01 febbraio 2008

 
     

TV : Corte UE , Italia non rispetta il diritto comunitario
di osservatoriosullalegalita.org

Il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attivita' di trasmissione radiotelevisiva e' contrario al diritto comunitario in quanto non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Lo ha sancito la Corte di Giustizia delle Comunita' europee, dicendo finalmente una parola chiara su una vicenda che si trascina da anni e che vede danneggiato un imprenditore del settore delle comunicazioni cosi' come i cittadini, cui e' stato negato il pluralismo delle emittenti TV.

La Centro Europa 7 Srl, una società attiva nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, ha ottenuto nel 1999 dalle competenti autorità italiane un’autorizzazione a trasmettere a livello nazionale in tecnica analogica, ma non è mai stata in grado di trasmettere, in mancanza di assegnazione di radiofrequenze.

Una domanda della Centro Europa 7 diretta all’accertamento del suo diritto ad ottenere l’assegnazione di frequenze, nonché il risarcimento del danno subito, è stata respinta dal giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale la causa pende attualmente, ha interrogato la Corte di giustizia delle Comunità europee sull’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario (1) relative ai criteri di assegnazione di radiofrequenze al fine di operare sul mercato delle trasmissioni radiotelevisive.

Il giudice di Strasburgo ha sottolineato che in Italia il piano nazionale di assegnazione delle frequenze non è mai stato attuato per ragioni essenzialmente normative, che hanno consentito agli occupanti di fatto delle frequenze di continuare le loro trasmissioni, nonostante i diritti dei nuovi titolari di concessioni. Le leggi succedutesi, che hanno perpetuato un regime transitorio, hanno avuto l’effetto di non liberare le frequenze destinate ad essere assegnate ai titolari di concessioni in tecnica analogica e di impedire ad altri operatori di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale.

La Corte ha rilevato che l’applicazione in successione dei regimi transitori strutturati dalla normativa nazionale a favore delle reti esistenti ha avuto l’effetto di impedire l’accesso al mercato degli operatori privi di radiofrequenze. Questo effetto restrittivo è stato consolidato dall’autorizzazione generale, a favore delle sole reti esistenti, ad operare sul mercato dei servizi radiotrasmessi. Tali regimi hanno avuto l’effetto di cristallizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione degli operatori nazionali già attivi su detto mercato.

Il limite al numero degli operatori sul territorio nazionale - hanno notato i giudici europei - potrebbe essere giustificato da obiettivi d’interesse generale, ma – come stabilisce il nuovo quadro normativo comune per i servizi di comunicazione elettronica – esso dovrebbe essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Di conseguenza, la Corte ha concluso che l’assegnazione in esclusiva e senza limiti di tempo delle frequenze ad un numero limitato di operatori esistenti, senza tener conto dei criteri citati, è contraria ai principi del Trattato sulla libera prestazione dei servizi, nonché ai principi sanciti dal NQNC.

In conseguenza del pronunciamento della Corte Europea, si puo' rilevare quanto il precedente governo - guidato da uno dei pochi imprenditori nazionali del settore radiotelevisivo - fosse in palese conflitto d'interessi sulla questione, questione che non e' stata risolta nemeno dall'attuale governo, nonostante fosse stata posta alla sua attenzione.

1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21), e direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21) (direttiva «concorrenza»).

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