17 maggio 2008

 
     

La Commissione di vigilanza RAI : cos'e' , cosa fa
a cura di Mauro W. Giannini

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è stata istituita con la legge 103/1975 per consentire al Parlamento di vigilare e di indirizzare l’attività radiotelevisiva, considerata, specie per quanto riguarda l’informazione, particolarmente importante per il corretto funzionamento di un sistema democratico.

La Commissione esercita i propri poteri di controllo sul c.d. servizio pubblico radiotelevisivo (affidato alla Rai, società per azioni a totale partecipazione pubblica), in base alla citata legge del 1975 ed alle leggi n.223/1990 e n.249/1997. La Commissione esercita le sue competenze di indirizzo e vigilanza attraverso atti di indirizzo generali e risoluzioni che hanno come destinataria la Rai, e che possono contenere sia indicazioni di carattere generale sia valutazioni su questioni o comportamenti specifici.

Per quanto riguarda le indicazioni generali queste vengono formulate in occasione dell’esame di alcuni documenti approvati dalla Rai e sottoposti all’esame della Commissione, ovvero di dibattiti organizzati ad iniziativa della Commissione stessa su temi strettamente legati all’attualità.

Indicazioni di carattere piu dettagliato vengono formulate dalla Commissione in occasione di importanti appuntamenti politici attraverso le delibere che regolano le Tribune Politiche, le Tribune elettorali e quelle riguardanti i Referedum, ed hanno lo scopo di garantire adeguati spazi di propaganda alle forze politiche e sociali più rappresentative secondo il criterio del pluralismo dell’informazione.

La Commissione, composta da venti deputati e venti senatori che rappresentano tutti i Gruppi esistenti nel Parlamento, opera al fine di garantire la presenza nelle trasmissioni radiotelevisive di tutte le voci presenti nella società in quanto portatrici di interessi e valori meritevoli di trovare adeguato spazio di espressione. Solitamente il presidente della Commissione viene scelto fra gli esponenti della minoranza, quale ruolo di garanzia. Interlocutori della Commissione sono il Consiglio di amministrazione e, per quanto di sua competenza, il Direttore generale.

Fra i documenti della Commissione val la pena di ricordare, visto il dibattito attuale sulla liberta' di opinione (con i casi Grillo-Santoro e Travaglio-Fazio), l'ombra della politica sulla RAI e la vicenda Europa 7, quello approvato presieduto dall'allora parlamentare di AN Francesco Storace, dal titolo "Atto di indirizzo generale sul pluralismo" (13 febbraio 1997) e quello approvato sullo stesso tema nella seduta dell'nella seduta dell'11 marzo 2003 (presidente Petruccioli). Ne riportiamo di seguito alcuni stralci di interesse:

DOC 1: Il pluralismo... è espressamente indicato dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 come uno dei "principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati". Ciò che rappresenta un dovere per l'intero sistema radiotelevisivo diventa un obbligo per ciascun mezzo radiotelevisivo gestito dal servizio pubblico, che motiva la sua esistenza (e il suo finanziamento attraverso il canone) nel suo essere dalla parte di ogni cittadino, evitando ogni subordinazione a partiti, poteri o interessi.

Questo dovere vincola parimenti la Commissione parlamentare a vigilare sull'adempimento di questo indirizzo non in funzione di una parte o dell'altra ma in ragione di un diritto di tutti. Non si tratta solo di garantire ai diversi soggetti e alle diverse idee di essere rappresentati, ma anche e soprattutto di assicurare al cittadino il diritto di essere compiutamente informato, e di poter avere accesso ai mezzi di comunicazione. Il pluralismo, dunque, come diritto dell'utente ancor prima che come diritto dei soggetti da rappresentare.

(...) Il servizio pubblico deve rappresentare la autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha. (...) In ordine alle singole problematiche trattate devono emergere le diverse opzioni culturali presenti nel Paese. E nella stessa scelta dei temi, il servizio pubblico deve caratterizzarsi come capace di proporre questioni innovative e di interesse rispetto alle mode correnti riflesse dagli altri mezzi di informazione. Maggiore deve essere l'impegno della Rai, ad esempio, sui temi della conoscenza, della scienza, dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica, dell'evoluzione dei diritti civili, dei diritti dei consumatori, dei temi relativi all'istruzione ed alla formazione, anche attraverso la collocazione di tali tematiche in fasce orarie di maggiore ascolto. (...)

La presenza nel nostro Paese di etnie e di fedi diverse, sia autoctone che proprie di consistenti comunità extraeuropee rende ancor più importante l'impegno del servizio pubblico contro ogni forma di razzismo e a favore di atteggiamenti positivi. Va potenziato lo sforzo comunicativo teso a riconoscere e a valorizzare le diverse tradizioni religiose presenti nel nostro Paese e a favorire la reciproca conoscenza delle diverse culture. Ai nostri connazionali vanno fornite le informazioni su realtà finora a noi distanti, e agli immigrati vanno forniti strumenti di conoscenza della nostra lingua e della nostra cultura oltre che dei loro diritti e dei loro doveri. In questo contesto vanno valorizzate le attività di volontariato di molte organizzazioni, e realizzate le iniziative atte a favorire la reciproca comprensione e solidarietà. (...)

Condizione perchè la Rai appaia credibile in ordine ai principi indicati in questo documento di indirizzo è che le assunzioni e le nomine nell'azienda pubblica avvengano in base a criteri trasparenti, legati alla professionalità e al di fuori di ogni pratica o lottizzatoria o di predominio di maggioranza ovvero di rivendicazionismo di minoranza. Perchè ciò diventi possibile serve un chiaro orientamento del Consiglio di amministrazione, ma anche un diverso atteggiamento di quei non pochi lavoratori che affidano i propri destini professionali a questo o a quel partito, a questo o quell'esponente politico, di maggioranza o di opposizione.

Per le assunzioni, si auspica il ricorso a procedure concorsuali e comunque a criteri oggettivi di selezione, anche per quanto riguarda la soluzione del problema del precariato. Doveroso è l'utilizzo di tutte le professionalità interne all'azienda, senza alcuna discriminazione, al fine di garantire il pluralismo delle professionalità. (...)

DOC 2: Ricordato che, come previsto dalla legge 103 del 14 aprile 1975 (art. 1) e dalla legge 223 del 6 agosto 1990 (art. 1), sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo nell'accesso ai mezzi di comunicazione, la tutela della libertà di opinione e di espressione per ogni cittadino, come la tutela della libertà dell'informazione, condizione per la sua obiettività, completezza e imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione;

che, per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazioni interne (divisioni, reti e testate), e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi; che il pluralismo deve estendersi a tutte le diverse condizioni e opzioni (sociali, culturali, politiche ecc.) che alimentano gli orientamenti dei cittadini, e non si esauriscono nelle posizioni rappresentate dai partiti;

che il pluralismo, nella sua articolazione 'interna' ed 'esterna' individuata dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 112 del 1993 e n. 420 del 1994) sia un dovere non solo per il servizio pubblico ma che, come hanno sottolineato la Consulta (sentenza n. 155 del 2002) ed il Presidente della Repubblica nel già citato messaggio al Parlamento, valga per tutti i soggetti titolari di concessioni;

che il pluralismo nella informazione e nella comunicazione ha l'obiettivo di fornire all'utente, al di fuori di ogni discriminazione, la massima varietà possibile di informazioni e di proposte, e – a tal fine - è tanto più garantito quanto maggiore è il numero dei soggetti che operano, in condizione di libertà e di concorrenza, nel sistema delle comunicazioni e quanto più agevole è l'accesso per nuovi soggetti;

Formula le seguenti raccomandazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio(...)

2. La presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento, quando è frequente e abituale, alimenta la sensazione che il carattere pubblico del servizio consista nella simbiosi con la politica. Va quindi normalmente evitata, e deve – comunque - trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso(...)

4. (...) nei programmi della concessionaria del servizio pubblico aventi per oggetto procedimenti giudiziari in corso, l'esercizio del diritto di cronaca, come l'obbligatorio confronto fra le diverse tesi dovrà esser garantito da soggetti diversi dalle parti che sono coinvolte e si confrontano nel processo. La scelta di questi soggetti – la cui delicatezza è evidente - appartiene esclusivamente alle decisioni dei responsabili dei programmi stessi.

La Commissione, costatando che la trasmissione integrale e documentaria di manifestazioni pubbliche è evidentemente connessa con il pluralismo, costatando altresì che la situazione attuale è del tutto insoddisfacente e alimenta continue polemiche dispone quanto segue: "Le trasmissioni integrali e documentarie sono riservate, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge (sedute parlamentari su richieste del Parlamento stesso; messaggi ex articolo 22 della legge n. 103 del 1975), alle occasioni ufficiali (feste nazionali, celebrazioni di Stato e simili).

Tutti gli altri eventi, di natura politica o sindacale, devono avere trattamento giornalistico con un equilibrio tra trasmissioni di immagini, documentazione in voce, interviste e commenti in studio che nel loro insieme devono rispettare l'obbligo di dar conto della pluralità dei punti di vista, nel contraddittorio fra tesi diverse. Ricadono, dunque, nell'ambito delle decisioni e delle responsabilità giornalistiche come sono codificate nell'ambito dell'azienda concessionaria del servizio pubblico".(...)

Speciale informazione

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