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09 maggio 2008
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Moratoria
europea su aiuti di Stato ad Aeritalia SpA E' di questi giorni la notizia che una delle ipotesi al vaglio del Governo, per quanto riguarda il risanamento di Aeritalia s.p.a., è quella di far acquisire la società da Trenitalia s.p.a. Si ritiene, altresì, che questa manovra sia in conformità all'ordinamento comunitario, che vieterebbe altrimenti allo Stato di intervenire economicamente a sostegno di una azienda privata. La giurisprudenza comunitaria, però, ha al riguardo sostenuto che non solo gli aiuti provenienti direttamente dallo Stato, ma anche quelli indiretti, quali sarebbero quelli forniti da una società interamente partecipata dallo Stato, come Trenitalia s.p.a., sono vietati. L'attuale art. 87 (già art. 92) del trattato dell'Unione Europea stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In applicazione di questo articolo, il tribunale della Comunità europea ebbe a stabilire, proprio in una vertenza che vedeva la società Airfrance contro la Commissione europea (sent. 1212 del 1996) che "costituisce un aiuto, ai sensi dell'art. 92, n. 1 del trattato il comportamento di uno Stato il quale, mediante una società per azioni interamente controllata da un ente pubblico di questo Stato, procede ad un investimento di estrema rilevanza consistente nella sottoscrizione di quasi tutti i titoli emessi da un'impresa in grave situazione economica onde procedere alla sua ristrutturazione". Il tribunale osservò, infatti, che in una situazione nella quale la ristrutturazione considerata non consente manifestamente di risanare neppure a lungo termine la difficile situazione dell'impresa interessata, poichè caratterizzata da uno schiacciante volume dell'indebitamento e da notevoli perdite, "l'esistenza di segnali e prospettive di miglioramento che si rivelino irrilevanti rispetto alla suddetta situazione non può indurre un ipotetico investitore privato a conferire il capitale di cui si tratta, dato che non avrebbe molte prospettive di rimborso da parte dell'impresa dei capitali investiti". Si deve precisare che, qualora uno Stato membro non si adegui alla predetta normativa, la Commissione europea può adire direttamente la CGCE, ai sensi dell'art. 228 del trattato. Quest'ultima norma stabilisce, infatti, che "qualora lo Stato membro non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la CGCE. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfaittaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione che consideri adeguato alle circostanze". Di conseguenza, l'Italia potrebbe essere esposta ad una procedura di infrazione e, quindi, a pesanti sanzioni economiche se si procedesse ad una acquisizione di Aeritalia s.p.a. da parte di Trenitalia s.p.a. Finalmente, è interessante notare che la sentenza citata trae origine da una vicenda dei primi anni novanta che vedeva lo Stato francese venire incontro alla grave crisi finanziaria di Airfrance, che peraltro era rappresentativa di una più ampia crisi di tutte le compagnie aeree in quegli anni. Ebbene, è degno di nota il fatto che mentre lo Stato francese si preoccupava in quegli anni di risanare la compagnia di bandiera, lo Stato italiano contemporaneamente dava il via alla faraonica costruzione dello scalo di Malpensa, che sarebbe finito col gravare pesantemente sui bilanci di Aeritalia s.p.a. * membro del Comitato Tecnico Giuridico dell'Osservatorio ___________ NB:
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