14 marzo 2008

 
     

Malpensa : un aeroporto fra leggi locali e direttive europee
di Massimiliano Trematerra*

Si fa un gran parlare in questi ultimi mesi della questione dell'aereoporto internazionale di Malpensa ed, in particolare, della sua antieconomicità, in rapporto, tanto alla presenza, sull'asse Torino - Trieste, di altri sette aeroporti, quanto alla assenza di altre compagnie aeree, esclusa quella statale - Alitalia s.p.a. - disposte ad eleggerlo quale HUB di riferimento per i propri voli.

Si ricorda, da parte di chi è maggiormente addentro alla vicenda, che, quasi dieci anni fa, la compagnia aerea olandese KLM , interessata ad "appoggiarsi" prevalentemente su questo HUB recedette dall'intenzione poiché il Governo non assentì alla condizione della chiusura del vicino aeroporto di Linate, la qual cosa veniva posta come specifica condizione per agevolare una domanda che altrimenti non avrebbe consentito di coprire gli esosi costi di uno scalo così importante.

La vicenda è così attuale in ragione dele enormi difficoltà della compagnia statale italiana, alle quali essa ha cercato di porre rimedio con una riduzione dei costi improduttivi e, quindi, in primo luogo, abbattendo drasticamente il traffico su Malpensa. Tali costi, infatti, non erano sufficientemente remunerati dal profitto.

Contemporaneamente il Governo ricorrerà nelle prossime settimane ad una privatizzazione parziale delle azioni della compagnia per ottenere la liquidità necessaria a garantire il completamento delle infrastrutture - 40 milioni di euro - ed adeguati ammortizzatori sociali - 120 milioni di euro - per i circa mille dipendenti aeroportuali dello scalo, in attesa che l'infrastruttura attiri compagnie aeree che ravvisino utilità nell'istituire lì linee di volo.

Ma, il sito di Malpensa era veramente adeguato alla realizzazione ed esercizio di una infrastruttura di questo genere? Malpensa è territorio della Provincia di Varese, poco distante dal fiume Ticino. Essa era, a ben ragione, stata ritenuta dal legislatore area ambientale di notevole rilievo. Con legge Regionale 9 gennaio 1974, n. 2, la regione Lombardia istituì il parco lombardo valle del Ticino, comprensivo dell'area Malpensa, con vincolo di inedificabilità assoluta. Tale legge non è mai stata abrogata, talchè ai proprietari terrieri della zona è, ad esempio, inibita qualsiasi attività edificatoria.

Eppure, non sfugge il contrasto stridente della normativa predetta con la successiva legge regionale Malpensa, che dispone importanti provvidenze per i medesimi proprietari che, in adesione al piano di investimenti produttivi in essa previsto, si prestino alla costruzione di infrastrutture commerciali e/o industriali serventi rispetto alla struttura aeroportuale.

Lungi dallo scandalizzarci per questa stratificazione normativa, siamo invece tristemente colpiti dai dati che numerosi studi di impatto ambientale hanno registrato in merito ai riflessi dell'attività aeroportuale sulla flora del parco del Ticino: un aereo in fase di decollo produrrebbe tanto inquinamento quanto le autovetture ferme ad un casello autostradale dell'A1 completamente intasato. L'inquinamento dell'aereoporto ha causato, così, la distruzione di centinaia di migliaia di alberi di alto e medio fusto, cancellando per sempre il valore ambientale di una delle poche cd. zone umide del territorio italiano.

E siamo oltremodo stupiti del fatto che, su richiesta della Commissione Europea e nell'ambito del procedimento di formazione degli elenchi dei siti da tutelare, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva cd. habitat 92/43/CE, il Ministero dell'Ambiente abbia fornito, su indicazione della medesima regione Lombardia, il nominativo di questo parco naturale, che comprende un'area ormai totalmente devastata.

Se storicamente quel sito aveva ospitato specie faunistiche protette, come fenicotteri ed altri uccelli acquatici, considerati rari, la realtà, al momento dell'inclusione negli elenchi comunitari non era certamente più quella. Il progressivo e totale disboscamento dell'area, dovuto ad un inquinamento incompatibile con la presenza di un parco naturale ha, infatti, determinato l'annientamento della fauna in quel sito.

Il fatto che a Malpensa "le rondini non volino più" dovrebbe, finalmente, comportare l'attivazione di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti della regione Lombardia e dello Stato italiano: l'annientamento del valore naturale del parco lombardo valle del Ticino è, infatti, una palese contravvenzione dell'art. 11 della direttiva habitat, che stabilisce che gli Stati membri debbano garantire la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'art. 2 e non certo la costruzione, ivi, di un'infrastruttura aeroportuale internazionale.

* esperto di diritto amministrativo, membro del comitato tecnico-giuridico dell'Osservatorio

Speciale disastrStato

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