26 marzo 2008

 
     

Elezioni : critica politica e satira al vetriolo ma nell'interesse generale
di Rita Guma

Il diritto di critica e' un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale poiche' rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la liberta' di pensiero.

CRITICA POLITICA

Per quanto riguarda la critica politica, secondo la Cassazione (Sent. n. 34849/2007) e' ammessa la censura, anche aspra, a comportamenti politici ed amministrativi che non trascenda in attacchi personali. Infatti, il limite all’esercizio del diritto di critica "deve intendersi superato, quando l’agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cassazione, sez. quinta, n. 163712/1984).

Per la Suprema Corte (quinta sezione penale, sent. n.29433), pero', "la critica politica consente l’utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta. Il limite all’esercizio di tale diritto è costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali", oltre che il fatto che ha dato origine alla critica sia vero. In svariate sentenze la Corte di Cassazione ha sottolineato che se le espressioni usate si riferiscono all’uomo politico in quanto tale e non alla persona in sé stessa, non vi e' diffamazione o ingiuria.

Per la Cassazione civile (sez. terza, sent. n. 23314/2007), "rientra nella comune esperienza che le persone investite di cariche pubbliche sono oggetto di valutazioni ingenerose o negative, sicché non ricevono alcun danno dai commenti malevoli e potrebbero addirittura trarne giovamento". Nell'esercizio del diritto di critica si possono quindi "adoperare espressioni di qualsiasi tipo che si risolvano in lesione dell'altrui reputazione, purché siano funzionali alla manifestazione di dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento altrui; non sono, invece, ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione, discreditando la vita altrui in qualcuna delle sua manifestazioni essenziali" (Cass. 7.11.2000, n. 14485).

Inoltre, secondo la Cassazione (sez. terza, sent. n. 27141/2006), "Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un’interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva... fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene ... ".

In pratica, uno puo' fare il suo commento 'colorito' (su un partito o un politico), a partire da un fatto vero, soprattutto ove ne abbia contemporaneamente presentato la cronaca degli eventi proveniente da fonte attendibile, fornendo quindi anche i fatti sui quali ciascuno puo' formarsi una propria opinione. In tale ottica (vi sono specifiche sentenze della Cassazione e della Corte europea dei diritti dell'uomo) si puo' dare del'idiota, del buffone e del fascista ad un uomo politico nell'ambito di critiche a suoi comportamenti politici.

Tutto il discorso di quest'ultimo paragrafo si applica ovviamente ancor piu' ad una persona giuridica che faccia politica, cioe' ad un partito.

SATIRA POLITICA

Anche la satira e' configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale poiche' rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la liberta' di pensiero. Secondo la Corte di Cassazione (Prima sez. penale, sent. n. 9246/2006) la satira politica "È quella manifestazione di pensiero talora di altissimo livello che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene".

Secondo la Cassazione (sez. terza Civile, n. 23314/2007) "Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira - in particolare di quella esercitata in forma grafica - è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione".

Tuttavia (Cassazione, quinta sez. penale, sent. n. 7990/1998), "La satira può avere certo intenti polemici, ma deve essere comunque intesa a sferzare i vizi le abitudini e le concezioni delle persone, in quanto manifestazioni di ricorrenti debolezze umane, ovvero a disvelare l’incongruenza o il ridicolo dei valori costituiti nella cultura ufficiale. Sicché non può essere considerato satirico un gratuito insulto sol perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose. Se è vero che la deformazione grottesca della realtà è propria della satira, è anche vero che il discorso satirico è necessariamente ambiguo, collocato a metà strada tra descrizione e manipolazione dei fatti, non può ridursi a banale mendacio".

"In particolare, - spiega ancora la Cassazione, Cassaz. quinta sez. penale n. 13563/1998, - "per cultura delle istituzioni, deve intendersi non solo quella ufficiale, che ne implica il rispetto, ma anche la sintesi di nozioni e sentimenti, che ne concerne il rapporto con i cittadini, e che si percepisce nella società, in un determinato momento della vita del paese. Di questa cultura, essenzialmente umorale, è libera espressione la satira politica, che mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti".

Inoltre, "La satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione intuitivamente simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purchè attraverso la metafora pure paradossale, sia comunque riconoscibile se non un fatto o un comportamento storico, l’opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sè devono essere di interesse sociale. Pertanto può offrirne la rappresentazione surreale, purchè rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone connotati che sfuggono all’analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere" e peraltro, "al pari di ogni altra manifestazione di pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo, oltre il ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo la persona".

Occorre, cioè, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito; bilanciamento "da ravvisarsi nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critiche, che è presupposto da essa ed è perciò fuori di essa, bensì di quella determinata interpretazione del fatto" (Cass. 22.1.1996, n. 465; Cass. 25.7.2000, n. 9746).

Si puo' quindi essere irridenti anche in modo surreale, ma fustigando costumi e nel pubblico interesse, non violando la dignita' della persona.

Speciale diritti

Speciale libera espressione

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