10 gennaio 2008

 
     

Corte dei diritti dell'uomo non boccia 41 bis
di Gabriella Mira Marq

Con nota dell'8 gennaio, l'Unione Camere Penali Italiane commenta la sentenza del 27 novembre 2007 della Corte Europea dei diritti dell'uomo che censura ancora una volta il nostro paese.

"La condanna - sottolinea l'associazione dei penalisti - fa riferimento al mancato rispetto del termine di 10 giorni come previsto per legge, circa l'esame da parte del Tribunale di Sorveglianza competente del ricorso del detenuto avverso il provvedimento applicativo del regime di cui all'art. 41 bis. La censura si rivolge altresė nei confronti dei decreti ministeriali fotocopia che uguali per tutti applicano le restrizioni previste dal 41 bis".

"L'UCPI, che da tempo ha intrapreso una doverosa battaglia contro il regime speciale previsto dal 41 bis che deve portare alla sua abolizione- conclude la nota - invita ancora una volta le istituzioni della Repubblica a vigilare per il rispetto della Costituzione e le forze politiche a battersi per la tutela dei diritti dei detenuti e per il superamento di un istituto lesivo delle pių elementari regole dello stato di diritto".

Tuttavia la sentenza, che l'Osservatorio ha letto, non condanna il regime di 41 bis, ma solo aspetti relativi alla inesatta applicazione della legge.

Il ricorrente, un cittadino italiano condannato a ergastolo per omicidio ed altri reati connessi alle attivita' di associazione mafiosa ed ' attualmente in carcere. Lamentava, in particolare, le limitazioni relative all'applicazione del 41 bis, che comportano restrizioni rispetto ai contatti esterni e l'uso della videoconferenza per la sua partecipazione in giudizio. Lamentava inoltre ritardi in sede di esame del suo ricorso contro la decisione ministeriale di applicargli il 41 bis ed una violazione del suo diritto al rispetto della propria corrispondenza.

Egli si basava a tal fine sull'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), l'articolo 6 (diritto ad un processo equo), l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo).

Il ricorrente aveva lamentato una violazione del diritto alla difesa durante il processo, affermando che non gli era stato possibile consultarsi privatamente con il suo avvocato a causa dell'applicazione della videoconferenza al processo tenutosi presso la Corte d'Assise d'Appello di Torino. La Corte ha invece ritenuto infondato tale rilievo.

La Corte europea ha anche rigettato il ricorso relativamente alla presunta violazione dell'art. 13 della Convenzione, spiegando che il diritto a ricorrere alla giustizia nazionale per ogni violazione dei propri diritti non significa che occorra istituire un processo anche per le lamentele manifestamente infondate. Altrettanto infondata e' stata ritenuta la lamentela relativa alla durata prolungata del regime in 41 bis applicata all'interessato.

Il Tribunale europeo ha invece accolto il ricorso relativamente al ritardo al mancato rispetto del termine di 10 giorni previsto dalla legge per l'esame del ricorso contro il regime di 41 bis da parte del Tribunale di Sorveglianza. Il detenuto aveva anche lamentato la violazione del rispetto della corrispondenza personale e la Corte ha notato che fino al 30 dicembre 2004, il controllo della corrispondenza del ricorrente non era previsto dalla legge italiana, quindi c'e' stata una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

L'interessato reclamava 150.000 euro a titolo di danni materiali e immateriali subiti e 9.500 euro per le spese dovute al ricorso davanti alla Corte, che invece ha riconoscuto in totale soli 3000 euro di risarcimento, ritenendo che la constatazone della violazione, per i punti in cui e' avvenuta, costituisse una compensazione morale sufficiente al danno subito.

In definitiva, la Corte ha 'promosso' il 41 bis, non ritenendolo una forma di tortura e sottolineando che non vi erano prove del danno psicologico arrecato al detenuto, ed ha bocciato solo gli errori o abusi nella sua applicazione.

Speciale giustizia

___________

NB: I CONTENUTI DEL SITO POSSONO ESSERE PRELEVATI CITANDO L'AUTORE E LINKANDO
www.osservatoriosullalegalita.org