in Campania. Il dissesto ha già creato gravi danni alle vasche in costruzione come evidenziano le immagini diffuse dai mass media e ha deteriorato e reso inservibile, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti; i lavori di approntamento della discarica, infatti, sono stati sospesi e con urgenza è stata emanata un'ordinanza per individuare una nuova discarica a San Tammaro, nel casertano, non prevista nel DL 90/2008. Ma chi ha procurato questi danni il cui costo si riverserà sugli innocenti, sia pure sporchi e cattivi, cittadini campani? L'instabilità del versante non è certo una sorpresa. Gli abitanti di Sant'Arcangelo Trimonte hanno denunciato da tempo che il sito non era idoneo in quanto franoso. Da molto tempo il versante in oggetto era stato inserito tra le aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi già presenti, con possibilità di innesco di nuovi fenomeni franosi nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Nazionale del Liri, Garigliano, Volturno. Da metà maggio 2008 la Commissione VIA della Regione Campania aveva ufficialmente sottolineato la criticità del versante prescrivendo che il progetto dovesse essere concordato con le Autorità e gli Enti competenti in materia di Difesa del Suolo per quanto riguarda la consistenza, la tipologia e la tempistica delle opere da realizzare per assicurare la stabilità del versante e la perfetta tenuta delle vasche, acquisendo la loro formale approvazione e che dovesse essere risolutivo nei confronti di qualunque fenomeno di instabilità dell'intero versante. Gli autori dei danni all'impianto e dei danni che ne discenderanno per l'ambiente e i cittadini sono agevolmente individuabili. E' stata sbagliata la scelta del sito di Sant'Arcangelo Trimonte in quanto effettuata senza una preventiva conoscenza delle reali caratteristiche geologiche e geotecniche dell'area. Hanno sbagliato coloro che hanno trasformato in legge il DL 90. Hanno sbagliato i progettisti e coloro che hanno consentito la realizzazione dei lavori in maniera non adeguata tale da provocare danni all'impianto e ostacoli all'attuazione del DL 90/08. A questo punto la legge n. 123 del 14 luglio 2008 è categorica: i colpevoli vanno puniti! In base alla legge 11 febbraio 1994, n.109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Non sono considerate varianti in corso d'opera quelle che si rendono necessarie per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. L'articolo 426 del Codice Penale "Inondazione, frana o valanga" prevede che chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; l'articolo 449 "Delitti colposi di danno" prevede la reclusione da uno a cinque anni. Attenzione! Questo brutto esempio di Sant'Arcangelo Trimonte molto probabilmente si ripeterà anche nella discarica di Chiaiano dove gli stessi progettisti hanno sbagliato il progetto in relazione all'instabilità delle pareti della cava e alle inadeguate opere di messa in sicurezza che non garantiscono l'incolumità degli operatori. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha scampo. Non rimane altro che procedere! Non rispettando la legge 123 la Campania corre il rischio di precipitare di nuovo in una grave crisi ambientale e socio-economica. * Ordinario di Geologia, Università di Napoli Federico II ___________ NB:
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