14 aprile 2008

 
     

UE : secondo Avvocato generale , opinabili divieti di oggetti su aerei
di Gabriella Mira Marq*

Secondo l'Avvocato Generale di Strasburgo le disposizioni attuative per la sicurezza dell'aviazione (cioe' i divieti sull'ingresso a bordo degli aerei civili di alcuni oggetti) sono da intendersi non valide in quanto mai pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

La persistente e deliberata assenza di pubblicazione dell’allegato di detto regolamento, contenente l’elenco degli articoli proibiti come bagaglio a mano, costituisce secondo l'Avvocato generale Eleanor Sharpston, una violazione di tale gravita' che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico comunitario. Secondo l’art. 254 del Trattato CE, infatti, i regolamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, cosi' come avvenuto per il regolamento e l'allegato adottati nel 2002 dal Parlamento e dal Consiglio, nei quali si elencano gli articoli che e' vietato portare a bordo dell’aeromobile, come «oggetti contundenti: manganelli, sfollagente, mazze da baseball e strumenti simili». Tuttavia tale regolamento prevedeva che non tutte le disposizioni venissero pubblicate, e cosi' e' stato fatto nell’aprile 2003, quando la Commissione ha adottato un regolamento di attuazione del precedente, il cui allegato non solo non e' stato pubblicato, ma e' stato ripetutamente modificato.

Il caso e' stato sollevato nel 2005 da un passeggero austriaco che volava con delle rachette da tennis - considerate articoli vietati - al seguito. Per tale ragione, il personale addetto alla sicurezza lo invitava ad allontanarsi dal velivolo. L'uomo ha quindi proposto appello presso il Tribunale amministrativo del suo paese, che ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia CE, chiedendo se i regolamenti o parti di essi possano avere forza vincolante, nel caso in cui non siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Eleanor Sharpston sostiene che la pubblicazione del regolamento di attuazione del 2003 senza il suo allegato costituisce una pubblicazione carente e inadeguata, non conforme a quanto prescritto dall’art. 254 CE. A questo proposito ella osserva che l’obbligo di pubblicazione dei regolamenti è inequivocabile e inderogabile. Un allegato forma parte integrante di un atto normativo; la tesi contraria consentirebbe al legislatore di eludere gli obblighi di pubblicazione ricorrendo al semplice espediente di collocare le disposizioni sostanziali in un allegato non pubblicato.

Infine, essa considera contraddittorio affermare da parte della Commissione, nei ‘considerando’ dei successivi regolamenti, che esiste l’esigenza di informare il pubblico dell’elenco degli articoli proibiti e poi non portare tale elenco a conoscenza del pubblico stesso. Quanto alle conseguenze di tale pubblicazione carente e inadeguata, l’avvocato generale Sharpston ritiene che ciò costituisca una violazione di una forma sostanziale che determina quanto meno un’invalidità. A questo proposito ella evidenzia che la mancata pubblicazione non è stata né accidentale né involontaria. La Commissione ha deliberatamente adottato una serie di nuovi provvedimenti e ha omesso sistematicamente di pubblicarne una parte sostanziale (vale a dire, l’allegato).

Tuttavia, l’avvocato generale sostiene che la Corte debba andare oltre la declaratoria di invalidità del regolamento e dichiararlo inesistente. Afferma che l’irregolarità dalla quale è inficiato il regolamento in parola – persistente e deliberata violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 254 CE relativamente all’intero contenuto sostanziale del regolamento – riveste una gravità tanto manifesta da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico comunitario.

Ovviamente l'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte, che deve ancora deliberare sulla questione.

Speciale diritti

Speciale terrorismo

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